Sentenza — n. 29853/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 11 febbraio 2021, il Tribunale di Paola ha convalidato l'arresto di Scornaienchi Giuseppe, eseguito da personale della Compagnia Carabinieri di Cetraro Marina in relazione al reato di evasione, rilevando che il ricorrente era stato sorpreso mentre era al di fuori della propria abitazione, ove si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, presso l'appartamento di Ricco Alessio unitamente ad altri soggetti non conviventi gravati da pregiudizi penali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29853/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 11 febbraio 2021, il Tribunale di Paola ha convalidato l'arresto di Scornaienchi Giuseppe, eseguito da personale della Compagnia Carabinieri di Cetraro Marina in relazione al reato di evasione, rilevando che il ricorrente era stato sorpreso mentre era al di fuori della propria abitazione, ove si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, presso l'appartamento di Ricco Alessio unitamente ad altri soggetti non conviventi gravati da pregiudizi penali.
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del 11/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 11 febbraio 2021, il Tribunale di Paola ha convalidato l'arresto di Scornaienchi Giuseppe, eseguito da personale della Compagnia Carabinieri di Cetraro Marina in relazione al reato di evasione, rilevando che il ricorrente era stato sorpreso mentre era al di fuori della propria abitazione, ove si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, presso l'appartamento di Ricco Alessio unitamente ad altri soggetti non conviventi gravati da pregiudizi penali.
2. Ha presentato ricorso Scornaienchi, a mezzo del difensore di fiducia deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 391 cod. proc. pen. Il Tribunale non ha preso in considerazione gli elementi emersi nel corso dell'udienza di convalida, elementi dai quali discende ictu ocuii l'impossibilità di sussumere la condotta tenuta dall'indagato nel reato di evasione. Scornaienchi è, infatti, stato colto in una pertinenza dell'abitazione, poiché la stessa si sviluppa su diversi livelli e non vi è alcun condominio con parti comuni, ma un'unità immobiliare dislocata su più piani. 3.11 ricorso è inammissibile non ricorrendo le violazioni di legge denunciate. 4.Quanto al primo motivo, il giudice ha correttamente valutato la sussistenza degli elementi che avevano legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante.
In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status hbertatis (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084;
Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930). 5.Quanto al secondo motivo, deve ritenersi che la trasmissione degli atti "per le opportune valutazioni" al Pubblico ministero Sede e all'autorità giudiziaria che aveva applicato la misura alternativa della detenzione domiciliare, non integri alcuna causa di abnormità, trattandosi di trasmissione atti per conoscenza, ulteriore rispetto alla disposizione del giudizio direttissimo, che come tale non comporta alcuna stasi procedimentale né appare comunque in tal modo riconducibile agli stretti limiti entro cui la categoria dell'abnormità deve essere interpretata (vedi SU n. 25957 del 26 marzo 2009, Toni, Rv. 243590). 6.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Pre idente Maria / GiorgiD Fi elbo /