Sentenza — n. 30135/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna dì Dennis Di Lorito alla pena di legge per i reati di evasione e furto aggravato di autovettura. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Di Lorito, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 385 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 276 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30135/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò detto, occorre osservare che integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare, ovvero per una ragione diversa da quella per la quale è stato autorizzato ad assentarsi (Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, Di Martino, Rv. 276694).
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e sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da Di Lorito Dennis nato a Pescara il 5/04/1991 avverso la sentenza del 11/11/2020 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; Lette le conclusioni scritte dell'avvocato Emanuele Calista, difensore di Di Lorito che ha insistito nei motivi di ricorso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna dì Dennis Di Lorito alla pena di legge per i reati di evasione e furto aggravato di autovettura.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Di Lorito, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 385 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Deve premettersi che poiché il motivo dedotto ha per oggetto unicamente il reato di evasione, la condanna per furto è divenuta oramai irrevocabile.
3. Ciò detto, occorre osservare che integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare, ovvero per una ragione diversa da quella per la quale è stato autorizzato ad assentarsi (Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, Di Martino, Rv. 276694).
4. La Corte di appello non ha dato corretta applicazione a tale regula iuris ritenendo sussistente il reato in questione per il semplice motivo che, nella fascia oraria autorizzata per recarsi al SER. D., l'imputato era identificato nei pressi di tale servizio mentre a bordo di una autovettura rubata giorni prima procedeva in senso contrario allo stesso. Ciò, a fronte delle deduzioni difensive che evidenziavano che il ricorrente non aveva agito con l'intento di sottrarsi ai controlli delle forze dell'ordine, ma era uscito dalla propria abitazione, nell'orario consentito dall'autorità giudiziaria, proprio per recarsi al SER.D. di Pescara, che, al momento del controllo, stava cercando parcheggio in zona e che, del resto, la circostanza che l'imputato detenesse un quantitativo minimo di nnarjuana era compatibile col fatto che lo stesso aveva iniziato solo da pochi giorni a disintossicarsi.
5. Ed invero, la semplice circostanza che l'imputato, pur essendo stato visto nei pressi del SER. D. nell'orario autorizzato, stesse procedendo in direzione opposta alla sede del Servizio non costituisce in alcun modo sottrazione alla possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria. In considerazione di ciò, devono essere annullate sia la sentenza impugnata, sia quella emessa dal Tribunale di Pescara in data 10 luglio 2018 perché il fatto non sussiste. Come già sopra evidenziato, l'annullamento riguarda unicamente la condanna per evasione, stante l'irrevocabilità della condanna per furto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella emessa dal Tribunale di Pescara il 10/07/2018 perché il fatto non sussiste. Così deciso il 8 giugno 2021 Il sigligré