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Sentenza — n. 29848/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29848/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29848/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1.Con la sentenza del 21/03/2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, su richiesta della ricorrente e con il consenso del Pubblico ministero, applicava a Grillo Carmen, in relazione ai reati di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies L.356/1992 di cui ai capi da 1 a 7, la pena concordata tra le parti e disponeva, ex art. 240 e 12-sexies L. 356/1992, la confisca di una moltitudine di beni, sul presupposto che fosse assente la proporzione tra detti beni ed i redditi e le attività economiche dell'imputata e che costei non avesse fornito adeguate giustificazioni. 1.1.Le accuse mosse all'indagata e racchiuse nelle imputazioni, sono quelle di aver fatto da prestanome alle attività illecite del proprio marito Angelo Dorini e del proprio figlio Pierangelo Dorini, colpevoli di vari reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita di beni facenti parte dell'ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare del gruppo imprenditoriale omonimo, ramificato in una serie di società indicate nelle varie contestazioni. 1.2.

Regesto Legislator

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art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29848/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza del 27 novembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, ha disposto la confisca dei saldi di conto corrente giacenti sul conto n. 44/5944 acceso presso la Banca di Piacenza e sul conto n. 44/5944 acceso presso il medesimo istituto di credito; dell'intera liquidità giacente sul conto 1/124334 acceso presso la Banca Centro Padana; del contenuto di due cassette di sicurezza n. 44/901/15300 e 44/901/15320 presso la banca di Piacenza contenenti beni personali; della polizza vita "Chiara Vita" S.p.a.

Parole chiave

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sequestro di conti bancari prova della solvibilità documenti bancari documenti mancanti occultamento di beni titolari di conti bancari

Disposizioni normative citate

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art. 626 cod. proc. pen
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

ilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza del 21/03/2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, su richiesta della ricorrente e con il consenso del Pubblico ministero, applicava a Grillo Carmen, in relazione ai reati di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies L.356/1992 di cui ai capi da 1 a 7, la pena concordata tra le parti e disponeva, ex art. 240 e 12-sexies L. 356/1992, la confisca di una moltitudine di beni, sul presupposto che fosse assente la proporzione tra detti beni ed i redditi e le attività economiche dell'imputata e che costei non avesse fornito adeguate giustificazioni. 1.1.Le accuse mosse all'indagata e racchiuse nelle imputazioni, sono quelle di aver fatto da prestanome alle attività illecite del proprio marito Angelo Dorini e del proprio figlio Pierangelo Dorini, colpevoli di vari reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita di beni facenti parte dell'ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare del gruppo imprenditoriale omonimo, ramificato in una serie di società indicate nelle varie contestazioni. 1.2.

La Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, ha annullato tale sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Piacenza limitatamente alla confisca di alcuni beni, in relazione ai quali la motivazione non soddisfaceva i canoni indicati dalla giurisprudenza, sotto il profilo della rilevata sproporzione con il reddito e le attività economiche dell'imputata all'epoca dell'acquisto dei singoli beni, non valutata specificamente, nonché della "ragionevolezza temporale" degli acquisti rispetto all'epoca ed alle modalità delle contestazioni di reato per cui si è proceduto, tenuto conto che non viene sottolineata la riferibilità di tali specifici beni al complesso delle vicende illecite per cui è processo; pur a fronte delle doglianze difensive riguardo alla riferibilità di detti beni al patrimonio personale della ricorrente, anche avuto riguardo alla supposta, intrinseca natura di alcuni di essi (come i gioielli contenuti nelle cassette di sicurezza). 1.3.

Con la sentenza del 27 novembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, ha disposto la confisca dei saldi di conto corrente giacenti sul conto n. 44/5944 acceso presso la Banca di Piacenza e sul conto n. 44/5944 acceso presso il medesimo istituto di credito; dell'intera liquidità giacente sul conto 1/124334 acceso presso la Banca Centro Padana; del contenuto di due cassette di sicurezza n. 44/901/15300 e 44/901/15320 presso la banca di Piacenza contenenti beni personali; della polizza vita "Chiara Vita" S.p.a.

2. Con un unico motivo, la ricorrente impugna la sentenza suindicata, assumendo che il giudicante non avrebbe prestato ossequio alla sentenza di questa Corte, seconda sezione penale, n. 52626/2018 che, nell'annullare con rinvio la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del 21 marzo 2018, aveva evocato il concetto di ragionevolezza temporale di cui alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Di qui muove critiche al ragionamento seguito in sentenza per ravvisare gli estremi per l'applicabilità della disposta confisca, tenuto conto che la provvista giacente sui conti correnti e sul dossier titoli era stata depositata in epoca molto risalente rispetto alla commissione dei reati e che, con riguardo al contenuto della cassetta, era evidente l'eccentricità di un "investimento" di risorse illecite in monili di varia tipologia e fattura che mal si conciliava con l'ipotesi di riciclaggio.

3. La difesa, in data 12 febbraio 2021, ha depositato memorie di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale evidenziando che nella sentenza impugnata non è valutata la sproporzione al momento del conferimento delle somme sui conti correnti e sul dossier titoli. La sentenza di annullamento della Corte di cassazione ha indicato, poi, la necessità di descrivere il valore di detti beni; inoltre la tipologia degli stessi, anche per la loro fattura, induce a ritenere che si tratti di regalie e non di denari provenienti da illecito riciclati. 4.11 ricorso è fondato limitatamente ai beni contenuti nelle cassette di sicurezza, mentre deve essere rigettato nel resto. 5.La ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione attendibile e circostanziata circa la legittima provenienza dei beni di seguito indicati, con la allegazione di elementi che, púr senza avere la valenza probatoria civilistica, siano idonei a vincere la presunzione relativa di illecita accumulazione.

In particolare, la decisione impugnata appare immune da censure nella parte in cui evidenzia che: -quanto ai saldi di conto corrente, agli atti vi è la perizia asseverata che ripercorre la lista di movimenti dei conti correnti e l'estratto conto titoli. Basti pensare che, al primo settembre 2016, sul conto corrente n. 124334 intestato alla Grillo presso la Banca Centro Padana, vi era un saldo attivo di euro 88.865,89, di gran lunga superiore a quello di giacenza media per l'anno 2016 indicato dal perito della difesa pari a euro 16.122,08. Attesa la fungibilità del denaro, la presenza di una provvista significativa sui conti correnti suddetti, in prossimità del periodo a cui si riferiscono le condotte delittuose in contestazione, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la misura ablativa.

Del resto la Grillo non ha prodotto alcuna documentazione che consenta di avere un principio di prova circa la provenienza lecita del denaro; -quanto alla polizza vita, la stessa, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, aveva una consistenza pari a 153.356,06 euro. La ricorrente riferiva che tale denaro proveniva dalla vendita di una immobile, ma non era in grado di provare in alcun modo tale operazione immobiliare.

6. La decisione impugnata appare, invece, viziata nella parte in cui ritiene da confiscare anche il contenuto delle due cassette di sicurezza (n. 44/901/15300 e n. 44/901/15320) presso la Banca di Piacenza. Come puntualmente sottolineato nella sentenza della Seconda Sezione penale di questa Corte, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in tema di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità' dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657;

Sez. 1, n. 11269 del 18/02/2009, Pelle, Rv. 243493; Sez. 6, n. 22020 del 22/11/2011, dep. 2012, Notarangelo, Rv. 252849). Tuttavia, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu °cui" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988; Sez. 1, n. 2634 del 2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 35707 del 2013, D'Ettorre, Rv. 256882;

Sez. 3 n. 52055 del 3/10/2017, Monterisi, Rv.272420). Occorre osservare che il Giudice per le indagini preliminari non si è attenuto a tali principi di diritto, poiché ha disposto la confisca dei monili contenuti nelle cassette di sicurezza pur senza essere stato in grado di determinare il periodo in gli stesse sono ivi stati depositati, né è stato ottemperante a quanto richiesto dalla Seconda Sezione di questa Corte circa la descrizione del valore di detti beni. In assenza di tali informazioni, non può ritenersi operante la presunzione di illegittima acquisizione dei beni e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca delle due cassette di sicurezza (n. 44/901/15300 E n. 44/901/15320) presso la Banca di Piacenza, di cui deve essere disposta la restituzione all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle due cassette di sicurezza (n. 44/901/15300 e n. 44/901/15320) presso la Banca di Piacenza, di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. C