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Sentenza — n. 30147/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30147/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30147/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tempesta Antonio, nato a Terlizzi il 26/8/1982 avverso la sentenza del 9/11/2020 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Maria Teresa Sasso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 191 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30147/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo di ricorso si censurano le modalità con le quali si è proceduto all'accertamento dell'idoneità all'uso dell'arma modifica, essendosi dedotta l'inutilizzabilità della perizia balistica. Presso l'abitazione del Tempesta veniva rinvenuta una pistola giocattolo modificata, mediante la sostituzione della canna con un tubo di acciaio, opportunamente filettato ed ancorato al corpo della pistola; inoltre, venivano rinvenute anche due cartucce. Il consulente tecnico del pubblico ministero, incaricato di verificare la funzionalità dell'arma, provvedeva ad inserire dei proiettili calibro 9, parzialmente modificati ed adattati all'arma in oggetto.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti esplosivi e articoli pirotecnici test sul consumo di droga violazioni della legge sulle armi consumo di canapa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 191 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tempesta Antonio, nato a Terlizzi il 26/8/1982 avverso la sentenza del 9/11/2020 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Maria Teresa Sasso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 Con ricorso ritualmente proposto, Antonio Tempesta impugnava la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quella di primo grado, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa in ordine alla detenzione di sostanza stupefacente e di una pistola giocattolo modificata e resa idonea all'utilizzo quale arma.

2. Il Tempesta ha proposto due motivi di ricorso di seguito sintetizzati: - con il primo motivo deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, in ordine alle modalità di accertamento dell'idoneità all'utilizzo dell'arma modificata, lamentando l'inutilizzabilità della perizia balistica, che sarebbe stata eseguita modificando le munizioni impiegate per la prova di sparo; - con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertata detenzione di sostanza stupefacente (31 gr. circa di marijuana, da cui erano ricavabili 207 dosi), assumendo che la sostanza era destinata ad un uso personale.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con il primo motivo di ricorso si censurano le modalità con le quali si è proceduto all'accertamento dell'idoneità all'uso dell'arma modifica, essendosi dedotta l'inutilizzabilità della perizia balistica. Presso l'abitazione del Tempesta veniva rinvenuta una pistola giocattolo modificata, mediante la sostituzione della canna con un tubo di acciaio, opportunamente filettato ed ancorato al corpo della pistola; inoltre, venivano rinvenute anche due cartucce. Il consulente tecnico del pubblico ministero, incaricato di verificare la funzionalità dell'arma, provvedeva ad inserire dei proiettili calibro 9, parzialmente modificati ed adattati all'arma in oggetto.

La prova di sparo dava esito positivo, emergendo che la pistola era pienamente funzionate per l'intero ciclo di sparo. 2.1. A fronte di tale accertamento, il ricorrente sostiene che la consulenza tecnica debba essere dichiarata inutilizzabile "per difetto di procedibilità nella modifica del corpo di reato, come i proiettili svuotati, e modifica di munizionamento per effettuare la prova di sparo" Si tratta di una doglianza manifestamente infondata, posto che l'inutilizzabilità consegue, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., esclusivamente nel caso di prova vietata dalla legge.Nel caso di specie, la difesa si limita a dedurre - peraltro in maniera generica - che il consulente non avrebbe richiesto al pubblico ministero l'autorizzazione a modificare le cartucce sequestrate ed utilizzate per la prova di sparo.

Si tratta di una deduzione in primo luogo aspecifica, posto che nella sentenza impugnata si precisa che il consulente ha eseguito la prova di sparo non già impiegando le munizioni in sequestro, bensì "alcune diverse cartucce nuove cal.9" (pg. 4 della sentenza). L'accertamento, pertanto, risulta eseguito in maniera del tutto corretto, impiegando cartucce appositamente modificate per poterle rendere compatibili con le dimensioni della canna della pistola ed ottenendo, in tal modo, la prova della piena funzionalità dell'arma. Quanto detto, esclude la sussistenza di qualsivoglia causa di inutilizzabilità o di altre forme di invalidità del mezzo di prova.

3. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, concernente l'esclusione dell'uso personale dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, in quanto non si confronta con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La Corte di appello, con motivazione immune da censure, ha evidenziato come il dato ponderale e la possibilità di ricavare ben 207 dosi fosse di per sé incompatibile con il dedotto uso personale. A ciò si aggiunga che, nel momento in cui i Carabinieri sono intervenuti cogliendo il Tempesta nella materiale disponibilità dello stupefacente, l'imputato aveva già provveduto a suddividere la sostanza in due bustine sigillate con nastro isolante, inoltre, la sostanza era custodita unitamente al nastro ed alle buste utilizzate per il confezionamento.

Tali circostanze, globalmente valutate, sono state ritenuta indicative della detenzione a fini di spaccio ed, al contempo, incompatibili con la destinazione all'uso personale. Si tratta di una valutazione di merito, congruamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità, tanto più che nel giudizio di merito l'imputato non ha fornito alcuna plausibile giustificazione della ragione per cui si fosse approvvigionato di un cospicuo quantitativo di stupefacente per destinarlo all'uso personale.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pre dente Pa