Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29841/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29841/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29841/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 15/16 dicembre 2020 il Tribunale di Catanzaro ha annullato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 17 novembre 2020, con la quale era stata applicata nei confronti di Domenico Tallini, quale assessore regionale, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di concorso esterno nell'associazione di 'ndrangheta dei Grande Aracri di Cutro e di scambio elettorale politico-mafioso in relazione alle consultazioni regionali del 2014.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416-ter cod. pen; Sentenza — n. 29841/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sul punto il ricorrente richiama una conversazione tra Tallini e Scozzafava, al fine di attestare i significati occulti della partecipazione, funzionale ad un tornaconto personale del Tallini. Era peraltro significativo che in sede di interrogatorio il Tallini si fosse difeso affermando inverosimilmente di non aver saputo nulla dal figlio di quanto appreso in ordine al coinvolgimento dei Grande Aracri. In conclusione, la valutazione del Tribunale era viziata da un approccio atomistico, ispirato da un pregiudizio in ordine allo Scozzafava quale cavallo di Troia, destinato ad agire nell'interesse della cosca.

Parole chiave

Generato dall'IA
favoreggiamento legittimo sospetto di parzialità sviamento della giustizia partecipazione al reato complicità prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416-ter cod. pen
Ha depositato una memoria il difensore di Domenico Tallini, nella quale si esamina la successione delle modifiche dell'art. 416-ter cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.M. presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di Tallini Domenico, nato il 29/01/1952 Avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; uditi i difensori, Avv. Vincenzo Ioppoli e Avv. Valerio Zimatore, che hanno concluso per il rigetto o per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/16 dicembre 2020 il Tribunale di Catanzaro ha annullato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 17 novembre 2020, con la quale era stata applicata nei confronti di Domenico Tallini, quale assessore regionale, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di concorso esterno nell'associazione di 'ndrangheta dei Grande Aracri di Cutro e di scambio elettorale politico-mafioso in relazione alle consultazioni regionali del 2014.

2. Ha presentato ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nell'apprezzamento della gravità indiziaria. 2.1. Dato conto della linea ricostruttiva del Tribunale, secondo cui il Tallini aveva tenuto rapporti con Scozzafava Domenico sia in relazione alla costituzione del consorzio Farma Italia sia in relazione all'ausilio di tipo elettorale, senza che potesse dirsi suffragata la consapevolezza da parte del predetto che lo Scozzafava agisse quale esponente della cosca cutrese dei Grande Aracri, il ricorrente sottolinea la complessiva illogicità dell'analisi del Tribunale, che pur aveva dato conto del fatto che gli esponenti della cosca avevano espresso l'intendimento di avvalersi di un referente istituzionale e rinvenuto nell'assessore un soggetto affidabile, in grado di rimuovere ostacoli alla realizzazione del progetto.

Avrebbe dovuto reputarsi incongrua la valutazione del Tribunale incentrata su una prospettiva della cosca, mascherata dalla presenza di soggetti che ne schermavano gli interessi, risultando corrispondentemente incongrua la conclusione, per cui vi era incertezza che l'indagato avesse consapevolezza di agire in un contesto illecito e di operare in un quadro sinallagnnatico con la consorteria cutrese. Il giudizio del Tribunale era stato viziato da una preconnprensione, non essendo stato spiegato come potesse essere considerato il Tallini affidabile e raggiungibile, sulla base di un contatto che non rivelava la sua ingerenza criminale.

Apodittico era l'assunto che Scozzafava fosse capace di presentarsi all'esterno nella sua modesta veste di antennista, in grado di relazionarsi con ambienti della borghesia e di navigare nei canali delinquenziali locali. Inoltre il riconoscimento dell'affidabilità del Tallini proveniva anche da soggetti non insospettabili. Il ricorrente si confronta poi con specifici temi affrontati nell'ordinanza impugnata.2.2. In ordine all'accortezza del Tallini segnala l'erroneo significato attribuito dal Tribunale alla conversazione dell'11/9/2013 tra Scozzafava e Galli, in relazione all'invito a non parlare al telefono.

Rileva come lo Scozzafava si rapportasse al Tallini facendo riferimento a plurime imprese non inerenti al lavoro di antennista da lui svolto. Illogici comunque avrebbero dovuti reputarsi i dubbi del Tribunale in ordine al l'individuazione del Mimmo, che aveva invitato Scozzafava alla cautela, stando alla conversazione del settembre 2013. In ogni caso avrebbero dovuto considerarsi i termini e i contenuti degli incontri tra Tallini e i soci piuttosto che le modalità con cui erano descritti nell'ordinanza genetica, essendo inoltre rilevante che incontri fossero avvenuti e che nell'interrogatorio Tallini ne avesse escluso l'esistenza. 2.3.

In ordine al viaggio a Crotone del dicembre 2013, piuttosto che interrogarsi sul fatto che fosse avvenuto un incontro con Villirillo, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare il fatto stesso che il Tallini avesse visionato dei capannoni, fatto peraltro negato dal predetto, così come il viaggio a Crotone. Il Tribunale avrebbe dovuto dar rilievo al tentativo del Tallini di negare la composizione societaria e il suo attivismo. A fronte di tale attivismo il Tribunale aveva errato nel ritenere che solo alcuni personaggi agissero in rappresentanza della cosca e non quelli che si interfacciavano col Tallini. 2.4.

Quanto agli interventi in Regione il Tribunale ne aveva indebitamente svilito la rilevanza, non considerando che dopo l'incontro con la funzionaria Rizzo, propiziato dal Tallini, le persone di fiducia si erano a lui rivolte per risolvere i residui problemi. Inoltre, era rilevante, in ordine alla nomina di un dirigente, l'utilizzo fattone dal Tallini per accreditare la sua capacità di condizionamento degli ambienti burocratici, seguita dalla pronta richiesta dei sodali. Peraltro, il Tribunale non aveva tenuto conto dei fatti rubricati al capo G), relativi alle minacce esercitate nei confronti di dottoresse chiamate a valutare l'idoneità dei locali del consorzio Farma Italia. 2.5.

Quanto al sostegno elettorale il Tribunale aveva riconosciuto l'avanzamento di accordi sul territorio, volti ad accrescere il consenso elettorale del Tallini. Era illogico, a fronte di ciò, il disconoscimento del vincolo sinallagmatico in relazione alla consapevolezza della capacità di Scozzafava di reperire voti negli ambienti criminali. Erano rilevanti i contatti intercorsi tra Grande Aracri Domenico e Scozzafava per propiziare un incontro tra tale Macheda e Tallini.L'incontro era poi avvenuto e a seguito di esso risultava che il Tallini aveva espresso soddisfazione, ciò che non era stato valorizzato dal Tribunale.

Peraltro il Tallini aveva preso le distanze in sede di interrogatorio da un contesto compromettente, dichiarando che, dopo aver appreso che si trattava di persone di Cutro, aveva chiamato De Sole per dirgli che non dovevano permettersi di fare avvicinare al suo ufficio persone rappresentanti di quel contesto territoriale, atteggiamento non in linea con la manifestazione di soddisfazione espressa dal Tallini dopo l'incontro. Incongrue erano inoltre le considerazioni del Tribunale in ordine al fatto che Tallini non fosse al dentro del settore giudiziario e a conoscenza di vicende giudiziarie, riguardanti la famiglia Grande Aracri, quando le stesse erano notorie e non potevano sfuggire a chi viveva la comunità dell'intera regione. 2.6.

Relativamente alle vicende relative alla costituzione della società Farnnaeko, parimenti frutto di investimento della cosca Grande Aracri, il Tribunale non aveva dato rilievo al fatto nella società figurasse il figlio del Tallini. Nel valutare l'episodio della rivelazione fatta da tale Halal Mohon circa il ruolo avuto da Grande Aracri Salvatore, quale nipote di Grande Aracri Nicolino, il Tribunale, anziché rilevare che ciò non aveva determinato alcun disimpegno da parte dei Tallini, aveva nuovamente ricondotto la vicenda al gioco delle apparenze, quando in realtà avrebbe dovuto considerarsi che la circostanza rientrava nelle pregresse consapevolezze del Tallini, che, come rilevato nell'ordinanza genetica, aveva preteso l'inserimento del figlio nel rapporto di scambio tra i protagonisti della vicenda.

Sul punto il ricorrente richiama una conversazione tra Tallini e Scozzafava, al fine di attestare i significati occulti della partecipazione, funzionale ad un tornaconto personale del Tallini. Era peraltro significativo che in sede di interrogatorio il Tallini si fosse difeso affermando inverosimilmente di non aver saputo nulla dal figlio di quanto appreso in ordine al coinvolgimento dei Grande Aracri. In conclusione, la valutazione del Tribunale era viziata da un approccio atomistico, ispirato da un pregiudizio in ordine allo Scozzafava quale cavallo di Troia, destinato ad agire nell'interesse della cosca.

Peraltro il ricorrente riporta una conversazione del 21/10/2016 dalla quale avrebbe dovuto trarsi la conclusione che Grande Aracri Salvatore aveva provato a trovare una soluzione del contrasto insorto tra il figlio di Tallini e De Sole, per non compromettere i progetti avviati, e aveva segnalato come il Tallini Giuseppe si fosse calmato dopo una conversazione tra Tallini Domenico e De Sole, palesando un significativo grado di confidenza con il referente istituzionale, cioè lo stesso Tallini Domenico.2.7. Infine il ricorrente segnala, quanto al profilo delle esigenze cautelari, che la motivazione del provvedimento impugnato era lacunosa, in quanto fondata su una lettura parziale dei dati circa la natura del rapporto con Scozzafava, protrattosi anche in epoca successiva, per le competizioni elettorali del 2017 e del 2018, rapporto che si poneva in un contesto di reciproco affidamento della utilità da trarre dai rispettivi ruoli, nella consapevolezza da parte del Tallini del contesto criminale di riferimento dello Scozzafava, con la disponibilità a soddisfare le richieste che da questo provenissero, essendo irrilevante la dinamica della iniziativa imprenditoriale, evolutasi negativamente.

3. Ha depositato una memoria il difensore di Domenico Tallini, nella quale si esamina la successione delle modifiche dell'art. 416-ter cod. pen., segnalandosi la rilevanza del tempus commissi delicti e assumendosi semmai la consunzione dell'ipotesi di concorso esterno in quella contemplata da quella fattispecie, e si deduce l'inammissibilità del ricorso del P.M., che prospetta genericamente una violazione di legge e delinea un vizio di motivazione sulla base in realtà di mere argomentazioni in fatto. Inoltre nella memoria si richiamano passi di quella depositata in sede di riesame e si commentano gli argomenti sviluppati nel ricorso del P.M. in relazione alla pretesa precomprensione del Tribunale, alle accortezze del Tallini, al viaggio a Crotone del 27/12/2013, all'attivismo del Tallini nell'acquisizione delle farmacie e negli interventi in Regione, alla promessa di sostegno elettorale, con disamina dei risultati elettorali e della mancata incidenza di interventi in ausilio del Tallini, all'alterco tra Giuseppe Tallini e de Sole e alla conversazione coinvolgente Salvatore Grande Aracri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta di per sé decisivo il tema delle esigenze cautelari. 2.1. Deve invero sottolinearsi come, nel caso in cui il provvedimento emesso in sede di riesame escluda sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, il ricorso del pubblico ministero debba vulnerare entrambi i punti della motivazione, risultando altrimenti inidoneo a conseguire un risultato utile ed a realizzare l'interesse del ricorrente. E' stato invero affermato che «il pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame dolendosi esclusivamente in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto raccoglimento del ricorso non potrebbe avere effetto ripristinatorio della misura cautelare, e avendo l'organo dell'accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà» (Sez. 6, n. 2396 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898).

Ciò significa anche che la mancanza o l'inammissibilità di rilievi riguardanti il tema cautelare impediscono di per sé al ricorso di conseguire il risultato perseguito. 2.2. Nel caso di specie, pur avendo escluso la gravità indiziaria, il Tribunale ha anche esaminato il tema delle esigenze cautelari, rilevando che la vicenda alla base della misura cautelare applicata al Tallini era assai risalente (anni 2013/2016) e che non erano emersi dopo la cessazione dell'attività del Consorzio e della Farnnaeko fatti implicanti forme di coinvolgimento del Tallini in affari riconducibili agli interessi del clan Grande Aracri, non potendosi in senso contrario valorizzare una continuità di rapporti tra il Tallini e lo Scozzafava in relazione a successive vicende elettorali.

Sul punto il ricorso risulta assertivo e volto a sollecitare alternative valutazioni di merito, non consentite in questa sede, in quanto considera apoditticamente irrilevante l'esito della iniziativa imprenditoriale, evolutasi negativamente, e attribuisce rilievo ai rapporti con lo Scozzafava, ma muovendo, sulla base di rilievi generici, incentrati sul contesto criminale di fondo, dal presupposto di una perdurante disponibilità a soddisfare richieste illecite provenienti dallo Scozzafava. L'inammissibilità di tali deduzioni vale di per sé a travolgere la concreta idoneità del ricorso a sovvertire l'esito cui è pervenuto il Tribunale.

3. Deve peraltro rilevarsi che anche sotto il profilo della gravità indiziaria il ricorso risulta inammissibile.

4. Premesso che il ricorrente ha genericamente prospettato profili di violazione di legge, soffermandosi piuttosto sui dedotti vizi della motivazione, si rileva che «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944; relativamente ai provvedimenti in materia cautelare l'ambito dello scrutinio di legittimità è delineato da Sez. U. n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

Non muta la sostanza dello scrutinio la possibilità di dedurre profili di travisamento probatorio: è stato invero rilevato che «il controllo del giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito.

Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio» (Sez. 5, n. 8094 del 11/1/2007, Ienco, Rv. 236540). Nella medesima prospettiva si è rilevato che In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato» (ex plutimis, Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758; in senso analogo Sez. 4, n. 35683 del 10/7/2007, Servidei, Rv. 237652, ove si è sottolineato che è comunque «esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito»).

5. Ciò posto, alla luce di tali coordinate, deve rilevarsi che le deduzioni relative al tema della gravità indiziarla, contenute nel ricorso del Pubblico ministero, sono tutte volte a sollecitare alternative valutazioni di merito e, anche quando fanno leva sulla mancata considerazione di elementi indiziari, non attestano la capacità di questi ultimi di disarticolare il ragionamento probatorio, ma sono volte ad una complessiva rilettura del quadro probatorio.

6. L'assunto fondamentale del Tribunale è che il Tallini avesse, anche a fini di appoggio elettorale, tenuto contatti con soggetti (come Scozzafava) che non avevano disvelato il loro collegamento con il clan Grande Aracri. Il ricorso è volto, per contro, a vulnerare tale conclusione attraverso la verifica dei passaggi cruciali della motivazione. In tale prospettiva non è dirimente il tema, esaminato nella memoria difensiva, concernente la configurabilità in astratto di entrambi i reati, oggetto di contestazione provvisoria, cioè il concorso esterno e lo scambio elettorale politico- mafioso, ovvero di uno solo di essi, essendo comune il sostrato indiziario, che il Tribunale ha complessivamente reputato inidoneo.

7. Orbene, non insinua una frattura logica nel ragionamento del Tribunale il rilievo secondo cui il ruolo dello Scozzafava quale semplice «cavallo di Troia», capace di orientare l'azione del Tallini a vantaggio degli interessi del clan, nelle vicende del Consorzo Farnnaitalia e della società Farnnaeko, senza che comparissero figure direttamente riconducibili alla consorteria, avrebbe dovuto ritenersi smentito dall'affidamento riposto dal clan sul contributo del Tallini, affidamento espresso nel corso della riunione del 7 giugno 2014 presso la tavernetta dei Grande Aracri.

In realtà la circostanza che esponenti del clan confidassero nel contributo del Tallini non implica di per sé che costui avesse piena contezza di rapportarsi al clan, per il tramite dello Scozzafava e di altri soggetti come Paolo De Sole. Va infatti rilevato che il ricorso non si sofferma né sull'origine del rapporto del Tallini con lo Scozzafava né sulle ragioni per cui quest'ultimo avesse preso ad interessarsi della vicenda relativa alla realizzazione del Consorzio, dopo la conoscenza dell'ex senatrice Mancuso, che aveva accreditato una siffatta progettualità, non risultando dunque a priori illogica la motivazione del provvedimento impugnato, incentrata da un lato sulla vicinanza del Tallini allo Scozzafava e dall'altro sul fatto che lo Scozzafava, interessato al progetto, fatto proprio dal clan, fosse in grado di fornire assicurazioni sull'ausilio che il Tallini avrebbe potuto all'occorrenza fornire, senza che necessariamente il predetto dovesse essere a conoscenza del contatto con il clan.

D'altro canto, il Tribunale non ha omesso di considerare che lo Scozzafava, che svolgeva la professione di antennista ed era inserito in vari ambienti della realtà cittadina, non solo era in grado di stringere rapporti con esponenti politici di rilievo ma era a sua volta attivo nella politica, tanto da essersi candidato in una consultazione locale. In tale quadro non si espone a censure la valutazione del Tribunale in ordine al carattere di per sé neutro della vicinanza del Tallini allo Scozzafava, occorrendo elementi specifici, idonei a dar conto della consapevolezza e della volontà del Tallini di operare a vantaggio del clan in cambio di un ausilio di tipo elettorale.

8. Le ulteriori doglianze esposte nel ricorso ricalcano l'andamento della motivazione e cercano di volta in volta di contrapporre una diversa lettura degli elementi analizzati. Va al riguardo osservato che nell'analisi di un compendio indiziario è necessaria la verifica di ciascun elemento, in modo da comprovarne la conducenza e la precisione, in vista di una convergente valutazione di sintesi. E' stato del resto in generale rilevato che «il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Sez.

U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231678; in senso analogo Sez. U. n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230). In tale prospettiva non può essere censurata, quale espressione di una valutazione atomistica, una motivazione nella quale si dia conto della consistenza qualitativa di ciascun elemento, escludendosene l'idoneità a comporre un quadro coerente e concludente.

9. Ciò vale in particolare per l'analisi del tema delle accortezze del Tallini, avendo sul punto il Tribunale ampiamente dato conto dell'ambigua valenza della conversazione dell'11/9/2013 tra Scozzafava e Galli in merito all'uso del telefono, al di là della individuabilità del Mimnno nel Tallini, e dell'indebita valorizzzione della pretesa volontà del Tallini di non salire sulla vettura di Scozzafava. Altrettanto deve dirsi per la vicenda relativa al viaggio a Crotone, avendo il Tribunale segnalato la mancanza di elementi idonei a suffragare la presenza del Tallini ad un incontro di De Sole con un commercialista a Crotone, risultando per il resto generica la deduzione incentrata sul fatto che nel corso dell'interrogatorio il Tallini avesse negato anche di essersi recato a verificare dei capannoni, elemento inquadrabile all'interno di una complessiva strategia difensiva e non idoneo di per sé a disarticolare il ragionamento probatorio, a fronte del fatto che il fulcro dell'elemento accusatorio ruotava in realtà intorno al possibile incontro con il commercialista, incontro che peraltro era stato escluso anche dal G.I.P.

10. Quanto all'attivismo del Tallini, il Tribunale ha coerentemente e non illogicamente posto in luce che:

1) il compiacimento circa il fatto che «tutti stiamo lavorando bene» implicava un impegno per il progetto, ma non valeva ad attestare lo sfondo criminale dello stesso;

2) il propiziato incontro con la dirigente Rizzo non comprovava un'effettiva interferenza dell'assessore;

3) non risultava un'ingerenza del predetto nella nomina del Brancati, avvenuta sulla base di una procedura regolare;

4) non erano emersi interventi del Tallini in sede di rilascio dell'autorizzazione, essendo per contro inconferente la circostanza, valorizzata nell'atto di impugnazione, che nel corso della procedura potessero essere state usate minacce, oggetto di separato addebito a carico di altri indagati, nei confronti di due dottoresse incaricate di effettuare propedeutici controlli. D'altro canto, risultano ancora una volta generiche e comunque volte a sollecitare diverse valutazioni di merito le deduzioni incentrate su dichiarazioni rese dal Tallini in sede di interrogatorio o sul fatto che comunque egli avesse speso un proprio ruolo parlando con i suoi interlocutori, elementi che non valgono a disarticolare la premessa da cui muove il ragionamento, cioè la mancanza di elementi idonei a suffragare l'assunto che l'assessore avesse la consapevolezza e la volontà di favorire gli interessi del clan.

11. Relativamente al tema del sostegno elettorale, le deduzioni del ricorrente si muovono sul crinale della diversa lettura del compendio probatorio, risultando dunque non consentite in questa sede, essendo volte ad accentuare la valenza di taluni passaggi della vicenda in luogo di altri, a fronte di una motivazione nella quale si dà conto del fatto che non vi sono elementi da cui possa desumersi che il Tallini avesse contezza del contesto criminale nel quale Scozzafava avrebbe potuto agire, per sollecitare voti a suo favore, e soprattutto del fatto che l'incontro del 3 ottobre 2014 tra il Tallini e altri soggetti, avente probabile finalità elettorale, fosse stato seguito dalla conversazione tra De Sole e Scozzafava del 5 ottobre 2014, nel corso della quale il De Sole aveva palesato il timore che al cospetto del Tallini fosse comparso tale Villirillo, circostanza smentita dallo Scozzafava che aveva rassicurato l'interlocutore, elemento valorizzato a dimostrazione della volontà del clan di non comparire attraverso suoi riconoscibili esponenti.

Proprio in tale prospettiva inerisce al merito, peraltro senza avere la capacità di disarticolare la motivazione, l'osservazione del Pubblico ministero ricorrente incentrata sul contrasto tra il fatto che il Tallini, per quanto emerso dal commento dei conversanti, fosse stato contento dell'incontro, e la dichiarazione resa dall'indagato in sede di interrogatorio circa il monito che di seguito avrebbe formulato, una volta appreso che si trattava di soggetti provenienti dalla zona di Cutro, a non fargli incontrare personaggi di quell'area. In particolare deve rilevarsi come l'argomento si inserisca in una complessiva valutazione del merito, fondata su una pluralità di elementi, senza che quello preso specificamente in considerazione nel ricorso possa dirsi idoneo a comprovare la radicale illogicità di una valutazione incentrata invece sul significato attribuibile al fugato timore, espresso da De Sole, che potesse essere comparso il Villirillo.

12. Considerazione analoghe devono ribadirsi con riferimento alla presenza di Giuseppe Tallini, figlio dell'indagato, nella compagine che aveva costituito la società Farnnaeko e soprattutto con riferimento al fatto che un soggetto operante in tale società avesse disvelato al Giuseppe la vicinanza alla società di Salvatore Grande Aracri. Sul punto il Tribunale ha rilevato come i soggetti che avevano costituito la società non fossero in apparenza riconducibili al clan e come dunque potesse dirsi priva di rilievo indiziante la partecipazione del figlio dell'indagato, fermo restando che solo nel mese di agosto del 2015 Giuseppe Tallini aveva avuto quell'informazione, non essendovi prova che egli avesse reso di essa partecipe il padre.

Peraltro il ricorrente ha invocato un ulteriore elemento, costituito da una conversazione intercorsa nell'ottobre 2016 tra De Sole e Salvatore Grande Aracri, che nella prospettiva accusatoria avrebbe dovuto disvelare il rapporto di conoscenza intercorrente tra il Tallini e il Salvatore: ma deve al riguardo osservarsi che l'elemento non risulta tale da insinuare una frattura insanabile nella trama della motivazione, in quanto il ricorrente non dà specifico conto di come una conversazione cui non aveva direttamente partecipato il Tallini, ma riferita ad un contatto tra il Tallini e il De Sole e alle impressioni al riguardo espresse dal Salvatore, potesse disvelare un rapporto diretto del Tallini con il Grande Aracri.

13. In definitiva deve ritenersi che l'intero motivo di ricorso, nella parte dedicata alla motivazione del provvedimento impugnato, esprima una diversa trama ricostruttiva, ma non s