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Sentenza — n. 29847/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29847/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29847/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di Fatima Taouzri, di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicatale nell'ambito della procedura estradizionale instaurata su richiesta dell'Autorità Giudiziaria della Svizzera, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna irrevocabile per i delitti di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate e truffa, commessi in Zurigo il 28 e 29 marzo 2019. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 719 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29847/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, l'art. 719 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti concernenti le misure cautelari a fini estradizionali soltanto per violazione di legge mentre le doglianze mosse dalla ricorrente, sebbene formulate sotto l'insegna della violazione di legge, si risolvono in censure alla trama argomentativa intessuta dal Collegio territoriale per giustificare l'insussistenza dei presupposti per l'invocata modifica del trattamento cautelare.

Parole chiave

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arresto in vista d'estradizione aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione estradizione semplificata proroga della carcerazione espulsione espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Alessandro Gasparini, Fatima Taouzri chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 719 cod. proc. pen
Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, l'art. 719 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Taouzri Fatima nata il 26/05/1988 o avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di Fatima Taouzri, di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicatale nell'ambito della procedura estradizionale instaurata su richiesta dell'Autorità Giudiziaria della Svizzera, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna irrevocabile per i delitti di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate e truffa, commessi in Zurigo il 28 e 29 marzo 2019. 1.1.

A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che, alla data dell'arresto per motivi estradizionali, Taourzi era già detenuta agli arresti domiciliari in forza dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 17 maggio 2019; che i documenti a riscontro della regolarità sociale, lavorativa e abitativa hanno datazione recente (a partire dal maggio 2018); che l'estradanda non ha legami familiari, vive sola e non lavora dal maggio 2019 sicché non è dato di comprendere da quali fonti tragga il proprio sostentamento, è gravata da plurimi precedenti penali sotto generalità diverse e ha commesso i fatti oggetto del procedimento di estradizione in epoca addirittura successiva alla prospettata condizione di stabilità e regolarità.

Il Collegio distrettuale ha, pertanto, concluso che la situazione oggetto di esame non è assimilabile a quella valutata nella invocata pronuncia di questa Corte - che si riferisce ad un radicamento decennale, con percorso lavorativo continuato e solidi legami familiari - e che, d'altra parte, deve essere garantita l'eventuale consegna dell'estradanda, la cui decisione interverrà a breve, essendo pervenuta la documentazione a corredo della domanda dall'autorità elvetica.

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Alessandro Gasparini, Fatima Taouzri chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui eccepisce la violazione degli artt. 715, comma 2 lett. c), e 275 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello denegato l'invocata revoca o sostituzione della misura carceraria in assenza di elementi concreti, specifici e rivelatori di una reale propensione alla fuga dell'estradanda. Sotto diverso aspetto, rileva che, contrariamente a quanto evidenziato dalla Corte distrettuale, non è imminente la consegna della prevenuta all'Autorità elvetica atteso che Taouzri risulta essere stata condannata con sentenza della Corte d'appello del 26 gennaio 2021 alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione, di tal che la consegna non potrà avvenire prima del 27 febbraio 2022; che, d'altra parte, il mantenimento della misura carceraria costringe la medesima ad espiare la pena in forma detentiva anziché nelle forme previste dall'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e poi nelle forme previste dall'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, l'art. 719 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti concernenti le misure cautelari a fini estradizionali soltanto per violazione di legge mentre le doglianze mosse dalla ricorrente, sebbene formulate sotto l'insegna della violazione di legge, si risolvono in censure alla trama argomentativa intessuta dal Collegio territoriale per giustificare l'insussistenza dei presupposti per l'invocata modifica del trattamento cautelare.

3. Ad ogni buon conto, le censure risultano all'evidenza destituite di fondamento. 3.1. Per quanto si è già sopra dato conto del ritenuto in fatto, la Corte di merito ha motivato la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga - che appunto giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale in materia estradizionale - sulla base di elementi specifici, concreti e sintomatici, stimati, non irragionevolmente, dimostrativi di un reale rischio di allontanamento clandestino da parte dell'estradanda, in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057-01). 3.2.

Va inoltre ribadito che, in tema di estradizione per l'estero, la pendenza di un procedimento penale nel territorio dello Stato nei confronti dello straniero del quale sia chiesta la consegna non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell'autorità giudiziaria italiana, ma può eventualmente comportare la sospensione dell'esecuzione da parte del Ministro della Giustizia e non dell'autorità giudiziaria (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con la quale, in esito all'accoglimento della richiesta di estradizione di un cittadino albanese, se ne era sospesa l'esecuzione fino a "soddisfatta giustizia italiana"). (Conf.

Sez. 1, n. 416 del 1983, Rv. 158190). (Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019, Ascione, Rv. 276478-01).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 20 maggio 2021 Il consigliere estensore EPOSITA