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Sentenza — n. 29860/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order citing generic grounds and failure to address specific defense arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29860/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being too generic and formally deducible in this instance. The defense argued that the lower court ignored evidence regarding the defendant's residence suitability and failed to adequately refute witness testimony about drug trafficking activities. The court rejected these claims, noting the lower court had already examined the evidence and justified the stricter measure based on the defendant's prior record and the severity of the alleged offenses.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds or merely reiterates arguments already rejected by the lower court without providing new, specific reasons.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds detention order drug trafficking procedural law domicilio di una parte alibi testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e anche a versare la somma, determinata in via equitativa in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spiga Simone, nato a Cagliari il 22/02/1998 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del Tribunale del riesame di Cagliari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. Carlo Demurtas, che insiste nei motivi e nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Spiga Simone ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato quella emessa il 19 marzo 2021 dal G.i.p. del medesimo Tribunale applicativa della misura custodiale nei confronti dello Spiga per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90. Con unico motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura e alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le argomentazioni del G.i.p., omettendo di affrontare il tema posto dalla difesa relativo alla ritenuta inidoneità dell'abitazione dello Spiga quale luogo degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, perché vi sarebbero state osservate alcune cessioni.

La difesa aveva sottolineato la contraddittorietà della valutazione, in quanto lo stesso giudice aveva ritenuto che l'attività di cessione si svolgeva all'esterno, ed aveva prodotto le dichiarazioni dello Zuncheddu, assunte in sede di indagini difensive, dalle quali risulta il motivo lecito della sua presenza presso l'abitazione, idoneo a fornire una spiegazione alternativa della condotta osservata dagli operanti, essendo egli dipendente della SDS Autolavaggi, assunto con regolare contratto sino al 31 marzo 2021. La presenza era giustificata dalle trattative in corso con Spiga Danilo per l'assunzione con stipendio iniziale di 700 euro; lo Zuncheddu era infatti, presente in occasione delle perquisizioni e aveva mantenuto i contatti con l'amministratore giudiziario, al quale consegnava gli incassi quotidiani dell'autolavaggio.

Il Tribunale si è limitato ad affermare che le evidenze monitorate dagli inquirenti dimostravano il contrario, senza spiegare le ragioni per cui riteneva inattendibile il teste e senza giustificare in modo adeguato il rigetto della richiesta attenuazione della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità nonché perché proposto per motivi solo formalmente deducibili in questa sede, atteso che il denunciato vizio di motivazione si risolve nella riproposizione della tesi alternativa già prospettata e disattesa dal Tribunale. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il Tribunale ha esaminato gli elementi e la documentazione prodotti dalla difesa, ma li ha ritenuti inidonei a modificare il quadro indiziario e ad incidere sulla valutazione espressa in punto di pericolo di recidiva e di inidoneità della misura attenuata richiesta.

L'ordinanza impugnata in modo lineare ed esaustivo dà atto che l'attività di indagine e, in particolare, le intercettazioni telefoniche e ambientali e i servizi di osservazione avevano documentato l'intensa attività di cessione svolta dai fratelli Spiga, coadiuvati dalla fidanzata di Danilo, che, di norma, consegnavano la cocaina presso il domicilio degli acquirenti o lungo le strade cittadine, ma nel corso dei servizi svolti il 22 e 24 luglio 2020 presso l'abitazione degli indagati era stata registrata la convergenza di numerose autovetture e gli operanti avevano visto Spiga Danilo avvicinarsi ai veicoli e assistito a scambi di denaro e consegna di qualcosa da parte dello Spiga, mentre il fratello Simone svolgeva funzioni di controllo.

Il Tribunale ha pertanto, rilevato che, a prescindere dalla presenza dello Zuncheddu, le operazioni osservate dagli inquirenti davano atto di scambi con gli acquirenti, giunti presso l'abitazione degli indagati, perfettamente in linea di continuità con l'attività illecita svolta di norma con consegne a domicilio. Ne deriva che in modo del tutto coerente e logico il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'elemento offerto dalla difesa rispetto alle circostanze oggettive risultanti dall'attività di osservazione svolta presso l'abitazione degli Spiga, che, pertanto, non escludevano di cedere a terzi anche presso la loro abitazione.

Peraltro, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, la scelta della misura più rigorosa non è fondata su tale unico dato, risultando invece, ampiamente giustificata la ritenuta inidoneità della misura attenuata, sia in rapporto alla gravità dei fatti, desunta dall'elevato numero di cessioni accertate (oltre trecento), dalla frequenza quotidiana delle stesse, dall'organizzazione, dalla rete creata e dal giro di affari gestito dall'indagato, sia in rapporto alla personalità negativa dell'indagato, desunta dalla spregiudicatezza e dall'intraprendenza dimostrata nel continuare a dedicarsi al traffico illecito anche dopo una precedente, analoga esperienza detentiva.

Il Tribunale ha infatti, dato atto del precedente penale specifico dello Spiga per fatti risalenti al 2017, conclusisi con l'arresto a seguito del rinvenimento di cocaina in pietra e dell'episodio verificatosi il 18 agosto 2017, quando lo Spiga, agli arresti domiciliari, subì una rapina ad opera di due finti carabinieri armati, impossessatisi della somma di 2-3 mila euro; l'identificazione successiva dei rapinatori e il monitoraggio telefonico avevano consentito di apprendere che il vero obiettivo della rapina era lo stupefacente e che nell'occasione erano stati prelevati 500 grammi di cocaina.

A tale allarmante episodio, del tutto trascurato dalla difesa, coerentemente è stato attribuito il massimo rilievo al fine di giustificare la scelta della misura più rigorosa per arginare il pericolo di recidiva, stante la dimostrata inidoneità della misura degli arresti domiciliari, in costanza della quale l'indagato aveva detenuto presso l'abitazione un consistente quantitativo di cocaina. Risulta, pertanto, giustificata e congruamente argomentata la scelta della misura e il giudizio di proporzionalità e di adeguatezza espresso, contestati in modo del tutto generico dal ricorso.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e anche a versare la somma, determinata in via equitativa in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.- 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il