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Sentenza — n. 29849/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29849/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29849/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia ha rigettato il reclamo presentato, ex art. 410-bis cod. proc. pen., da Mitu Felicia Angelica avverso l'ordinanza di archiviazione del 9 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari di Brescia. 1.1. Con il proprio reclamo la Mitu sosteneva che, in data 14 marzo 2016, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del dottor Flaminio Forieri per i reati di abuso di ufficio e omissione di atti di ufficio (p.p. n.6842/R.G.N.R. Procura di Brescia) esponendo che, a seguito della denuncia per estorsione sporta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza non aveva provveduto alla relativa iscrizione, nonostante il carattere circostanziato della notizia di reato.

Regesto Legislator

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art. 410-bis cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29849/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Mitu proponeva, quindi, reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. lamentando la nullità dell'ordinanza di archiviazione per mancanza dell'avviso della richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero. 2rodierna ricorrente deduce, come unico motivo di ricorso, la violazione di legge processuale in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla lamentata nullità del decreto di archiviazione derivante dal mancato avviso di cui all'art. 408, comma 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico procedura d'accertamento sospensione dell'istruzione diritto a un'inchiesta effettiva indagine per truffa ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia ha rigettato il reclamo presentato, ex art. 410-bis cod. proc. pen., da Mitu Felicia Angelica avverso l'ordinanza di archiviazione del 9 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari di Brescia.
art. 125 cod. proc. pen
2rodierna ricorrente deduce, come unico motivo di ricorso, la violazione di legge processuale in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

nale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Letta la memoria del difensore della Mitu. (h)

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia ha rigettato il reclamo presentato, ex art. 410-bis cod. proc. pen., da Mitu Felicia Angelica avverso l'ordinanza di archiviazione del 9 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari di Brescia. 1.1. Con il proprio reclamo la Mitu sosteneva che, in data 14 marzo 2016, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del dottor Flaminio Forieri per i reati di abuso di ufficio e omissione di atti di ufficio (p.p. n.6842/R.G.N.R. Procura di Brescia) esponendo che, a seguito della denuncia per estorsione sporta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza non aveva provveduto alla relativa iscrizione, nonostante il carattere circostanziato della notizia di reato.

La stessa Mitu era sentita nella qualità di testimone nell'ambito del procedimento penale a carico di Pistillo Donato al quale era applicata la pena di legge per il reato di favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione. Anche Pistillo aveva presentato denuncia querela nei confronti dei dottori Forieri, Zanetti e Pepè, sostenendo che essi si fossero adoperati per impedire emergesse la sua innocenza (p.p. 8745 N.G.N.R.). Nell'anno 2017 il procedimento penale n. 6842/16 R.G.N.R. Brescia confluiva per unione nel procedimento penale n. 8745/2017 R.G.N.R. che veniva archiviato in data 9 ottobre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia.

La Mitu proponeva, quindi, reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. lamentando la nullità dell'ordinanza di archiviazione per mancanza dell'avviso della richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero. 2rodierna ricorrente deduce, come unico motivo di ricorso, la violazione di legge processuale in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla lamentata nullità del decreto di archiviazione derivante dal mancato avviso di cui all'art. 408, comma 2, cod. proc. pen.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

5. La ricorrente non fornisce alcuna la prova che il procedimento sorto a seguito della sua denuncia sia confluito in quello generato dalla denuncia di Pistillo. Ed, in effetti, nel procedimento penale per cui vi è stata richiesta di archiviazione le uniche parti sono, da un lato Pistillo e, dall'altro, Florieri Pepè e Zanetti. La Mitu non risulta avesse nulla a che fare in detto procedimento e, pertanto, non ha alcun titolo per avanzare reclamo avverso una ordinanza di archiviazione che non la riguarda.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del