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Sentenza — n. 29850/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against asset confiscation based on disproportionate wealth during criminal danger period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29850/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, upholding the lower court's order to confiscate assets acquired during a period of proven criminal danger. The applicants argued that the judge failed to re-evaluate the proportionality of confiscation for the shortened danger period, claiming an indiscriminate seizure occurred. The court rejected this, affirming that the territorial court correctly identified the danger period starting in 2004 and verified the gross disproportion between the family's legitimate income and the value of acquired assets.

Regesto Legislator

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Art. 4 c. 1 lett. c) D. Igs. 159/2011; Art. 640-ter cod. pen.: The confiscation of assets acquired during the period of social danger is admissible when a clear disproportion exists between the value of the assets and the legitimate income of the dangerous subjects, without requiring a re-determination of the proportionality judgment for the specific shortened period.

Parole chiave

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asset confiscation social danger period proportionality judgment mafia association gambling alteration inadmissible appeal legitimate income occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 4 c. 1 lett. c) D. Igs. 159/2011
pen.) si fa espresso riferimento tanto nella proposta quanto nel decreto emesso dal Tribunale; - detta circostanza qualifica gli anzidetti Matteo e Salvatore Allegro quali soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 4 c.
Art. 640-ter cod. pen.
74 macchine elettroniche da gioco, condotta commessa a partire da data imprecisata ma avente termine il 15 marzo 2011 quando veniva accertata dagli investigatori; l'accertamento di responsabilità per la commissione del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen.
Art. 24 d.lgs. 159/2011
2.1 ricorrenti propongono tre ricorsi separati, di identico contenuto, e con un unico motivo di censura, lamentano la violazione dell'art. 24 del d.lgs.
art. 640-ter cod. pen
74 macchine elettroniche da gioco, condotta commessa a partire da data imprecisata ma avente termine il 15 marzo 2011 quando veniva accertata dagli investigatori; l'accertamento di responsabilità per la commissione del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

altanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorrenti Salvatore, Matteo e Luigi Allegro impugnano il decreto con il quale il 6 luglio 2020 la Corte di Appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato il decreto emesso il 7 maggio 2014 dal giudice di primo grado, revocando la confisca e ordinando l'immediato dissequestro dei beni acquistati in epoca anteriore al 2004. Per quanto accertato nell'ambito del procedimento penale instaurato dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta a carico di Salvatore, Matteo, Luigi Allegro e Angotti Marco, la famiglia Allegro operava nel settore giochi e scommesse.

L'attività era sospetta di illiceità in ragione della accertata alterazione delle schede di gioco inserite negli apparecchi. La medesima famiglia aveva legami con esponenti della famiglia mafiosa di Caltanissetta, garante dell'attività illecita condotta dagli Allegro. Per questa ragione alcuni membri del nucleo familiare erano attinti dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il supporto probatorio era dato dalle propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia. In questo contesto, il Tribunale ha accolto la richiesta della locale Procura e ha applicato l'obbligo di soggiorno a Matteo Allegro e Marco Angotti e ha respinto analoga richiesta nei confronti dei due ulteriori odierni ricorrenti.

Il Tribunale ha altresì disposto la confisca di n. 68 cespiti e respinto quella di ulteriori quattro. Quanto specificamente alla misura patrimoniale, il Tribunale — sulla scorta di accertamenti condotti dal perito nominato — ha ritenuto accertata la sproporzione tra i beni acquisiti e i redditi leciti dei membri della famiglia Allegro per tutti gli anni dal 1991 al 2010, fatta eccezione per l'anno 1993. La Corte nissena ha ritenuto che: - sia Matteo che Salvatore Allegro si sono procurati vantaggi illeciti mediante l'alterazione di n. 74 macchine elettroniche da gioco, condotta commessa a partire da data imprecisata ma avente termine il 15 marzo 2011 quando veniva accertata dagli investigatori; l'accertamento di responsabilità per la commissione del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen.

è, infatti, divenuta irrevocabile per entrambi. - alla imputazione di avere alterato le macchinette (ex art. 640-ter cod. pen.) si fa espresso riferimento tanto nella proposta quanto nel decreto emesso dal Tribunale; - detta circostanza qualifica gli anzidetti Matteo e Salvatore Allegro quali soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett.

c) D. Igs. 159/2011; - la spregiudicata condotta in violazione dell'art. 640-ter cod. pen. risale ai primi anni 2000 protraendosi sino al 2011; - gli Allegro erano, comunque, vicini ad esponenti della criminalità organizzata; - in particolare, quanto a Matteo Allegro, per il quale pende ancora il processo per violazione degli artt. 110-416-bis cod. pen., lo si può ulteriormente inquadrare tra i soggetti pericolosi ex art. 4, comma 1 lett.

b) d. Igs. cit. 1.2.Su queste premesse, la Corte di Appello, in punto di confisca, ha statuito che: - sussistono i presupposti per disporre la confisca dei beni che risultino sproporzionati rispetto ai redditi leciti con riferimento al periodo in cui si è manifestata la pericolosità degli anzidetti Matteo e Salvatore Allegro;- il termine inziale deve essere individuato nell'anno 2004 allorché gli anzidetti avviarono l'attività acquistando le attrezzature; - non è provato che per il periodo successivo i due abbiano avuto stabili rapporti con la criminalità organizzata o abbiano svolto altre illecite attività; - tuttavia, questa limitazione non può estendersi ai beni aziendali e alle quote delle società con le quali le condotte illecite furono poi realizzate, a nulla rilevando il fatto che siano state costituite in un tempo precedente la accertata pericolosità. 2.1 ricorrenti propongono tre ricorsi separati, di identico contenuto, e con un unico motivo di censura, lamentano la violazione dell'art. 24 del d.lgs. 159/2011 per aver il giudice territoriale proceduto al sequestro dell'intero patrimonio formatosi in costanza di pericolosità - ossia a partire dal 2004 - in assenza però di una rideterminazione in relazione a detto nuovo e più breve periodo del relativo giudizio di sproporzione (inizialmente individuato in due milioni di euro per un arco temporale superiore a 20 anni).

La Corte si sarebbe limitata ad affermare un giudizio di sproporzione, senza in concreto operare un accertamento in relazione ad ogni singolo bene al momento dell'acquisto, così trasformandosi la disposta confisca in una apprensione indiscriminata dei beni.

3. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 4.La Corte di Appello ha dato atto del fatto che i beni in parola sono stati acquisiti dai ricorrenti nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (dal 2004 in poi) laddove l'entità degli stessi è incompatibile con le risorse finanziarie lecite dei ricorrenti. Con particolare riferimento ai mobili registrati e agli immobili, la Corte territoriale ha effettuato espresso rinvio alle tabelle predisposte dal perito Scimone nelle quali sono contenuti i conteggi dei redditi leciti dichiarati dagli appartenenti al gruppo familiare Allegro, che raggiungono sempre un ammontare ben lontano dalle cospicue somme investite in quel periodo.

Quanto alle vetture acquistate dagli Allegro nel periodo di interesse, la Corte di appello ha effettuato un rimando all'ampio esame svolto dal giudice di primo grado circa i presupposti per ravvisare, anche con riguardo a questi, la rilevante sproporzione tra le somme utilizzate per gli acquisti e quelle di lecita provenienza. 5.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2021 Il Consi e estensore Il Pre