Sentenza — n. 30138/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza del 19 ottobre 2020 emessa dal Tribunale di Mantova b nel procedimento a carico di Qahir Abdessamad nato in Marocco il 23/8/1981 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputato che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 30138/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente. 1.1Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non intende discostarsi, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (tra le tante, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza del 19 ottobre 2020 emessa dal Tribunale di Mantova b nel procedimento a carico di Qahir Abdessamad nato in Marocco il 23/8/1981 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputato che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19 ottobre 2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Mantova ha dichiarato Quahir Abdessamad responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, tenuto conto della riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non rinvenendosi agli atti alcun elemento favorevole all'imputato e non potendo, comunque, le stesse essere concesse in considerazione dell'attitudine criminosa dell'imputato desumibile dalla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente. 1.1Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui il Collegio non intende discostarsi, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (tra le tante, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
A tal fine, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all'entità del reato, alle modalità di esecuzione di esso (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) o alla condotta del reo successiva al reato (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03) può risultare all'uopo sufficiente. La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con una motivazione sintetica, ma immune da vizi logici o giuridici, ha valorizzato la confessione resa dall'imputato ed il suo comportamento processuale ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Non sussiste, inoltre, la denunciata contraddittorietà tra tale punto della sentenza e quello relativo all'applicazione della recidiva, trattandosi di valutazioni tra di loro autonome ed indipendenti. Il giudice, dunque, può negare le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti, ma escludere la recidiva o, al contrario, come nel caso di specie, concedere le generiche, riconoscendo la presenza di un elemento positivo che le giustifichi, a prescindere dai precedenti, ma, nel contempo, applicare la recidiva (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018).
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Deb piccione na Petruzzellis c /-2Q