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Sentenza — n. 29854/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29854/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29854/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal difensore di fiducia di El Aataout Hicham. Con la citata richiesta il condannato invocava la revoca delia sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso il 20 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 28 giugno 2018. La Corte di appello di Venezia, con l'impugnata ordinanza, dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione in quanto proposta da difensore munito di procura speciale "che dettaglia i casi per cui è stata rilasciata tra i quali però non è ricompresa espressamente I 'istanza ex art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen." 2.

Regesto Legislator

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art. 625-ter cod. proc. pen; Sentenza — n. 29854/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la citata richiesta il condannato invocava la revoca delia sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso il 20 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 28 giugno 2018. La Corte di appello di Venezia, con l'impugnata ordinanza, dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione in quanto proposta da difensore munito di procura speciale "che dettaglia i casi per cui è stata rilasciata tra i quali però non è ricompresa espressamente I 'istanza ex art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen." 2.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione domanda di ricusazione revoca dell'aiuto d'emergenza diritto di ottenere una decisione impugnabilità della decisione di rinvio revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 625-ter cod. proc. pen
4.L'art. 625-ter cod. proc. pen.
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Testo completo

lo di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal difensore di fiducia di El Aataout Hicham. Con la citata richiesta il condannato invocava la revoca delia sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso il 20 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 28 giugno 2018. La Corte di appello di Venezia, con l'impugnata ordinanza, dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione in quanto proposta da difensore munito di procura speciale "che dettaglia i casi per cui è stata rilasciata tra i quali però non è ricompresa espressamente I 'istanza ex art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen." 2.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il condannato che, con atto del difensore, deduce, con due motivi, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta assenza di procura speciale da parte del legale di fiducia del condannato per formulare istanza di rescissione del giudicato. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.L'art. 625-ter cod. proc. pen. in materia di rescissione del giudicato testualmente stabilisce al comma 2 che "La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, cod. proc. pen. entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento".

Se è vero che, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, la procura speciale deve considerarsi valida anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, nel caso in esame non è possibile ritenere, comunque, valida le procura rilasciata dal condannato al difensore perché, come indicato dalla Corte di appello, non viene usata una formula ampia con la quale si conferisce al difensore il potere di esercitare ogni facoltà di legge, ma vengono indicate, una per una, le diverse facoltà conferite al difensore e fra queste non c'è ovviamente quella di formulare richiesta di rescissione del giudicato.

Più specificatamente, nel caso de quo non siamo in grado di escludere ogni incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte (Sez. 6, n. 4327 del 3/11/1998, Pasqualin, Rv. 213584).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2021 Il Cons