Sentenza — n. 29857/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 10 marzo 2021, depositata in data 11 marzo 2021, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame il decreto del P.M. presso il Tribunale di Castrovillari in data 17 febbraio 2021 con cui è stato convalidato il sequestro eseguito nei confronti di Leonardo Falbo, relativo ad un involucro di cellophane contenente presumibile sostanza stupefacente, ad un telefono cellulare e ad una bilancia.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29857/2021 — snpen · Corte di Cassazione: presso il Tribunale di Castrovillari in data 17 febbraio 2021 con cui è stato convalidato il sequestro eseguito nei confronti di Leonardo Falbo, relativo ad un involucro di cellophane contenente presumibile sostanza stupefacente, ad un telefono cellulare e ad una bilancia.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Falbo Leonardo, nato il 28/3/1980 a Cassano allo Ionio avverso l'ordinanza del 10/3/2021 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 marzo 2021, depositata in data 11 marzo 2021, il Tribunale di Cosenza ha confermato in sede di riesame il decreto del P.M. presso il Tribunale di Castrovillari in data 17 febbraio 2021 con cui è stato convalidato il sequestro eseguito nei confronti di Leonardo Falbo, relativo ad un involucro di cellophane contenente presumibile sostanza stupefacente, ad un telefono cellulare e ad una bilancia.
2. Ha presentato ricorso il Falbo tramite il suo difensore con atto pervenuto al Tribunale di Cosenza il 26 aprile 2021. a 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto lo stesso ai sensi degli artt. 325 e 311, comma 3 cod. proc. pen. avrebbe dovuto essere presentato nel termine di quindici giorni presso la cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento, mentre, a fronte della notifica avvenuta in data 11 marzo 2021, il ricorso, spedito il 20 marzo, risulta essere pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Cosenza solo il 16 aprile 2021.
4. All'inammissibilità, che deve dichiararsi de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M imo Pi