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Sentenza — n. 29845/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29845/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29845/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto del 29 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 10 settembre 2019, con il quale veniva applicata a Mohamed Rezgaani la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di una somma di denaro di euro 175.645 - già oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto ex art. 321 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 18 febbraio 2019 nell'ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 56, 648-ter cod. pen. - in quanto ritenuta allo stesso direttamente o indirettamente riconducibile ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 16, 17, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29845/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) d.lgs. cit., sul rilievo che il proposto non rientrerebbe nelle categorie di pericolosità sociale generica ivi contemplate, insufficiente dovendosi ritenere, al riguardo, un giudizio fondato su elementi risalenti a condotte di vita episodiche e lontane nel tempo. I precedenti penali, infatti, risalgono ad un'epoca ricompresa fra il 2006 e il 2007 e il Tribunale del riesame, chiamato ad esprimersi in relazione alla sussistenza del requisito del fumus boni iuris del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ha escluso che la somma di denaro oggetto del presente giudizio potesse ritenersi provento del reato di spaccio.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi riciclaggio internazionale di denaro confisca sotto sanzione internazionale flussi finanziari illeciti sequestro di conti bancari beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposta da Rezgaani Mohammed, nato il 17/09/1979 a Khouribga (Marocco) avverso il decreto del 29/09/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 29 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 10 settembre 2019, con il quale veniva applicata a Mohamed Rezgaani la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di una somma di denaro di euro 175.645 - già oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto ex art. 321 cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 18 febbraio 2019 nell'ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 56, 648-ter cod. pen. - in quanto ritenuta allo stesso direttamente o indirettamente riconducibile ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 16, 17, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge ex art. 1, lett.

a) e lett.

b) d.lgs. cit., sul rilievo che il proposto non rientrerebbe nelle categorie di pericolosità sociale generica ivi contemplate, insufficiente dovendosi ritenere, al riguardo, un giudizio fondato su elementi risalenti a condotte di vita episodiche e lontane nel tempo. I precedenti penali, infatti, risalgono ad un'epoca ricompresa fra il 2006 e il 2007 e il Tribunale del riesame, chiamato ad esprimersi in relazione alla sussistenza del requisito del fumus boni iuris del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ha escluso che la somma di denaro oggetto del presente giudizio potesse ritenersi provento del reato di spaccio.

Né è possibile ritenere, alla luce delle giustificazioni fornite dal proposto già dinanzi al Tribunale del riesame, ed ancor prima dell'avvio del procedimento di prevenzione poi instaurato nei suoi confronti, che tali somme dovessero essere da lui reimpiegate in attività di tipo illecito. Di tali somme, peraltro, egli ha fornito prova della lecita provenienza da un conto corrente intestato presso una banca marocchina, ove sono stati effettuati due versamenti di denaro in suo favore, con successivo prelievo di una somma in contanti corrispondente all'importo di circa duecentomila euro, avvenuto solo due mesi prima rispetto al rinvenimento della somma oggetto di confisca.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 aprile 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché incentrato su una serie di doglianze prospettate per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 1.1. Costituisce, invero, ius receptum nella giurisprudenza di questa Suprema Corte il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6 , n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284;

Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). L'affermazione di tale principio, basato sul disposto di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, pure richiamato dall'art. 27, comma 2, per le misure reali, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito: potendo essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero l'ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento"; trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 1.2. Alla luce di tale regula iuris devono considerarsi prive di pregio le su esposte doglianze, in quanto le stesse, lungi dall'evidenziare una ipotesi di motivazione apparente, nel senso innanzi indicato, sono orientate a sollecitare una non consentita rilettura delle emergenze procedimentali, mirando a togliere forza persuasiva all'ordito logico-argonnentativo puntualmente illustrato nel decreto impugnato: provvedimento caratterizzato, di contro, da una motivazione esaustiva e congrua, di certo idonea ad illustrare le ragioni giustificative della decisione impugnata, con la quale sono stati ampiamente esaminati e coerentemente disattesi tutti gli elementi offerti dalla difesa.

Entro tale prospettiva, in particolare, la Corte di appello ha non solo adeguatamente posto in rilievo, in ordine all'attualità della pericolosità, una serie di elementi concreti e specifici attestanti anche di recente, dopo le plurime condanne per reati determinati da motivi di lucro, la persistente contiguità con ambienti criminali (ad es., i controlli di Polizia nel corso dei quali il ricorrente è stato trovato in compagnia di pregiudicati, l'assenza di un'attività lavorativa lecita, l'attività d'indagine per varie ipotesi di falsità e il rinvenimento di un'ingente somma di denaro liquido ritenuta del tutto ingiustificata e provento di una condotta di ricettazione oggetto di un procedimento penale tuttora pendente), ma ha altresì specificamente esaminato i dati oggettivi al riguardo emersi dalle relative attività d'indagine e le indicazioni dalla difesa prospettate in merito alle cessioni societarie intervenute in Marocco (sulla cui base si sarebbe formata la rilevante provvista dalla quale avrebbe tratto origine la somma in contanti sequestratagli), per poi evidenziare, con argomenti congruamente esposti ed immuni da vizi logico- giuridici in questa Sede rilevanti, non solo l'assenza di qualsiasi elemento documentale idoneo a dimostrare il cambio della valuta in euro ed il successivo trasferimento della somma di denaro in Italia, ma anche l'assenza di qualsiasi collegamento della prodotta documentazione bancaria con la cessione delle quote sociali, non figurandovi gli accrediti per importi parti al prezzo delle cessioni, oltre al rilievo di una evidente sproporzione fra quelle somme di denaro e l'irrisoria entità dei redditi accertati.

2. Sulla base delle considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso