Sentenza — n. 30128/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 13 maggio 2019, con la quale il Tribunale di Catania ha condannato Sergio Giovanni Gandolfo alla pena di legge per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416- bis cod. pen., con ruolo apicale ai sensi del comma secondo di tale norma, in permanenza sino al 30 ottobre 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416- bis cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, artt. 43 cod. pen, art. 238-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 30128/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Reiterativo di un'analoga deduzione coltivata in appello e comunque all'evidenza destituito di fondamento è anche il quarto motivo concernente gli elementi circostanziali. 5.1. Quanto alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., dopo avere correttamente rilevato la natura oggettiva della circostanza in parola (di tal che essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti illeciti ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa, in linea con il principio di diritto affermato dal più ampio consesso di questa Corte di legittimità, v.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gandolfo Sergio Giovanni nato a Catania il 31/01/1964 avverso la sentenza del 21/07/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le conclusioni scritte depositate via PEC dai difensori, avv. Fabio Federico e avv. Valeria Rizzo, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 13 maggio 2019, con la quale il Tribunale di Catania ha condannato Sergio Giovanni Gandolfo alla pena di legge per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416- bis cod. pen., con ruolo apicale ai sensi del comma secondo di tale norma, in permanenza sino al 30 ottobre 2014.
2. Nel ricorso a firma dei difensori, avv. Fabio Federico e avv. Valeria Rizzo, Sergio Giovanni Gandolfo chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 605 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 455, 47 e 49 cod. pen. e 111, comma sesto, Cost., per avere la Corte d'appello omesso di motivare la decisione riportando pedissequamente ed acriticamente il contenuto della sentenza di primo grado ovvero principi di diritto affermati da questa Corte Suprema, con una motivazione all'evidenza apparente. 2.2.
Violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 6 CEDU, per avere il Collegio di merito fondato il giudizio di penale responsabilità circa l'appartenenza dell'imputato al sodalizio di stampo mafioso sugli esiti delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali nonché sulle dichiarazioni a riscontro rese dai collaboratori di giustizia Davide Seminara e Luciano Cavallaro. Evidenzia in particolare la difesa che la Corte distrettuale ha omesso la preliminare valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori; che la chiamata del Seminara quanto al ruolo del Gandolfo di responsabile del clan Mazzei durante la latitanza di Nuccio Mazzei è generica quanto alla fonte della notizia riferita e non è riscontrata dalle dichiarazioni del Cavallaro; che le dichiarazioni di Seminara e Cavallaro non sono tra loro convergenti, non sono confermate dalle captazioni né dal riferimento, del tutto generico, alle "conformi propalazioni rese dagli altri collaboranti"; che lo stesso Collegio d'appello ha rilevato l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese da Francesco Fiore ed ha, nondimeno, richiamato le stesse a conforto del narrato degli altri collaboratori di giustizia. 2.3.
Vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen., per avere il Giudice a quo travisato il senso degli elementi a carico, in particolare, degli esiti delle intercettazioni relative a procedimenti penali a carico di soggetti diversi dall'imputato (quali Gioacchino Intravaia, Carmelo Occhione, Giuseppe Caruso e William Alfonso Cerbo). La difesa aggiunge che la Corte d'appello ha dato per certa l'identificazione di Gandolfo nel "Sergio" di cui all'intercettazione n. 1218 del 4 maggio 2014 (potendo invece detto personaggio identificarsi in Sergio Santonocito) e tratto erroneamente da tale conversazione captata e da altre intercettazioni elementi dimostrativi dell'intraneità del prevenuto nel sodalizio criminale (con specifico riguardo al controllo del clan Mazzei sull'attività e sui proventi della discoteca "69 lune"); che non può evincersi la prova della partecipazione dell'imputato all'organizzazione dalle dichiarazioni dei collaboratori Seminara, Cavallaro e Fiore, né dall'ingerenza del Gandolfo nella "Sicali Gomme s.r.l.", valorizzata dagli stessi Giudici di merito in termini perplessi. 2.4.
Vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, comma secondo, 99, comma quinto, e 416-bis, comma sesto, cod. pen., per avere la Corte distrettuale contraddittoriamente ed illogicamente denegato la sollecitata esclusione della recidiva reiterata specifica e la continuazione con la sentenza passata in giudicato del 30 ottobre 2009. La difesa sottolinea come Gandolfo abbia riportato due sole condanne nel 1998 e nel 2012 e non sia mai stato condannato per estorsione; come la stessa Corte abbia escluso il coinvolgimento dell'imputato nei processi celebrati nei confronti del clan Mazzei nel 2003 e 2014.
D'altra parte, evidenzia come non sussistano i presupposti per la circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., atteso che, con riferimento alla vicenda "Sicali", il progetto aziendale non andava in porto e non v'era pertanto alcun impiego di capitali illeciti e che, quanto alla discoteca "69 lune", si trattava di attività cui Gandolfo era estraneo. 2.5. Con l'ultimo motivo, il ricorrente impugna il decreto di sequestro preventivo ex art. 325 cod. proc. pen., eccependo la violazione degli artt. 43 cod. pen., 216, 219, 223, commi primo e secondo n. 2, legge Fall., 125 e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 111, comma sesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo risulta all'evidenza generico, là dove la difesa - nell'eccepire la mancanza di motivazione in quanto bollata come apparente - non indica gli specifici rilievi mossi con il gravame cui la Corte di merito avrebbe omesso di dare risposta. 2.1. Non può d'altronde sottacersi come la riproduzione di stralci della sentenza di primo grado - secondo una tecnica redazionale equipollente alla motivazione per relationem, di per sé legittima (Sez. U, 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664) - non si traduce in una motivazione apparente né tantomeno in una motivazione radicalmente mancante, a condizione che - pur richiamando parti di altro provvedimento - il Giudice del gravame dia adeguata risposta alle doglianze dedotte con l'impugnazione.3.
Il secondo motivo - con cui il ricorrente contesta la valutazione e l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia - risulta, per un verso, manifestamente infondato, nella parte in cui trascura di considerare il principio di diritto acquisito alla stregua del quale il riscontro estrinseco alla chiamata in reità o in correità può essere rappresentato anche da un'altra chiamata convergente, dovendosi il requisito della convergenza tuttavia non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al thema decidendum (Sez. 5, n. 9001 del 15/06/2000, Madonia, Rv. 217729-01; in senso conforme, di recente, Sez. 2, n. 35923 de/ 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01).
Per altro verso, il rilievo è comunque aspecifico, atteso che, nel dolersi della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori Davide Seminara e Luciano Cavallaro, in effetti la difesa non indica le ragioni per le quali essi dovrebbero ritenersi non credibili. 3.1. Ad ogni buon conto, la motivazione stesa sul punto nel provvedimento in rassegna non presta il fianco a doglianze coltivabili nella sede di legittimità là dove, dopo avere riportato in parte le condivise considerazioni del primo Giudice, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato (in ben ventuno pagine) la ritenuta attendibilità del Seminara, intrinseca (stante la valenza prima di tutto autoaccusatoria di gravi reati delle dichiarazioni, la reiterazione, la coerenza logica, la precisione e la ricchezza di dettagli informativi, l'assenza di vizi e contraddizioni della narrazione) ed estrinseca, essendo le dichiarazioni di Seminara e Cavallaro sostanzialmente convergenti e comunque riscontrate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite al procedimento (v. pagine 5 e seguenti della sentenza impugnata).
4. Il terzo motivo con cui l'impugnante censura il giudizio di colpevolezza quanto alla ritenuta intraneità del Gandolfo alla consorteria mafiosa, con ruolo apicale, è reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio dei Giudici della cognizione e non si confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 4.1. D'altra parte, le deduzioni si sviluppano chiaramente sul piano del merito, là dove sono tese a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, fra l'altro, omettendo di considerare che la conferma del giudizio di colpevolezza si fonda non soltanto sulle emergenze delle captazioni (la cui lettura il ricorrente appunto contesta), ma anche e soprattutto sulle - sostanzialmente convergenti - dichiarazioni dei ben tre collaboratori di giustizia.4.2.
In ogni caso, non può non essere ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837;
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Va inoltre ricordato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto dei dialoghi intercettati costituiscono questioni di fatto, rimesse all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepiti (Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640-01). 4.3. La trama argomentativa intessuta dalla Corte d'appello a sostegno delle proprie valutazioni risulta comunque scevra da vizi coltivabili nel giudizio di legittimità.
Dopo avere dato conto della genesi del procedimento e degli elementi acquisiti a carico (costituiti dalle operazioni di intercettazione telefonica e tra presenti su alcune auto, servizi di osservazione e pedinamento, soprattutto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Davide Seminaro, Luciano Cavallaro e Francesco Enrico Fiore; v. pagine 4 e seguenti della sentenza impugnata), il Collegio di merito ha illustrato gli specifici elementi dimostrativi della ritenuta esistenza dell'associazione di stampo mafioso dei "Carcagnusi", ha delineato l'organigramma dell'organizzazione criminale e tracciato gli elementi significativi dell'esistenza del pactum sceleris (quali il pagamento di uno stipendio agli associati, l'esistenza di una cassa comune, il controllo sul quartiere di appartenenza, la disponibilità di armi, il controllo delle attività commerciali fittiziamente intestate a terzi quali "metta armonie Srl" discoteca "69 lune", "Moon", " Moon Beach") (v. pagine 26 e seguenti della sentenza in verifica).
La Corte territoriale ha poi ripercorso le evidenze a carico di Sergio Gandolfo e dato conto dell'autonomia decisionale del medesimo e del ruolo direttivo assunto in seno alla cosca dei "Carcagnusi" (ripercorrendo il contenuto della conversazione n. 1218 del 4 maggio 2014) (v. pagine 32 e 33 della sentenza in rassegna). 4.4. Il Giudice del gravame ha indi affrontato - in un paragrafo ad hoc - le specifiche censure mosse dall'appellante, ripercorrendo i plurimi elementi a suo carico (segnatamente le dichiarazioni dei collaboratori Davide Seminara, Luciano Cavallaro e Francesco Enrico Fiore; gli elementi di riscontro tratti dalla già citata conversazione ambientale n. 1218 nonché da ulteriori conversazioni in ambientale anche a bordo dell'autovettura del Gandolfo, a conferma del ruolo assunto dal ricorrente nella gestione e controllo di diverse attività economiche in vari settori commerciali da parte del clan Mazzei, tra cui in particolare la "Sicali gomme s.r.l."; le dichiarazioni dello stesso Giuseppe Sicali a s.i.t. (v. pagine 42 - 58 della decisione in rassegna).
I Giudici della cognizione hanno infine dato contezza - con considerazioni analitiche e non manifestamente illogiche - delle ragioni per le quali il narrato dei tre collaboratori non possa ritenersi contraddittorio (come invece denunciato dalla difesa), hanno rilevato come esse siano comunque corroborate da vari elementi di riscontro tratti dalle captazioni compiute nel presente procedimento ovvero acquisite da altri procedimenti ("Ippocampo" e "Scarface") (v. pagine 58 e seguenti della sentenza impugnata) e come non sia revocabile in dubbio l'identificazione dell'imputato nel "Sergio" delle conversazioni intercettate intercorse alla luce (come dimostrato sia dalle conversazioni ambientali intercettate all'autovettura del medesimo, sia dalle captazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra altri associati del medesimo clan mafioso, Giuseppe Caruso, Michele Isaia e Carmelo Occhione) (v. pagine 60 e 61 della sentenza impugnata).
5. Reiterativo di un'analoga deduzione coltivata in appello e comunque all'evidenza destituito di fondamento è anche il quarto motivo concernente gli elementi circostanziali. 5.1. Quanto alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., dopo avere correttamente rilevato la natura oggettiva della circostanza in parola (di tal che essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti illeciti ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa, in linea con il principio di diritto affermato dal più ampio consesso di questa Corte di legittimità, v.
Sez. U, del 27/02/2014, n. 25191, Iavarazzo, Rv. 259589), il Collegio distrettuale ha circostanziato gli elementi obbiettivi stimati - non incongruamente - dimostrativi del reinvestimento dei proventi derivanti dall'attività estorsiva e dal traffico di droga nell'ambito di attività economiche, così da spartirsene successivamente i proventi, richiamando ad ulteriore conforto anche le emergenze di altri procedimenti acquisite al processo ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (v. pagine 61 - 70 della sentenza impugnata). 5.2. Immune da vizi è anche il passaggio dedicato alla recidiva reiterata specifica ed al diniego del sollecitato riconoscimento della continuazione con altra decisione irrevocabile.
Nel dare risposta alle omologhe questioni sottoposte in appello, i Giudici del gravame hanno convincentemente argomentato, per un verso, la maggiore pericolosità sociale del prevenuto derivante dai fatti sub iudice; per altro verso, l'eterogeneità dei fatti oggetto del presente procedimento rispetto a quelli decisi con la sentenza irrevocabile della Corte d'assise d'appello di Catania del 30 ottobre 2009, giacché trattasi di partecipazione ad una propaggine associativa assolutamente distinta per componente soggettiva e soprattutto per epoca di riferimento (stante lo iato di ben dieci anni), sicché è da escludere la sussistenza di un unico disegno criminoso (v. pagine 70 - 73 della sentenza impugnata).
6. Con l'ultimo motivo, il ricorrente aziona un mezzo d'impugnazione non consentito, là dove attacca il decreto di sequestro preventivo ex art. 325 cod. proc. pen. che, non trovando titolo nella decisione impugnata, avrebbe dovuto essere censurato, dapprima, con una richiesta di revoca della misura cautelare reale al giudice procedente ex art. 321, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e, poi, con le impugnazioni ex artt. 322-bis e 325 stesso codice avverso l'eventuale provvedimento di diniego.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu