Sentenza — n. 30152/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, previa sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Matteo Manuguerra la pena due anni, otto mesi e ventiquattro giorni di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (capo F), artt. 81, 110, 476 cod. pen. (capi E, G) e 110, 61 n.2, 351 cod. pen. (capo H), ritenuto più grave il delitto di corruzione attiva, applicato l'aumento a titolo di continuazione in relazione ai reati concorrenti e ridotta la pena per il rito speciale prescelto; il giudice ha, inoltre, condannato l'imputato alla rifusione delle spese processuali, di quelle sopportate dalla parte civile, applicandogli la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ai sensi dell'art. 29 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 29 cod. pen, art. 445 cod. proc. pen, art. 317-bis cod. pen, art. 321 cod. pen, art. 319-quater cod. pen; Sentenza — n. 30152/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sussiste, del resto, discrasia tra il dettato dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. che impone l'applicazione di sanzioni accessorie per i patteggiamenti allargati (superiori a due anni di reclusione) e quanto stabilito dall'art. 29 cod. pen. con i limiti di pena ivi indicati. In ogni caso, anche a voler ritenere obbligatoria l'applicazione della pena accessoria, il giudicante non ha tenuto conto dell'entità della pena principale irrogata in relazione al più grave reato di corruzione di cui al capo F, al netto di tutte le diminuzioni di merito e di rito (giurisprudenza consolidata) e che nella specie deve ritenersi pari a due anni di reclusione.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Manuguerra Matteo, n. Favignana (Tp) 28/04/1954 avverso la sentenza n. 10/21 del GUP del Tribunale di Trapani del 11/01/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla interdizione dei pubblici uffici
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, previa sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Matteo Manuguerra la pena due anni, otto mesi e ventiquattro giorni di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (capo F), artt. 81, 110, 476 cod. pen. (capi E, G) e 110, 61 n.2, 351 cod. pen. (capo H), ritenuto più grave il delitto di corruzione attiva, applicato l'aumento a titolo di continuazione in relazione ai reati concorrenti e ridotta la pena per il rito speciale prescelto; il giudice ha, inoltre, condannato l'imputato alla rifusione delle spese processuali, di quelle sopportate dalla parte civile, applicandogli la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ai sensi dell'art. 29 cod. pen.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce la violazione degli artt. 445, cod. proc. pen. e 29 cod. pen., sostenendo che il giudice abbia errato nell'applicare la pena accessoria. Pur avendo, infatti, correttamente escluso l'operatività del comma 1-ter dell'art. 445 cod. proc. pen. perché i fatti in addebito commessi anteriormente alla sua introduzione per effetto della legge n. 3 del 2019, il giudice ha ritenuto nondimeno applicabile l'art. 29 cod. pen. nonostante l'irrogazione di una pena inferiore a tre anni di reclusione, fissata come soglia limite per l'applicabilità della pena accessoria.
Sussiste, del resto, discrasia tra il dettato dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. che impone l'applicazione di sanzioni accessorie per i patteggiamenti allargati (superiori a due anni di reclusione) e quanto stabilito dall'art. 29 cod. pen. con i limiti di pena ivi indicati. In ogni caso, anche a voler ritenere obbligatoria l'applicazione della pena accessoria, il giudicante non ha tenuto conto dell'entità della pena principale irrogata in relazione al più grave reato di corruzione di cui al capo F, al netto di tutte le diminuzioni di merito e di rito (giurisprudenza consolidata) e che nella specie deve ritenersi pari a due anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, nell'applicare la pena richiesta dall'imputato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. per fatti di corruzione attiva commessi nel 2016, ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 317-bis cod. pen. introdotto nella sua attuale versione dalla legge del 9 gennaio 2019, n. 3 sia ratione temporis che per mancata previsione nel testo antecedente la novella dell'art. 321 cod. pen., mentre ha irrogato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per il periodo di cinque anni con espresso riferimento all'art. 29 cod. pen.
Tuttavia la misura della pena concordata tra imputato e PM e ratificata dal giudice è stata inferiore al limite di tre anni di reclusione. Il giudicante ha giustificato tale determinazione, richiamando quanto stabilito sul punto dalla sentenza Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258476, ma la citazione di quella pronuncia risulta nella specie fuorviante. Nell'affermare l'applicabilità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici anche alla nuova figura di reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., la pronuncia delle Sezioni Unite rilevava, infatti, espressamente come la pena accessoria dovesse essere modulata nella sua durata in base alle norme generali di cui agli artt. 29, 31 e 37 cod. pen.
Ciò premesso, il dato normativo di cui all'art. 29, primo comma, cod. pen. appare chiaro: solo una pena pari o superiore a tre anni di reclusione comporta l'irrogazione della pena accessoria temporanea dell'interdizione dai pubblici uffici e non occorre ovviamente il sostegno di particolari elaborazioni giurisprudenziali per constatare l'evidenza basata sulla lettera della legge. Si rivela a questo punto superflua l'ulteriore deduzione, riferita alla misura della pena principale ai fini dell'individuazione del limite rilevante per l'applicazione della pena accessoria, al netto degli eventuali aumenti di natura sostanziale e/o processuale.
L'affermazione del principio della rilevanza della pena base in subiecta materia è stata in effetti più volte ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (tra molte v. Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240, secondo cui ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione), ma come anzidetto la deduzione resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo d'impugnazione.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della pena accessoria, che va eliminata. P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta pena accessoria, che elimina. Così deciso, 24 maggio 2021 Il c