Sentenza — n. 30137/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. 1.1 La sentenza impugnata è stata pronunciata il 5 ottobre 2020 e nel dispositivo era stato indicato il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. L'avviso di deposito della sentenza è stato comunicato alla Procura Generale 1'11 dicembre 2020 ed il ricorso è stato depositato il successivo 25 gennaio 2021 (allo scadere del termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione) presso la segreteria della Procura Generale di Brescia (cfr. timbro in calce). Tuttavia, l'atto risulta pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Mantova il successivo 27 gennaio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 585 cod. proc. pen, art. 582 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30137/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo il vizio di violazione di legge in relazione al mancato aumento della pena per il concorso formale dei reati, atteso che la condotta è stata posta in essere ai danni di due pubblici ufficiali (si richiama Sez. U., n. 40981 del 22/2/2018).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza del 5 ottobre 2020 emessa dal Tribunale di Mantova nel procedimento a carico di Ben Nasr Kamel nato in Tunisia il 3/10/1967 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 5 ottobre 2020 il Tribunale di Mantova ha dichiarato Ben Nasr Kamel responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen. condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione. All'imputato è contestato di avere usato violenza e minaccia nei confronti di due militari dell'Arma dei Carabinieri mentre questi stavano compiendo un atto del loro ufficio, ovvero la richiesta di esibizione dei documenti e la successiva verbalizzazione delle attività compiute con particolare riferimento alla formalizzazione dell'invito a presentarsi in Questura al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo il vizio di violazione di legge in relazione al mancato aumento della pena per il concorso formale dei reati, atteso che la condotta è stata posta in essere ai danni di due pubblici ufficiali (si richiama Sez. U., n. 40981 del 22/2/2018).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. 1.1 La sentenza impugnata è stata pronunciata il 5 ottobre 2020 e nel dispositivo era stato indicato il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. L'avviso di deposito della sentenza è stato comunicato alla Procura Generale 1'11 dicembre 2020 ed il ricorso è stato depositato il successivo 25 gennaio 2021 (allo scadere del termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione) presso la segreteria della Procura Generale di Brescia (cfr. timbro in calce). Tuttavia, l'atto risulta pervenuto presso la cancelleria del Tribunale di Mantova il successivo 27 gennaio.
Il ricorso, depositato oltre il quarantacinquesimo giorno (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), è, dunque, tardivo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è inammissibile l'appello proposto dal procuratore generale presso la corte di appello che sia pervenuto nella cancelleria del tribunale dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., a nulla rilevando il tempestivo deposito dell'atto nella segreteria della procura generale, sia perché esso non equivale ad alcuna delle modalità di spedizione previste dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen., sia perché il principio dettato dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un'eccezione alla regola di ordine generale sancita dall'art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha , emesso il provvedimento. (Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, De Rinaldis, Rv. 278515;
Sez. 6, n. 268 del 31/10/1996, dep. 1997, Chiarella, Rv. 206693).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Con: Il Presiden