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Sentenza — n. 30155/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30155/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30155/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 11 marzo 2021 il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza avverso l'ordinanza emessa in data 27 ottobre 2020 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Monza, con la quale veniva rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Maurizio Schiatti, indagato per il reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., commesso in Seregno nel periodo compreso tra il 28 giugno 2014 ed il 19 maggio 2015, per avere corrisposto assieme al coindagato Emilio Giussani, quali beneficiari ed amministratori di fatto della società "Nuova Ellenia" s.r.I., un'ingente somma di denaro al Sindaco del Comune di Seregno, Giacinto Mariani, con riferimento all'iter del procedimento amministrativo di adozione e di approvazione del piano attuativo presentato dalla predetta società in relazione ad un'area insistente sul territorio comunale per una estensione di mq. 6860, quale controprestazione di una serie di illegittime agevolazioni volte a velocizzare l'andamento della pratica e a gestirne la definizione in via prioritaria e preferenziale.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30155/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 maggio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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indagine per riciclaggio di denaro inchiesta mascherata indagine sull'economia domestica inchiesta per sottrazione d'imposta spese di urbanizzazione appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 11 marzo 2021 il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza nei confronti di: Schiatti Maurizio, nato il 06/05/1940 a Seregno avverso la ordinanza del 11/03/2021 del Tribunale di Milano; esaminati gli atti e letti il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Andrea Fares, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11 marzo 2021 il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza avverso l'ordinanza emessa in data 27 ottobre 2020 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Monza, con la quale veniva rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Maurizio Schiatti, indagato per il reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., commesso in Seregno nel periodo compreso tra il 28 giugno 2014 ed il 19 maggio 2015, per avere corrisposto assieme al coindagato Emilio Giussani, quali beneficiari ed amministratori di fatto della società "Nuova Ellenia" s.r.I., un'ingente somma di denaro al Sindaco del Comune di Seregno, Giacinto Mariani, con riferimento all'iter del procedimento amministrativo di adozione e di approvazione del piano attuativo presentato dalla predetta società in relazione ad un'area insistente sul territorio comunale per una estensione di mq. 6860, quale controprestazione di una serie di illegittime agevolazioni volte a velocizzare l'andamento della pratica e a gestirne la definizione in via prioritaria e preferenziale.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione per avere il Tribunale del Riesame erroneamente vagliato il requisito della gravità indiziaria, privilegiando una visione parcellizzata del materiale raccolto nelle indagini e omettendo di valutare in via unitaria le risultanze offerte dalle attività di intercettazione alla luce della loro coincidenza temporale con una serie di altri atti di indagine (quali, ad es., gli avvisi a rendere interrogatorio notificati a Giussani e Schiatti e i decreti di perquisizione domiciliare eseguiti nei loro confronti) e di taluni documenti ivi acquisiti (quali la visura camerale della società "Nuova Ellenia" s.r.l. e gli atti che hanno caratterizzato l'istruttoria amministrativa della su indicata pratica). 2.1.

Con un secondo motivo si lamentano analoghi vizi con riferimento ad una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali (contraddistinte dai progressivi nn. 4800, 4801, 5007, 9138, 21415, 21519 e 21530) il cui contenuto, globalmente vagliato, avrebbe un rilievo potenzialmente decisivo al fine di sostenere l'avvenuto pagamento di una tangente al Mariani per il compimento della predetta pratica amministrativa. 2.2. Con il terzo ed il quarto motivo si lamentano vizi della motivazione per avere il Tribunale illogicamente e contraddittoriamente valutato:

a) il contenuto della conversazione ambientale di cui al n. 8145, sulla cui base, da un lato avrebbe ritenuto raggiunta la soglia di gravità indiziaria con riferimento ad un elemento tipico della fattispecie quale il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, dall'altro avrebbe poi ritenuto che quella stessa conversazione dimostrasse l'assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico corruttivo, senza neanche prendere in esame la posizione di gestori di fatto e beneficiari economici dell'operazione assunta nel caso in esame dai due imprenditori (Schiatti e Giussani), né il contenuto integrale e la collocazione temporale di quella conversazione;

b) il contenuto dell'intercettazione ambientale n. 117 del 23 febbraio 2018, avuto riguardo alle reazioni dell'indagato a seguito della notificazione eseguita due giorni prima del decreto di perquisizione domiciliare e al fatto che in tale decreto sarebbe stato riportato unicamente il nomen iuris "corruzione", di talché il collegamento effettuato a posteriori dallo Schiatti con la richiamata pratica amministrativa e la tranquillità da lui ostentata in relazione alla posizione del nipote Stefano - divenuto legale rappresentante della società "Nuova Ellenia" soltanto nell'anno 2016 - rivelerebbero la piena consapevolezza dell'indagato che il patto corruttivo era stato siglato prima dell'anno 2016;

c) l'omessa valutazione del contenuto delle conversazioni n. 269 e n. 270 - ove l'indagato e la moglie facevano riferimento a precedenti attività di trasporto di rilevanti somme di denaro - in quanto registrate all'indomani della perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione di residenza per il reato di "corruzione" e dopo che lo stesso Schiatti si era recato presso l'abitazione della cugina della moglie per visionare una serie di documenti bancari e finanziari ivi custoditi;

d) il nesso emergente, tra quelle somme di denaro e il compimento degli atti contrari ai doveri d'ufficio che hanno caratterizzato la gestione della predetta pratica, da una congiunta lettura delle conversazioni intercettate il 29 settembre 2017 ed il 15 marzo 2018. 2.3. Con un quinto motivo, infine, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione per avere l'ordinanza impugnata erroneamente escluso la sussistenza dell'esigenza cautelare legata al pericolo di recidiva, attesa l'omessa valutazione in concreto della personalità dell'indagato, della gravità delle condotte contestate e di una serie di risultanze investigative potenzialmente decisive, già rappresentate nell'atto di appello, la cui disamina avrebbe consentito di ritenere la natura non occasionale né isolata dei comportamenti corruttivi oggetto di addebito in sede cautelare.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 maggio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 maggio 2021 il difensore, Avv. Andrea Fares, ha illustrato le sue conclusioni con ampie ed articolate argomentazioni di replica alle deduzioni svolte nel ricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto per ragioni non consentite, là dove mira a sollecitare una ricostruzione alternativa dei fatti all'esito di una complessiva rivisitazione dell'intera vicenda cautelare, che in quanto tale esorbita, come è noto, dai limiti del giudizio di legittimità. Non sono infatti ammissibili quelle censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nel prospettare una diversa ricostruzione dei fatti esaminati in sede cautelare ovvero nella richiesta di effettuare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr.

Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). E' dunque precluso in questa sede l'esercizio del potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle tematiche oggetto del provvedimento cautelare impugnato, sia sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi che in merito alla presenza delle esigenze cautelari, parimenti risultando inibita la possibilità di procedere ad un esame di fatto del giudizio fornito dal giudice di merito circa la concludenza del materiale probatorio ivi raccolto (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

2. Ciò posto, deve rilevarsi come le richiamate doglianze, oltre a reiterare le medesime argomentazioni già prospettate e dal Tribunale congruamente disattese all'esito del gravame cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., non spieghino in quali termini l'asserita omissione di una valutazione unitaria del materiale indiziario avrebbe potuto condurre, in tesi, ad esiti alternativi in ordine al duplice profilo della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, limitandosi ad affermare, in maniera del tutto apodittica, che siffatto globale apprezzamento avrebbe consentito di pervenire ad una conclusione certa in ordine al fatto che, nei dialoghi oggetto delle richiamate intercettazioni, il Giussani e lo Schiatti ricollegassero univocamente la corresponsione di una somma di denaro al compimento dei contestati atti contrari ai doveri d'ufficio.

Al riguardo, tuttavia, l'ordinanza impugnata (nelle pagg. 34 ss.) ha riesaminato l'intero materiale indiziario emerso dalle indagini preliminari e ne ha puntualmente vagliato le implicazioni alla luce delle argomentazioni svolte dall'odierno ricorrente in sede di appello, offrendo piena ragione giustificativa della sua decisione di condividere l'analogo esito cui era già pervenuto il provvedimento ivi impugnato. Nel richiamare il contenuto della precedente ordinanza, che aveva preso in esame le risultanze offerte dalle varie intercettazioni citate nel ricorso, il provvedimento impugnato ha ricostruito la formazione della disponibilità finanziaria degli indagati Schiatti e Giussani, coerentemente escludendo la presenza di elementi sintomatici della sua destinazione all'asserita consegna di denaro in favore di Giacinto Mariani, quale controprestazione delle su indicate illegittime agevolazioni in sede amministrativa.

A tale conclusione, ossia alla impossibilità di ricondurre la destinazione della consistente somma di denaro che sarebbe stata immotivatamente prelevata dalla moglie dello Schiatti alla soddisfazione degli intenti corruttivi dei due imprenditori, il Tribunale è pervenuto proprio all'esito di una complessiva, ed affatto irragionevole, rilettura delle conversazioni dal ricorrente menzionate, escludendo inoltre la valenza sintomatica della mera coincidenza temporale - peraltro collocata in un arco di tempo assai esteso - fra l'iter amministrativo avviato nel Comune di Seregno e il trasporto dalla Svizzera (tra il 2014 e il 2015) di quella somma di denaro.

Né in questa sede può trovare ingresso il tentativo di attribuire al tenore letterale e al contenuto dei dialoghi in questione un significato implicito del tutto opposto rispetto a quello che il giudice di merito ha coerentemente ritenuto di valorizzare sulla base di una puntuale analisi delle frasi ivi pronunciate, senza peraltro spiegare, all'interno di tale contesto fattuale, sulla base di quali motivi l'interpretazione fornita dal Tribunale risulterebbe contraria alla razionalità dei canoni logico-argomentativi da utilizzare e alle correlative regole giuridiche.

Ad analoghe conclusioni l'ordinanza è pervenuta là dove ha escluso la significatività del dato indiziario inerente al collegamento fra la contestazione relativa alla corruzione e la procedura amministrativa cd. "PAC 1", effettuato dallo Schiatti nel corso di un dialogo intervenuto con la moglie in seguito alla notifica del decreto di perquisizione domiciliare, il cui contenuto egli, evidentemente, aveva appena avuto modo di apprendere e ricordare.

3. La decisione impugnata ha infine escluso, con argomentazioni congruamente illustrate ed immuni da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, la sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ragione del rilevante arco temporale entro cui vengono collocati i fatti in contestazione (circa sei anni orsono), sia in ragione della fuoriuscita (dal 2017) del coindagato Mariani dalla vita politica e dell'assenza di specifiche, e compiutamente apprezzabili, condotte successive rilevanti al fine qui considerato.Giova richiamare, sul punto, l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato poggia sulla dimostrata presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a fronteggiare (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta): situazioni, dunque, affatto basate su dati generici o meramente congetturali, ma connotate, piuttosto, da elementi concreti ed oggettivamente rilevabili, la cui necessaria presenza il Tribunale ha motivatamente escluso di poter ravvisare all'esito della compiuta disamina del percorso decisorio già tracciato nell'ordinanza ivi impugnata.

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.