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Sentenza — n. 30149/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30149/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30149/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel verbale di udienza del 12 novembre 2020 del procedimento a carico di Giuseppe Taddeucci, imputato del reato di cui all'art. 388 cod. pen., specificando che il provvedimento assunto doveva in realtà ritenersi un'ordinanza; con lo stesso provvedimento il Tribunale ha confermato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, perché pur intendendo rinunciare all'opposizione avverso decreto penale di condanna non aveva osservato l'onere di comunicarlo alla stessa parte civile, incorrendo nella sanzione della condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza da questa sostenute nel grado di giudizio.

Regesto Legislator

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art. 388 cod. pen; Sentenza — n. 30149/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza di correzione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale in relazione agli artt. 127, 130, 178 e 179 cod. proc. pen. Dopo avere emesso in data 12 dicembre 2020 sentenza che dichiarava inammissibile l'impugnazione da lui proposta avverso il decreto penale di condanna, il giudice ha adottato un provvedimento di correzione di errore materiale senza rispettare la forme stabilite dal cbn. disp. degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen., da ciò conseguendo la nullità stabilita dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

Parole chiave

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tacita revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale rinuncia d'eredità opposizione tardiva ripudiazione decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 388 cod. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel verbale di udienza del 12 novembre 2020 del procedimento a carico di Giuseppe Taddeucci, imputato del reato di cui all'art. 388 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Taddeucci Giuseppe, n. Lucca 15/5/1963 avverso l'ordinanza n. 2230/19 del Tribunale di Lucca del 04/01/2021 (data del deposito) letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel verbale di udienza del 12 novembre 2020 del procedimento a carico di Giuseppe Taddeucci, imputato del reato di cui all'art. 388 cod. pen., specificando che il provvedimento assunto doveva in realtà ritenersi un'ordinanza; con lo stesso provvedimento il Tribunale ha confermato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, perché pur intendendo rinunciare all'opposizione avverso decreto penale di condanna non aveva osservato l'onere di comunicarlo alla stessa parte civile, incorrendo nella sanzione della condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza da questa sostenute nel grado di giudizio.

2. Avverso l'ordinanza di correzione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale in relazione agli artt. 127, 130, 178 e 179 cod. proc. pen. Dopo avere emesso in data 12 dicembre 2020 sentenza che dichiarava inammissibile l'impugnazione da lui proposta avverso il decreto penale di condanna, il giudice ha adottato un provvedimento di correzione di errore materiale senza rispettare la forme stabilite dal cbn. disp. degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen., da ciò conseguendo la nullità stabilita dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato è, inoltre, da considerarsi abnorme, avendone il giudice riqualificato indebitamente la veste giuridica, esorbitando in tal modo dai sui poteri. Il provvedimento impugnato è da considerarsi, inoltre, nullo anche in relazione agli artt. 74, 459, 461, 541 e 592 cod. proc. pen., per avere confermato quello adottato all'esito dell'udienza del 12 novembre 2020 nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile. Ai sensi dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen., preso atto dell'esistenza di una ipotesi di inammissibilità dell'opposizione, il Tribunale deve, infatti, limitarsi a dichiarare l'esistenza dell'invalidità e l'esecutività del decreto penale, disponendo la restituzione degli atti al G.i.p. affinché ne curi l'esecuzione; nel caso di specie, invece, il giudice ha liquidato le spese sostenute dalla parte civile, benché nessuna disposizione di legge legittimi simile determinazione, prevista esclusivamente nei casi di pronuncia di una sentenza di condanna e in altre ipotesi tassative, come ad es. nelle evenienze contemplate dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.

Con successiva memoria, la difesa del ricorrente deduce che solo limitatamente alle spese liquidate in favore della parte civile la pronuncia della Corte di cassazione deve essere senza rinvio, mentre per la parte riguardante la riqualificazione in iure del provvedimento impugnato, la statuizione dovrebbe contemplare la restituzione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, limitatamente alla conferma della liquidazione delle spese in favore della parte civile. In assenza di detta statuizione, infatti, l'imputato non potrebbe allegare alcun concreto interesse alla diversa qualificazione formale del provvedimento impugnato. A sostegno della tesi dell'ammissibilità della condanna dell'imputato rinunciante alla opposizione a decreto penale alle spese sostenute della parte civile v'è, infatti, l'unico precedente, per quanto recente, citato dal Tribunale di Lucca (Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Rv. 273476), che si pone tuttavia in netto contrasto con pronunce di segno contrario tra cui Sez. 6, n. 13295 del 29/01/2018, Mitri, Rv. 272773 e Sez. 4, n. 21271 del 28/04/2009, Buttazzo, Rv. 243512 che condivisibilmente hanno affermato il diverso principio che nel micro sistema delineato dagli artt. 460 e segg. cod. proc. pen. non v'è alcuna disposizione specifica che consenta al giudice di condannare alle spese in favore della parte civile l'imputato rinunciante alla opposizione al decreto penale di condanna.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, limitatamente alla conferma della condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, che deve di conseguenza essere eliminata.

2. Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto. Come anticipato, infatti, nessun concreto pregiudizio al ricorrente è derivato dalla circostanza che il provvedimento emesso in data 12 novembre 2020 e inizialmente indicato come sentenza, sia stato successivamente riqualificato come ordinanza. L'ordinanza del resto è la forma che assume il provvedimento che dichiara inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna (art. 461, comma 5, cod. proc. pen.) e inammissibile deve essere dichiarata ogni impugnazione, nel cui genere è ricompresa anche l'opposizione al decreto di condanna, quando vi è rinuncia alla stessa (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) P. Q. M.annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamentei9ercoRefanp al capo relativo alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese della parte civile. Dichiara inammissibile nel resto il ric