Cassation annuls confiscation order due to lack of specific reasoning on danger and causal link to crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding the assets of Alea s.r.l. because the judge failed to provide specific reasoning on the danger of the assets and the causal link to the crime. The appellant argued that the assets were already released and that the decision contradicted the conditional suspension of the penalty granted to him. Consequently, the court ruled that mandatory motivation was absent, leading to the annulment and remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240 cod. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: In cases of optional confiscation, the judge must specifically motivate the link between the assets and the crime and the danger determining the security measure; failure to do so warrants annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
entenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Porcino Demetrio Antonio ricorre avverso la sentenza del 27 ottobre 2020, emessa, ex art 444 cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti del medesimo, per il delitto di associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi o scommesse, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e concorrenza sleale, limitatamente alla statuizione di confisca delle quote e del patrimonio della Alea s.r.1., della quale il predetto era amministratore legale, che era ricollegabile alla OIA Service la quale coordinava tutti i centri scommesse.
Il Giudice dell'udienza preliminare, in particolare, ha evidenziato che la libera disponibilità della Alea s.r.l. da parte di Porcino poteva costituire occasione di ricaduta nel delitto. 2.Con il ricorso Porcino deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca, poiché, trattandosi di confisca facoltativa, difetta il giudizio sulla pericolosità della res e sul nesso eziologico, diretto ed essenziale, tra le cose oggetto di confisca e il fatto reato. Il Giudice non ha tenuto conto dei dissequestri intervenuti in epoca precedente all'emissione del provvedimento oggetto di gravame motivati dalla cessazione delle esigenze di cautela e ha ritenuto che le quote e il patrimonio della Alea s.r.l. fossero ancora in sequestro.
La sentenza ha completamente omesso un qualsivoglia giudizio sulla "buona fede" di Porcino, soggetto terzo ed estraneo, interessato, suo malgrado, dall'illegittima misura della confisca. La sentenza è contradditoria laddove concede il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione di una prognosi favorevole sulla astensione da parte di Porcino di ulteriori condotte illecite e poi evidenzia, invece, che, essendo la Alea s.r.l. ricollegata alla OIA Service, la libera disponibilità della stessa possa costituire oggetto di ricaduta nel reato. 3.11 ricorso è fondato.
4. Versandosi, seppur nell'ambito di applicazione concordata della pena, in ipotesi di confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen., sarebbe stata doverosa una specifica motivazione sia in ordine al legame della res con il reato sia in ordine alla valutazione di pericolosità determinante l'adozione della misura di sicurezza (cfr. Sez. 2, N. 6618 del 21/1/2014, Fiocco; Rv. 2582275; Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 6, n. 17266 del 16/4/2010, Trevisan, 247085; Cass. Pen. Sez. 5, 3/1172009, D'Ambrosio). A maggior ragione, il Giudice dell'udienza preliminare non si confronta affatto, mostrando di ritenere i beni ancora in sequestro, con il ritenuto venir meno delle esigenze di cautela che aveva già portato, da tempo, al dissequestro e restituzione agli aventi diritto della Alea s.r.l. Nella palese sussistenza dei dedotti vizi motivazionali si ravvisano pertanto gli estremi per disporre l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla statuizione di confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle quote e del patrimonio aziendale della Alea s.r.l. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso il 24 maggio 2021 Il Consiglierestensore Il Pr4ident