Italian court dismisses appeal against detention order citing generic grounds and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded, rejecting the defense's claim that the trial court ignored evidence regarding the defendant's residence. The defense argued that the trial judge failed to adequately refute the alternative explanation for police observations made at the defendant's home, yet the appellate court found the lower court's assessment of the defendant's criminal network and personal history sufficient to justify stricter custody. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the appellate court finds that the lower court has already examined the evidence and the arguments presented by the defense without omitting relevant considerations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spiga Danilo, nato a Cagliari il 16/12/1990 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del Tribunale del riesame di Cagliari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. Carlo Demurtas, che insiste nei motivi e nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Danilo Spiga ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato quella emessa il 19 marzo 2021 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, applicativa della misura custodiale nei confronti dello Spiga per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90. Con unico motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura e alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti dorniciliari. Il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le argomentazioni del G.i.p., omettendo di affrontare il tema posto dalla difesa relativo alla ritenuta inidoneità dell'abitazione dello Spiga, considerata luogo in cui sarebbero state osservate alcune cessioni.
La difesa aveva sottolineato la contraddittorietà della valutazione, in quanto lo stesso giudice aveva affermato che l'attività di cessione si svolgeva all'esterno dell'abitazione; erano state prodotte le dichiarazioni dello Zuncheddu, assunte in sede di indagini difensive, dalle quali risultava il motivo lecito della sua presenza presso l'abitazione dello Spiga, idoneo a fornire una spiegazione alternativa della condotta osservata dagli operanti, essendo egli dipendente della SDS Autolavaggi, assunto con regolare contratto sino al 31 marzo 2021.
La presenza era giustificata dalle trattative in corso con lo Spiga per l'assunzione con stipendio iniziale di 700 euro; lo Zuncheddu era, infatti, presente in occasione delle perquisizioni ed aveva mantenuto i contatti con l'amministratore giudiziario, al quale consegnava gli incassi quotidiani dell'autolavaggio. Il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con tali elementi, affermando che le evidenze monitorate dalla polizia giudiziaria dimostravano il contrario, ma non aveva spiegato le ragioni per le quali il teste era ritenuto inattendibile né giustificato con motivazione adeguata il rigetto della richiesta di arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, solo formalmente deducibili in questa sede, in realtà, diretti a riproporre la tesi alternativa già prospettata e disattesa dai giudici di merito. Contrariamente all'assunto del ricorrente, non è affatto riscontrabile l'omessa considerazione degli elementi e della documentazione prodotti dalla difesa, invece, esaminati dal Tribunale, ma ritenuti inidonei a modificare il quadro indiziario e la valutazione espressa in punto di pericolo di recidiva e di inidoneità della misura attenuata richiesta.
In modo lineare ed esaustivo l'ordinanza dà atto che l'attività di indagine e, in particolare, le intercettazioni telefoniche e ambientali ed i servizi di osservazione avevano documentato l'intensa attività di cessione svolta dai fratelli Spiga, coadiuvati dalla fidanzata di Danilo, i quali, di norma, consegnavano la cocaina presso il domicilio degli acquirenti o lungo le strade cittadine, ma nel corso dei servizi svolti il 22 e 24 luglio 2020 presso l'abitazione degli indagati era stata registrata la convergenza di numerose autovetture e gli operanti avevano visto Spiga Danilo avvicinarsi ai veicoli e assistito a scambi di denaro e consegna di qualcosa, mentre il fratello Simone svolgeva funzioni di controllo.
Il Tribunale ha pertanto, rilevato che, a prescindere dalla presenza dello Zuncheddu, le operazioni osservate dagli inquirenti davano atto di scambi con gli acquirenti, giunti presso l'abitazione degli indagati, perfettamente in linea di continuità con l'attività illecita svolta di norma con consegne a domicilio. Ne deriva che in modo del tutto coerente e logico il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'elemento offerto dalla difesa rispetto alle circostanze oggettive risultanti dall'attività di osservazione svolta presso l'abitazione degli Spiga, che, pertanto, non escludevano di cedere a terzi anche presso la loro abitazione.
Peraltro, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, la scelta della misura più rigorosa non è fondata su tale unico dato, risultando invece, ampiamente giustificata la ritenuta inidoneità della misura attenuata, sia in rapporto alla gravità dei fatti, desunta dall'elevato numero di cessioni accertate (oltre trecento), dalla frequenza quotidiana delle stesse, dall'organizzazione, dalla rete creata e dal giro di affari gestito con professionalità dall'indagato- per sua stessa ammissione in grado di preparare 50 grammi per volta e 100 bustine per la vendita, quasi tutti i giorni, v. p.112 ordinanza impugnata-, sia in rapporto alla personalità negativa dello Spiga, desunta dalla spregiudicatezza e dall'intraprendenza dimostrata nel coinvolgere anche la fidanzata e nel perseguire tenacemente il fine di profitto, ritenute indicative dell'inaffidabilità e incapacità dell'indagato di rispettare le prescrizioni connesse al regime attenuato richiesto, anche con strumenti di controllo.
A fronte di tali elementi e del breve lasso temporale intercorso dalla commissione dei fatti, con motivazione congrua i giudici di merito hanno ritenuto proporzionata ed indispensabile la custodia cautelare in carcere per arginare l'intenso pericolo di recidiva e per stroncare efficacemente i rapporti con i fornitori e la rete clientelare creata. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e in ragione dei profili di colpa individuabili nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a versare la somma, determinata in via equitativa, in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/07/2021. \ Il Consigliere e nsore Il Prèsi ente