Sentenza — n. 30141/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nannini Tamara nata a Lucca il 5/3/1980 avverso la sentenza del 17 novembre 2020 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Sentenza — n. 30141/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione in merito alla questione concernente la sopravvenuta di prescrizione del reato .d.terricorrente ha dedotto )(--- , le-pr-gscr-izio4e-€1-el-r-eat9 con le conclusioni nel giudizio di appello. In tal caso, secondo la lezione interpretativa delle Sezioni Unite di questa Corte deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nannini Tamara nata a Lucca il 5/3/1980 avverso la sentenza del 17 novembre 2020 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 17 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia di Tamara Nannini per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Tamara Nannini articolando due motivi di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione: - violazione di legge in relazione all'omessa dichiarazione della prescrizione del reato maturata prima della pronuncia impugnata; - violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che con la sentenza impugnata è stata comminata una pena superiore a quella inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, successivamente annullata dalla Corte di cassazione su ricorso della sola imputata. 3.11 primo motivo di ricorso è fondato ed ha una valenza assorbente rispetto al secondo motivo.
La sentenza impugnata non contiene alcuna valutazione in merito alla questione concernente la sopravvenuta di prescrizione del reato .d.terricorrente ha dedotto )(--- , le-pr-gscr-izio4e-€1-el-r-eat9 con le conclusioni nel giudizio di appello. In tal caso, secondo la lezione interpretativa delle Sezioni Unite di questa Corte deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
4. Ciò premesso, tenuto conto che nella fattispecie in esame la condotta è stata commessa il 23 marzo 2012 e che, trattandosi di fatto antecedente la riforma del 2019 (che ha aumentato la pena per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.), il termine massimo di prescrizione è di sette anni e mezzo, la stessa è maturata alla data del 23 settembre 2019. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consigliere_esten€or-e- . Il Presidente DebFraTnpìcone Arîna Petruzzellis c z - i, ‘.1 DEPO