Sentenza — n. 29855/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAHa proposto ricorso Giuseppe Bordonaro, tramite il suo difensore, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania che ha rigettato l'istanza di revisione presentata dal predetto in relazione alla condanna inflittagli con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 12 marzo 2013 per i reati di truffa aggravata e falso ideologico per induzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29855/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Premesse contestazioni di carattere generale sul fondamento della condanna e un'analisi della giurisprudenza di riferimento, con il primo motivo denuncia mancanza e vizio di motivazione, segnalando che erroneamente era stata disconosciuta dalla Corte di appello la novità degli elementi rappresentati e la loro idoneità a giustificare un vaglio critico destinato a sfociare in un esito assolutorio, a fronte delle rilevate discrasie, dell'omessa assunzione di prove decisive, dell'omessa verifica di elementi oggettivi e di una pista alternativa.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giuseppe Bordonaro, nato il 19/06/1951 a Caltanissetta avverso l'ordinanza del 22/12/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso Giuseppe Bordonaro, tramite il suo difensore, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catania che ha rigettato l'istanza di revisione presentata dal predetto in relazione alla condanna inflittagli con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 12 marzo 2013 per i reati di truffa aggravata e falso ideologico per induzione.
2. Premesse contestazioni di carattere generale sul fondamento della condanna e un'analisi della giurisprudenza di riferimento, con il primo motivo denuncia mancanza e vizio di motivazione, segnalando che erroneamente era stata disconosciuta dalla Corte di appello la novità degli elementi rappresentati e la loro idoneità a giustificare un vaglio critico destinato a sfociare in un esito assolutorio, a fronte delle rilevate discrasie, dell'omessa assunzione di prove decisive, dell'omessa verifica di elementi oggettivi e di una pista alternativa.
3. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, sottolineando che la valutazione della Corte si era basata su un apprezzamento di merito delle indagini difensive senza la verifica dell'importanza oggettiva della relazione di consulenza e con indebita anticipazione del giudizio sulla rilevanza delle consulenze, che avrebbe potuto formularsi all'esito dell'esame in contraddittorio.
4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché genericamente formulato.
2. La Corte ha rilevato che a fondamento dell'istanza di revisione era stato valorizzato un report di indagini difensive, nel quale si riassumevano le prove acquisite a carico del ricorrente, si poneva in discussione l'attendibilità del consulente del lavoro, che avrebbe reso dichiarazioni accusatorie, si formulava una valutazione del contenuto delle intercettazioni, e si operava una serie di considerazioni in ordine ad elementi esistenti, ritenuti non adeguatamente valutati nel corso del processo: su tali basi la Corte ha escluso che potessero dirsi invocate prove nuove, esse risolvendosi in una generica e parziale rivisitazione degli elementi investigativi a cura di un criminologo.
3. A fronte di ciò i due motivi di ricorso non si confrontano specificamente con tale motivazione, omettendo di dar conto degli elementi che qualificavano l'istanza, di segnalarne -non in termini generici ed astratti, ma in relazione al materiale già acquisito e posto a fondamento della condanna- il contenuto di novità, di spiegare in che modo tali elementi si inserissero nel compendio pregresso, disarticolandone la tenuta. Non è a tal fine sufficiente far riferimento ad una consulenza di cui non si delinei il preciso oggetto, la metodologia usata, la valenza innovativa rispetto agli elementi già acquisiti, non risultando in alcun modo vulnerata la motivazione del provvedimento impugnato, incentrata sulla mancanza del carattere di novità. Deve per contro escludersi che la Corte si sia spinta ad un approfondito giudizio di merito, essendosi invece limitata a cogliere l'inidoneità prima facie del materiale offerto, ciò da cui discende l'aspecificità e comunque la manifesta infondatezza del secondo motivo.
4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/7/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden