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Sentenza — n. 30154/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30154/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30154/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Francesco Duilio Doddo avverso l'ordinanza del 23 ottobre 2020 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti ha aggravato ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto, disponendo l'applicazione del braccialetto elettronico e revocando al contempo l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Regesto Legislator

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art. 299 cod. proc. pen, art. 276 cod. proc. pen, art. 391-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 30154/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 maggio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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braccialetto elettronico prescrizione di controllo nozione di misure restrittive restrizioni accessorie controlli ufficiali, controlli veterinari inosservanza delle prescrizioni di controllo

Disposizioni normative citate

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art. 299 cod. proc. pen
Con ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Francesco Duilio Doddo avverso l'ordinanza del 23 ottobre 2020 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti ha aggravato ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
art. 276 cod. proc. pen
Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Doddo deducendo, con unico motivo, vizi della motivazione in relazione alla valutazione ex art. 276 cod. proc. pen.
art. 391-bis cod. proc. pen
Evidenzia il ricorrente che, all'atto del controllo espletato presso la sua abitazione dagli agenti operanti, egli si trovava in una condizione invalidante comprovata non solo dalla documentazione sanitaria prodotta dinanzi al Tribunale, ma anche dalle dichiarazioni assunte in atti ex art. 391-bis cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Doddo Francesco Duilio, nato il 24/05/1963 a Milazzo avverso la ordinanza del 14/01/2021 del Tribunale di Messina esaminati gli atti e letti il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Arcangela Campilongo, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 gennaio 2021 il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Francesco Duilio Doddo avverso l'ordinanza del 23 ottobre 2020 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti ha aggravato ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto, disponendo l'applicazione del braccialetto elettronico e revocando al contempo l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Doddo deducendo, con unico motivo, vizi della motivazione in relazione alla valutazione ex art. 276 cod. proc. pen. della trasgressione alle prescrizioni della misura cautelare applicatagli. Evidenzia il ricorrente che, all'atto del controllo espletato presso la sua abitazione dagli agenti operanti, egli si trovava in una condizione invalidante comprovata non solo dalla documentazione sanitaria prodotta dinanzi al Tribunale, ma anche dalle dichiarazioni assunte in atti ex art. 391-bis cod. proc. pen.: elementi, questi, che l'ordinanza impugnata ha omesso di valutare, senza giustificare la valutazione discrezionale compiuta per giungere all'aggravamento della misura cautelare in atto.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 maggio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con motivi aggiunti trasmessi alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 maggio 2021 il difensore, Avv. Arcangela Campilongo, ha insistito sull'accoglimento del motivo già dedotto nel ricorso, sottolineando come l'ordinanza impugnata abbia omesso di confrontarsi con quegli indici rivelatori che potevano, essi soli, giustificare una decisione di aggravamento nei confronti del Doddo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, poiché non individua passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta logica del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né soddisfa l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma vi contrappone una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

In relazione al contenuto delle medesime doglianze oggetto del gravame cautelare, che il ricorrente ha pedissequamente riproposto finanche in questa sede, il provvedimento impugnato ha puntualmente replicato, vagliandone l'infondatezza là dove, da un lato, ha dato conto delle ragioni dell'aggravamento del quadro cautelare, in presenza dell'accertata condotta di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari per essersi arbitrariamente allontanato dal domicilio ove si trovava sottoposto a quella misura cautelare, dall'altro lato ha compiutamente preso in esame le allegazioni difensive, ritenendole incoerenti in relazione alla certificazione medica ivi prodotta (in quanto recante una data successiva al controllo ripetutamente espletato dai militari presso la sua abitazione) e del tutto inverosimili in relazione al tenore delle dichiarazioni rese dalla moglie e da un collega di lavoro, non avendo il ricorrente spiegato il motivo per cui, pur avendo avvertito - in tesi - la necessità di avvisare ì colleghi del fatto che non si sarebbe presentato al lavoro, nessuna contestuale comunicazione riguardo alla medesima circostanza egli ebbe a fornire ai Carabinieri preposti al suo controllo.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr si