Sentenza — n. 30159/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso il 12 gennaio 2021 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale suindicato nei confronti di Canelli Giuseppe, indagato per i reati di cui agli art. 353 e 323 cod. pen., avente ad oggetto i telefoni cellullari e i supporti informatici in uso all'indagato. Il presente procedimento nasce dall'interrogatorio di Marra Domenico, responsabile dell'ufficio tecnico di Caste! Campagnano, il quale denunciava l'esistenza di una organizzazione di professionisti finalizzata alla commissione di una pluralità di reati contro la Pubblica Amministrazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 353 cod. pen; Sentenza — n. 30159/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, deve rilevarsi che, per quanto riguarda il reato di cui all'art. 353 cod. pen., il provvedimento impugnato risulta totalmente privo delle indicazioni essenziali per ritenere la sussumibilità degli elementi rappresentati nella fattispecie, posto che nulla viene detto in ordine al fatto che nella specie si realizzasse una competizione tra aspiranti, svolgentesi sulla base della previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte, in modo da potersi ritenere che si trattasse di una gara, e non si trattasse invece di una individuazione del contraente sulla base di una mera procedura selettiva interna insufficiente ad integrare il reato.
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te sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Canelli Giuseppe nato il 11/10/979 a Napoli avverso la ordinanza del 19/02/2021 del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. degli avvocati Claudio Sgambato e Sergio Rando; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso il 12 gennaio 2021 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale suindicato nei confronti di Canelli Giuseppe, indagato per i reati di cui agli art. 353 e 323 cod. pen., avente ad oggetto i telefoni cellullari e i supporti informatici in uso all'indagato. Il presente procedimento nasce dall'interrogatorio di Marra Domenico, responsabile dell'ufficio tecnico di Caste! Campagnano, il quale denunciava l'esistenza di una organizzazione di professionisti finalizzata alla commissione di una pluralità di reati contro la Pubblica Amministrazione.
Facevano parte del sodalizio diversi responsabili degli uffici tecnici comunali della zona i quali, in virtù dei ruoli apicali rivestiti, favorivano alcune ditte nell'aggiudicazione delle gare di appalto e, fra questa, la Sannio Servizi Tecnici s.r.I., della quale era socia la sorella dell'indagato e la Sannio Ingegneria s.r.I., della quale era socio il ricorrente. Quest'ultima società aveva ricevuto nell'ultimo biennio dal Comune di Melizzano incarichi pari a 27.000,00 euro. Il Tribunale del riesame ha sottolineato, infine, che il ricorrente risultava frequentare quotidianamente altro co-indagato, Iannotti Matteo, responsabile del comune di Pad u li.
2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Canelli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione degli artt. 253 e 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione sul fumus commissi delicti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. In ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, deve rilevarsi che, per quanto riguarda il reato di cui all'art. 353 cod. pen., il provvedimento impugnato risulta totalmente privo delle indicazioni essenziali per ritenere la sussumibilità degli elementi rappresentati nella fattispecie, posto che nulla viene detto in ordine al fatto che nella specie si realizzasse una competizione tra aspiranti, svolgentesi sulla base della previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte, in modo da potersi ritenere che si trattasse di una gara, e non si trattasse invece di una individuazione del contraente sulla base di una mera procedura selettiva interna insufficiente ad integrare il reato.
L'unico passaggio dell'ordinanza impugnata dedicata al fumus commissi delicti si limita a riportare: -le determine di affidamento a Canelli e alla Sannio Servizi Tecnologici (di cui Canelli non fa parte come, invece, erroneamente affermato dal Tribunale del riesame) di singoli incarichi in vari Comuni;-la determina del comune di Moiano in favore della R.T.P. ing. Canelli Giuseppe che riguardava una gara nella quale l'indagato Fusco Luigi era stato semplicemente segretario verbalizzante e nella commissione aggiudicatrice non c'era nessun indagato.
Le scarne notazioni contenute nell'ordinanza non consentono in alcun modo di prospettare condotte illecite del Canelli, non comprendendosi in cosa consiste la turbativa dell'unica gara in cui lo stesso prese parte in RTP. 2.1. Per quanto concerne il fumus commissi delicti del reato di abuso di ufficio, il Tribunale del riesame non indica quale sia violazione di legge riscontrabile in relazione agli affidamenti diretti. Ricordato che nel caso di affidamento diretto sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a), del Codice degli Appalti la scelta della Amministrazione è in sé ampiamente discrezionale, non si vede come le condotte contestate a Canelli possano connotarsi in termini di violazione di regole cogenti in materia di appalti, laddove lo stesso ha beneficiato di pochi affidamenti diretti presso singoli Comuni, senza alcuna violazione - nelle procedure di assegnazione dei relativi incarichi - dei principi di rotazione e trasparenza Non vengono, inoltre, definiti i contorni essenziali delle vicende che dovrebbero ricondursi ad anomale frequentazioni, a ipotetici accordi illeciti, ad altrettanto ipotetiche probabili connivenze tra soggetti legati a vario titolo.
3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, unitamente al decreto del 12 gennaio 2021 emesso dalla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del 12 gennaio 2021 emesso dal P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso l'8 giugno 2021 /cA i onst