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Sentenza — n. 29846/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29846/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29846/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto n. 14 del 4 febbraio 2020, emesso nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale instaurato nei confronti del proposto Carmine Cappa e dei terzi Claudio Cappa (figlio) e Maurizia Bellezza (coniuge), la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 26 giugno 2019, ha confermato la confisca dei beni, già sottoposti a sequestro, di proprietà di Maurizia Bellezza, in quanto ritenuti oggetto di fittizia intestazione e nella diretta disponibilità del proposto, annullando la statuizione di confisca relativa ai beni intestati esclusivamente a Claudio Cappa, con la conseguente revoca del sequestro, nonché il decreto di confisca emesso nei confronti di Carmine Cappa (deceduto in data 24 dicembre 2017), con la restituzione degli atti al predetto Tribunale per quanto di competenza ex art. 18 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in ragione della ritenuta violazione del diritto degli eredi a partecipare al giudizio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29846/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al riguardo, invero, nell'affermare il principio di impermeabilità processuale rispetto alle eventuali violazioni di regole previste dalla normativa ordinamentale, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 8388 del 22/01/2009, Novi) hanno precisato, con riferimento agli uffici giudicanti, che l'art. 7-bis, comma 1 ultimo periodo, r.d. n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 4, comma 19, lett. b), della legge n. 111 del 2007, avverte che in nessun caso la violazione dei criteri (tabellari) per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, determina la nullità dei provvedimenti adottati.

Parole chiave

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legittimazione attiva dell'erede legatario revoca dell'esecutore testamentario erede sostituito petizione d'eredità successione legittima
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposta da Bellezza Maurizia, nata il 08/07/1951 a Reggio Emilia avverso il decreto del 04/02/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n. 14 del 4 febbraio 2020, emesso nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale instaurato nei confronti del proposto Carmine Cappa e dei terzi Claudio Cappa (figlio) e Maurizia Bellezza (coniuge), la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 26 giugno 2019, ha confermato la confisca dei beni, già sottoposti a sequestro, di proprietà di Maurizia Bellezza, in quanto ritenuti oggetto di fittizia intestazione e nella diretta disponibilità del proposto, annullando la statuizione di confisca relativa ai beni intestati esclusivamente a Claudio Cappa, con la conseguente revoca del sequestro, nonché il decreto di confisca emesso nei confronti di Carmine Cappa (deceduto in data 24 dicembre 2017), con la restituzione degli atti al predetto Tribunale per quanto di competenza ex art. 18 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in ragione della ritenuta violazione del diritto degli eredi a partecipare al giudizio.

2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia di Maurizia Bellezza, deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 17 d.lgs. cit., con la conseguente nullità assoluta del procedimento ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per difetto di competenza funzionale dell'organo che ha richiesto la misura di prevenzione patrimoniale. Rileva al riguardo la ricorrente che nel caso di specie l'organo proponente non era il procuratore della Repubblica, ma un sostituto delegato ad hoc, e che tale delega sarebbe inefficace, avendo ad oggetto un'attività riconducibile alla competenza funzionale del procuratore della Repubblica quale esclusivo titolare del relativo potere di iniziativa, stante l'impossibilità di operare un'applicazione estensiva o analogica dell'art. 17 cit.

In ogni caso, assume la ricorrente, la delega, seppur conferita senza il rispetto dei principi sostanziali fissati dalla legge, avrebbe dovuto essere oggetto di formale esternazione, con un esplicito assenso alla richiesta da parte del procuratore della Repubblica, e avrebbe dovuto, altresì, esser conferita per aree omogenee e non in relazione ad uno specifico procedimento.

3. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 maggio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle su esposte ragioni di doglianza, atteso che l'ufficio della pubblica accusa deve essere considerato impersonale, sicché tutti i componenti, e ciascuno, sono legittimati a svolgere attività nel procedimento, con il logico corollario che, allorquando la legge (ex art. 17 d.lgs. cit.) si riferisce all'ufficio del procuratore della Repubblica, intende attribuire la legittimazione all'esercizio dell'iniziativa mirata alla proposta di applicazione delle misure di prevenzione sia al procuratore capo che ai suoi sostituti e l'eventuale ripartizione di compiti all'interno dell'ufficio, o nell'ambito delle deleghe rilasciate e delle direttive impartite dal titolare, rimangono fatti interni privi di rilievo all'esterno (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi).

Proprio in virtù del principio di impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero, dunque, i titolari del medesimo, in mancanza di una specifica disposizione contraria, possono delegare a qualunque loro sostituto le attività che essi sono legittimati a compiere, ivi compresa quella di proporre impugnazione (ex multis v. Sez. 2, n. 10561 del 02/08/1994, Zagolin, Rv. 200271; Sez. 6, n. 5416 del 27/03/1995, Dolmen, Rv. 201820). Ne discende, quale logico corollario, che legittimati alla formulazione della proposta sono sia il titolare dell'ufficio che i suoi sostituti, in quanto delegati, anche informalmente, dal procuratore della Repubblica, non rilevando in tal senso la mancanza agli atti di una delega scritta, che non è richiesta dalla legge, né tanto meno di un esplicito assenso scritto, che l'ordinamento prevede nelle diverse ipotesi del fermo di indiziato di delitto ovvero delle richieste di applicazione di misure cautelari personali e reali, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

Al riguardo, pertanto, la legittimazione del sostituto procuratore sussiste anche in assenza di una specifica delega da parte del procuratore della Repubblica, atteso che, in virtù del ricordato principio generale di impersonalità dell'ufficio, non occorre un formale atto di delega dal titolare ad uno o più magistrati ad esso addetti. Di tale atto interno all'ufficio va presunta l'esistenza e della sua eventuale assenza l'imputato, come pure il soggetto proposto ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, non ha alcuna legittimazione a dolersi, ferma restando l'eventuale responsabilità del sostituto che non abbia osservato le direttive sul punto adottate dal procuratore della Repubblica (cfr., ex multis, Sez.

F, n. 46 del 10/09/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 257746; Sez. 6, n. 21969 del 14/12/2012, dep. 2013, Bardi, Rv. 256542).

2. Uniformandosi a tale quadro di principi, l'impugnato provvedimento ha correttamente evidenziato l'assenza di un espresso divieto di delega alla trattazione del procedimento in materia di misure di prevenzione patrimoniale da parte del procuratore della Repubblica in favore del suo sostituto, ritenendo non decisivo il dedotto profilo della formulazione letterale della norma (che utilizza l'espressione "procuratore della Repubblica" in luogo di "pubblico ministero") e al contempo rimarcando il fatto che la ratio giustificativa della competenza funzionale esclusiva di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. cit. - attribuita, fra gli altri titolari del potere di proposta, al procuratore "distrettuale" - trova il suo diretto fondamento nelle obiettive esigenze di collegamento territoriale con il distretto ove "dimora" la persona del proposto, senza che esso possa dirsi affatto vulnerato, in tesi, dal conferimento di una delega da parte del titolare dell'ufficio, ovvero dalla eventuale mancata esplicitazione delle sue ragioni, quale profilo di irritualità al più incidente sul rispetto delle previsioni ordinamentali in materia tabellare da parte del provvedimento, non certo sulla sua regolarità processuale.

Al riguardo, invero, nell'affermare il principio di impermeabilità processuale rispetto alle eventuali violazioni di regole previste dalla normativa ordinamentale, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 8388 del 22/01/2009, Novi) hanno precisato, con riferimento agli uffici giudicanti, che l'art. 7-bis, comma 1 ultimo periodo, r.d. n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 4, comma 19, lett. b), della legge n. 111 del 2007, avverte che in nessun caso la violazione dei criteri (tabellari) per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, determina la nullità dei provvedimenti adottati.

Per contro, in nessun'altra disposizione di ordinamento giudiziario o del codice di rito si fa menzione di un eventuale rilievo processuale delle eventuali violazioni di norme dirette a disciplinare l'organizzazione interna dell'ufficio del pubblico ministero, neppure in tema di previsione di nullità degli atti del procedimento per quel che attiene, ai sensi dell'art. 178, lett. b), cod. proc. pen., all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e alla sua partecipazione al procedimento.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle