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Sentenza — n. 29858/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29858/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29858/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Michele Rizzo ha proposto straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, emessa il 30 ottobre 2020 (nel dispositivo recante la data del 28/9/2020, depositata il 10/11/2020), che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dallo stesso Rizzo contro l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Taranto in data 18 marzo 2020, che aveva respinto l'opposizione del Rizzo contro il decreto di dissequestro e restituzione di un immobile in favore di altro soggetto.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 29858/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si osserva che il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta esclusivamente al Procuratore generale e al condannato, nozione riferibile al soggetto raggiunto da condanna penale irrevocabile o comunque da pronuncia implicante una corrispondente statuizione, seppur riguardata agli effetti civili. E' stato invero rilevato che «il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto» (Sez.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro di beni immobili restituzione in pristino amministratore dell'eredità retrocessione di beni espropriati possessore

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Michele Rizzo ha proposto straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rizzo Michele, nato il 25/01/1946 a Castelluccio Inferiore avverso la sentenza del 10/10/2020 (rectius: 30/10/2020, depositata il 10/11/2020) della Corte di cassazione, Sezione Seconda visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

RITENUTO IN FATTO

1. Michele Rizzo ha proposto straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, emessa il 30 ottobre 2020 (nel dispositivo recante la data del 28/9/2020, depositata il 10/11/2020), che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dallo stesso Rizzo contro l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Taranto in data 18 marzo 2020, che aveva respinto l'opposizione del Rizzo contro il decreto di dissequestro e restituzione di un immobile in favore di altro soggetto.

2. Rileva il ricorrente che la decisione della Corte di cassazione si era fondata sull'assunto che la procura rilasciata al difensore non faceva riferimento alla qualità di amministratore della 74 Cento s.r.I., unico soggetto se del caso legittimato alla restituzione, mentre si trattava di dato irrilevante, fermo restando che sulla base degli elementi rappresentati avrebbe dovuto dirsi che il Rizzo fosse legittimato anche personalmente al ricorso, fra l'altro perché i precedenti ricorsi relativi alla vicenda erano stati parimenti presentati dal Rizzo, perché il predetto era stato sottoposto ad indagini e perché parte delle attrezzature erano a lui riferibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto Michele Rizzo è carente di legittimazione.

2. Si osserva che il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta esclusivamente al Procuratore generale e al condannato, nozione riferibile al soggetto raggiunto da condanna penale irrevocabile o comunque da pronuncia implicante una corrispondente statuizione, seppur riguardata agli effetti civili. E' stato invero rilevato che «il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto» (Sez.

U. n. 13199 del 21/7/2016, Nunziata, Rv. 269789). E' stato inoltre rilevato che è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., anche l'imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, per l'ontologica identità di diritti processuali tra l'azione penale e l'azione civile (Sez. U. n. 28719 del 21/6/2012, Marani, Rv. 262695). Ma nel contempo si è escluso che il rimedio possa spettare al semplice imputato (Sez. 2, n. 17319 del 8/1/2019, Boccalatte, Rv. 276964) o al soggetto interessato da mere procedure incidentali (Sez. 5, n. 15368 del 19/1/2016, Grande Aracri, Rv. 266565).

In particolare si è affermato che non rileva ai fini della legittimazione la mera condanna al pagamento delle spese processuali o ad una sanzione in favore della Cassa delle ammende, in quanto il rimedio eccezionale previsto dall'art. 625-bis 2 cod. proc. pen. è proponibile solo dal condannato e non può essere considerato tale il soggetto destinatario solo di sanzioni processuali accessorie (Sez. 4, n. 39817 del 12/7/2012, Pili, Rv. 253736).

3. Alla luce di tali premesse si rileva che il ricorrente ha assunto la mera veste di indagato e che il ricorso era stato presentato nell'ambito di una procedura incidentale relativa al dissequestro e alla restituzione di un immobile, cosicché deve escludersi che il predetto abbia assunto la veste di condannato, legittimato al rimedio straordinario, a prescindere dalle sanzioni accessorie.

4. Avuto riguardo al difetto di legittimazione, l'inammissibilità può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. conseguendone la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, quella al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/7/2021 Il Consigliere e