Sentenza — n. 30153/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato il Tribunale di Perugia in composizione monocratica ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di revoca della declaratoria di inammissibilità del reclamo presentato in data 23 giugno 2020 da Manlio Cerroni contro il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il giorno 8 giugno 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen, art. 583, comma 2 cod. proc. pen, art. 410 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30153/2021 — snpen · Corte di Cassazione: è data, inoltre, all'interessato la facoltà di presentare reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, che può confermare il provvedimento ovvero annullarlo, ordinando in quest'ultimo caso la restituzione degli atti al G.i.p. Come anticipato, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha poi individuato la revoca quale ulteriore rimedio atto a rendere effettiva e non formale la procedura di reclamo delineata dall'art. 410-bis cod. proc. pen. ed a consentire alla parte, che non sia stata posta in condizione di partecipare al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata, di ovviare a quel difetto di partecipazione.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cerroni Manlio, n. Pisoniano (Rm) 18/11/1926 avverso l'ordinanza n. 4/20 del Tribunale di Perugia del 11/01/2021 nel procedimento RG NR n. 614/2018 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villani; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Perugia in composizione monocratica ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di revoca della declaratoria di inammissibilità del reclamo presentato in data 23 giugno 2020 da Manlio Cerroni contro il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il giorno 8 giugno 2020.
2. Avverso il provvedimento di non luogo a provvedere ha proposto ricorso per cassazione Manlio Cerroni, parte offesa nel procedimento archiviato, che deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché dell'art. 410-bis cod. proc. pen., esponendo che il reclamo avverso il decreto di archiviazione era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale poiché ritenuto fuori termine. Con la richiesta di revoca si era eccepito che la declaratoria di inammissibilità risultava, tuttavia, illegittima, non avendo il giudice considerato la tempestività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 583, comma 2 cod. proc. pen. alla luce delle regole stabilite per l'utilizzo del servizio postale.
In ogni caso il Tribunale ha adottato un atto processuale abnorme nel ritenere che l'art. 410-bis cod. proc. pen. non contempli il rimedio della revoca avverso l'ordinanza adottata ai sensi di tale articolo, sebbene la giurisprudenza di legittimità siasi già pronunciata sulla relativa utilizzabilità quando la parte offesa, che abbia proposto reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., abbia visto totalmente pretermesso l'accesso alla procedura prevista dal codice di rito (Sez. 6, n. 17535 del 23/03/2018, Scarcella, Rv. 272717; Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019;
Sez. 6, n. 20845 del 26/04/2018, Cecchi, Rv. 272956).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il microsistema delineato dalla legge per assicurare la revisione giudiziale delle decisioni assunte dal giudice per le indagini preliminari in tema di archiviazione della notizia di reato è attualmente definito dalla sequenza procedimentale scandita dagli artt. 409, 410 e 410-bis cod. proc. pen., cui va aggiunto il rimedio di creazione pretoria della revoca indicato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione citata anche dal ricorrente (v. supra). In estrema sintesi, avverso la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero è data alla persona offesa dal reato la facoltà di proporre opposizione (art. 410 cod. proc. pen.), su cui il giudice per le indagini preliminari è chiamato a pronunciarsi.Nei casi di nullità del provvedimento di archiviazione indicati dall'art. 410-bis cod. proc. pen.
è data, inoltre, all'interessato la facoltà di presentare reclamo dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, che può confermare il provvedimento ovvero annullarlo, ordinando in quest'ultimo caso la restituzione degli atti al G.i.p. Come anticipato, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha poi individuato la revoca quale ulteriore rimedio atto a rendere effettiva e non formale la procedura di reclamo delineata dall'art. 410-bis cod. proc. pen. ed a consentire alla parte, che non sia stata posta in condizione di partecipare al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata, di ovviare a quel difetto di partecipazione.
Ciò premesso, nel caso in esame il ricorrente si duole del provvedimento di sostanziale non liquet adottato dal Tribunale di Perugia in composizione monocratica avverso l'istanza di revoca precedentemente avanzata avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., provvedimento adottato sul'erroneo rilievo che "l'ordinamento non prevede il rimedio della revoca avverso l'ordinanza (di cui all'art.) 410-bis". Il Collegio reputa fondata la deduzione di erroneità della motivazione, che oblitera tutto quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa l'ammissibilità della revoca; l'errore della motivazione non rende, però, ipso facto praticabile il ricorso in sede di legittimità avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di revoca.
In altri termini, la giurisprudenza sopra ricordata se ha ammesso l'esistenza praeter legem di un rimedio aggiuntivo rispetto alla sequenza procedimentale definita dagli artt. 410 e 410-bis cod proc. pen. consistente per l'appunto nell'istanza di revoca, sempre proponibile poiché correlata allo stato degli atti (rebus sic stantibus), non ha, tuttavia, mai affermato la ricorribilità della decisione adottata dopo l'esperimento di quel rimedio. Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato non è tacciabile di abnormità, poiché da un lato esso rientra pienamente nelle attribuzioni del Tribunale adìto e dall'altro non ha determinato una indebita stasi del procedimento o una illegittima impossibilità di proseguirlo (sulla nozione di abnormità, v. per tutte Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275), atteso che tra i diversi e legittimi esiti decisori rientrava proprio quello per il giudice di porvi termine.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che attesa la peculiarità della fattispecie, stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 (mille). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 24 maggio 2021