Sentenza — n. 29840/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 20 maggio 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione, presentata dai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da Domenica Rosemary Carnovale, Matteo Oliveri e Giovanni Oliveri, in relazione alla confisca di prevenzione di beni appartenuti a Vincenzo Oliveri, disposta con decreto del 28 aprile 2017 della Corte di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 19 gennaio 2018 a seguito del rigetto del ricorso presentato avverso tale decreto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 630 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 673 cod. proc. pen, art. 24 Cost, art. 111 Cost, art. 640 bis c.p; Sentenza — n. 29840/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai fini dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale di tali requisiti dovrà naturalmente aggiungersi la valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno - in conformità all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di cui si è poc'anzi dato conto (al punto 10.3) - essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carnovale Domenica Rosennary, nato il 27/10/1954 a Engewood (Stati Uniti d'America) Oliveri Matteo Giuseppe, nato il 05/08/1981 a Gioia Tauro Oliveri Giovanni, nato il 16/01/1985 a Gioia Tauro Avverso l'ordinanza in data 20/05/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 maggio 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione, presentata dai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da Domenica Rosemary Carnovale, Matteo Oliveri e Giovanni Oliveri, in relazione alla confisca di prevenzione di beni appartenuti a Vincenzo Oliveri, disposta con decreto del 28 aprile 2017 della Corte di appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 19 gennaio 2018 a seguito del rigetto del ricorso presentato avverso tale decreto.
2. Hanno presentato ricorso Domenica Rosennary Carnovale, Matteo Oliveri e Giovanni Oliveri tramite i loro difensori. 2.1. Deducono violazione di legge in relazione all'art. 28 d.lgs. 159 del 2011 e all'art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale, nonché violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità e in ordine alla mancanza di motivazione circa i presupposti che legittimavano la richiesta di revocazione ai sensi della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale.
Segnalano la sostanziale assimilazione della revocazione della confisca alla revisione della sentenza di condanna e l'estensione della c.d. revisione europea, introdotta dalla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale al procedimento di prevenzione. Invocano dunque la diretta applicazione della sentenza De Tommaso della Corte E.D.U., Grande Camera, del 23 febbraio 2017, rappresentando la sostanziale corrispondenza della loro posizione a quella oggetto del giudizio in quella sede, allorché fu rilevato che non risultavano definite con sufficiente chiarezza e precisione le fattispecie di pericolosità generica di cui all'art. 1, nn. 1 e 2 legge 1423 del 1956, poi trasfuse nell'art. 1 lett.
a) e b), d.lgs. 159 del 2011. Rilevano come analoghi rilievi abbiano dato luogo alla declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale. Osservano che, in considerazione della natura della sentenza De Tommaso, la stessa è applicabile a coloro che versano nella medesima posizione, pur non essendo stati diretti destinatari di quella pronuncia. Di qui la possibilità di attivazione del meccanismo della revisione europea, non preclusa dai principi affermati di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza Genco, riguardante l'estensione o meno degli effetti della sentenza Contrada: rilevano infatti che la sentenza De Tommaso ha la sostanza di una sentenza pilota, in quanto evidenzia l'esistenza di un problema strutturale dell'ordinamento interno, ed è espressione di giurisprudenza europea consolidata.
Rilevano ancora che il termine di sei mesi per la proposizione della richiesta di revocazione, ove applicabile, deve essere inteso come decorrente dalla pubblicazione delle sentenze n. 24 e 25 del 2019 della Corte costituzionale.2.2. Segnalano che, in subordine alla applicazione della revisione europea, avrebbe dovuto ravvisarsi l'applicabilità dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, nella parte in cui fa riferimento alla mancanza originaria dei presupposti per l'applicazione della confisca, avuto riguardo alla dichiarazione di incostituzionalità ex tunc della normativa sulla cui base era stata applicata la confisca, fondata sulle ipotesi di cui all'art. 1, lett.
a) e lett. b), d.lgs. 159 del 2011. Rilevano come la declaratoria di incostituzionalità abbia riguardato l'ipotesi di cui alla lett.
a) e come la sentenza n. 24 del 2019 abbia operato un salvataggio di quella di cui alla lett. b), sulla base di una precisa individuazione dei suoi presupposti applicativi (delitti commessi abitualmente, che abbiano generato profitti, i quali costituiscano o abbiano costituito l'unico o una componente significativa del reddito) e della rilevata necessità di precisi elementi di fatto con la precisazione che l'ablazione patrimoniale si giustifica se e nei limiti in cui le condotte compiute in passato risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare. Segnalano che la Corte di cassazione ha già sottolineato la necessità che sia prestata osservanza all'esegesi della norma offerta dalla sentenza n.
24. Alla luce della sentenza De Tommaso e della sentenza 24 del 2019 della Corte costituzionale la confisca adottata nei confronti di Oliveri Vincenzo è affetta da un vizio genetico, essendo necessario riaprire il procedimento di prevenzione al fine di adeguare gli esiti al novum delle predette sentenze con restituzione almeno parziale dei beni confiscati. Nei giudizi prendenti la Corte di cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio nei casi in cui la misura era stata disposta in relazione alle ipotesi di cui alle lett.
a) e b). Nei giudizi definiti l'adeguamento del contenuto del provvedimento alla legalità convenzionale e costituzionale può essere soddisfatta dalla revocazione, senza che vi osti l'intangibilità del giudicato. 2.3. Aggiungono che la revocazione della confisca si impone nel caso in esame, non solo perché è venuto meno il parametro di cui alla lett. a), ma anche perché quello di cui alla lett. b) è stato ritenuto presente sulla base di snodi argomentativi in conflitto con le indicazioni della sentenza n. 24 del 2019. La misura è stata disposta sebbene l'Oliveri non avesse riportato condanne definitive, ciò che impediva di annoverarlo tra i casi di pericolosità generica, essendosi fatto riferimento al procedimento 4023/09 nonostante l'assoluzione perché il fatto non sussiste, al procedimento 2616/01 nonostante l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, al procedimento 214/95 nonostante l'assoluzione per abolitio criminis, al procedimento n. 4576/95 e 101/96 nonostante l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, al procedimento 1676/88 e 188/92 nonostante il proposto non vi figurasse come imputato, ad alcune sentenze di primo grado di proscioglimento per prescrizione o amnistia sebbene il fatto delittuoso non risultasse delineato con chiarezza.
Il metodo seguito dalla Corte di appello, non censurato dalla Corte di cassazione, si poneva in frontale contrasto con le indicazioni fornite dalla sentenza n. 24 del 2019 e dalla sentenza De Tommaso.
3. I difensori dei ricorrenti hanno presentato memoria con motivi nuovi. 3.1. Con il primo denunciano violazione dell'art. 28 d.lgs. 159 del 2011 in relazione alle disposizioni sulla c.d. revisione europea, ribadendo che a seguito della sentenza De Tommaso, avrebbe dovuto rilevarsi che Vincenzo Oliveri si trovava nella medesima posizione del De Tommaso, cosicché avrebbero dovuto applicarsi i medesimi principi di carattere generale affermati dalla Corte di Strasburgo, ciò che avrebbe dovuto trovare espressione anche nella diretta applicazione dell'art. 28 sopra richiamato, che la Corte territoriale aveva indebitamente negato, senza specifica motivazione. 3.2.
Con il secondo deducono violazione dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 159 del 2011. Si ribadisce l'argomento incentrato sulla diretta applicabilità dell'ipotesi di revocazione contemplata dal secondo comma dell'art. 28, nel presupposto della sua riferibilità ad ipotesi diverse ed ulteriori, comunque connotate dalla originaria assenza dei presupposti per la confisca, e richiama ai fini dell'operazione ermeneutica alcune sentenze della Corte di cassazione intervenute sul punto. 3.3. Con il terzo deducono violazione degli artt. 1 e 24 d.lgs. 159 del 2011 e mancanza di motivazione.
La Corte territoriale aveva precluso la possibilità di verificare dopo la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale la sussistenza ab origine dei presupposti per la confisca, come emergenti con effetto ex tunc da quella pronuncia, ciò che sarebbe stato possibile solo con la riapertura del procedimento. Si ribadiscono i principi affermati dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale, anche con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), da ritenersi applicabili anche alle condotte antecedenti alla pronuncia. A tale stregua la confisca disposta nei confronti di Oliveri avrebbe dovuto essere caducata e comunque rivalutata, dovendosi verificare i presupposti individuati sul piano interpretativo dalla Corte costituzionale, compresa la loro sussistenza al momento temporale dell'arricchimento ingiustificato.
Ribadiscono, con riguardo alla posizione dell'Oliveri, che era venuto meno il presupposto di cui alla lett.
a) e che comunque la confisca, in relazione alla lett.b) era stata disposta sulla base di snodi argomentativi in conflitto con le indicazioni della Corte costituzionale. Si sottolineano anche gli argomenti esposti nel primo ricorso, incentrati sulla mancanza di condanne a carico dell'Oliveri e sull'indebita utilizzazione di sentenze di proscioglimento o di provvedimenti di archiviazione o di sentenze dichiarative dell'estinzione del reato senza specifico accertamento del fatto.
4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
5. Il procedimento, come previsto per la materia in esame, deve stato trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., dovendosi pertanto ritenere non proponibile la richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le deduzioni difensive si incentrano sul fatto che la confisca di prevenzione nei confronti di Vincenzo Oliveri è stata disposta in relazione ad ipotesi di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett.
a) e lett. b), d.lgs. 159 del 2011, dopo l'intervento della sentenza De Tommaso della Corte di Strasburgo e prima della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzione del disposto dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 159, fornendo nel contempo un'interpretazione restrittiva dell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), interpretazione in forza della quale la norma è sfuggita alla censura di incostituzionalità. In tale prospettiva i ricorrenti, aventi causa del defunto Vincenzo Oliveri, hanno utilizzato il rimedio previsto dall'art. 28 d.lgs. 159, in relazione all'incidenza della pronuncia della Corte di Strasburgo e a quella della Corte costituzionale.
2. La Corte di appello, adita ai sensi della richiamata norma, ha nondimeno escluso che ricorressero i presupposti per accedere a quel tipo di rimedio, avendo rilevato come debba aversi riguardo al fatto che la confisca di prevenzione è stata disposta anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, e che dunque non assume rilievo né la declaratoria di illegittimità costituzionale riferita all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), né la precedente sentenza De Tommaso, la cui incidenza in subiecta materia è stata specificamente vagliata dalla Corte costituzionale.3.
Orbene, deve preliminarmente escludersi l'autonoma rilevanza del dato, puramente suggestivo, costituito dalla sentenza De Tommaso: la pronuncia della Corte di Strasburgo, direttamente vincolante nel caso in quella sede esaminato, costituiva inoltre un parametro di riferimento ai fini dell'inquadramento della normativa in materia di misure di prevenzione e della valutazione della compatibilità di essa con i valori convenzionali di riferimento. D'altro canto il giudizio sulla compatibilità con quei valori era destinato a rifluire sul versante della legittimità costituzionale della normativa interna in relazione al grado di coerenza con il parametro interposto, rappresentato dalle garanzie convenzionali.
In concreto dunque la sentenza De Tommaso poteva influire ab extemo sulla decisione di ciascun caso, valutato alla luce di quel parametro, fermo restando che la via maestra per definirne la concreta incidenza sul sistema delle misure di prevenzione avrebbe dovuto essere l'incidente di costituzionalità. In nessun caso, peraltro, la pronuncia della Corte di Strasburgo avrebbe potuto rappresentare rispetto a misure non ancora disposte con pronuncia irrevocabile una sopravvenienza valorizzabile ai fini della legittimazione al rimedio della c.d. revisione europea, mediata dalla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale e ritenuta applicabile in via estensiva anche ai fini della revoca della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 50919 del 13/7/2018, Frascati, Rv. 274878, Sez. 5, n. 4463 del 15/11/2011, dep. 2012, Labita, Rv. 252939), tanto che la sentenza della Corte di cassazione, con cui è stato rigettato l'originario ricorso di Vincenzo Oliveri si è ampiamente confrontata con la sentenza De Tommaso.
4. Sta di fatto che la Corte costituzionale, proprio muovendo da tale sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dai rilievi in essa esposti, si è fatta carico di verificare la «base legale» e il grado di tassatività della disciplina in materia di misure di prevenzione nei casi di c.d. pericolosità generica, pervenendo alla conclusione che non soddisfaceva i requisiti di specificità e prevedibilità l'ipotesi contemplata dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 159 del 2011 e che per contro, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), avrebbe potuto cogliersi un preciso contenuto della relativa disposizione, assumendo quale parametro di riferimento l'orientamento tassativizzante invalso nella giurisprudenza di legittimità: di qui la declaratoria di illegittimità costituzionale solo della prima ipotesi, nel presupposto che la seconda non potesse essere intesa in modo diverso da quello specifico che si era in concreto affermato.5.
Il problema che si pone dunque in questa sede, alla luce delle deduzioni esposte nel ricorso, è quello di stabilire se e come possa farsi valere il dictum della Corte costituzionale nei casi di confisca di prevenzione disposta con provvedimento assunto prima della pubblicazione della sentenza n. 24 del 2019. Sul punto si registra una difformità interpretativa, che, peraltro, sulla base di quanto si dirà in prosieguo, risulterà nel caso di specie irrilevante.
6. Ed invero sulla base di un primo orientamento si afferma che il soggetto interessato può far valere sia la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett.
a) d.lgs. 159 del 2011 sia la più restrittiva e tassativa interpretazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 indicata dalla Corte costituzionale, quale presupposto per la verifica di una diversa base legale, e che a tal fine, nel caso di misura di prevenzione personale può utilizzarsi il procedimento contemplato dall'art. 11 d.lgs. 159 e, nel caso di misura di prevenzione patrimoniale, quello disciplinato dall'art. 28 (sul punto Sez. 1, n. 34027 del 1/10/2020, Falaschi, Rv. 279997; Sez. 2, n. 33641 del 13/10/2020, Sabatelli, Rv. 279970; più di recente Sez. 1, n. 20256 del 22/4/2021, Ascione, Rv. 281367).
In senso difforme si è osservato che il rimedio per far valere la mancanza originaria dei presupposti della misura di prevenzione applicata è costituito dall'incidente di esecuzione (Sez. 6, n. 36582 del 28/10/2020, Iannuzzi, Rv. 280183). Inoltre si è affermato che, attesa la pronuncia della Corte costituzionale, può attribuirsi rilievo ex tunc solo alla declaratoria di illegittimità costituzionale, riferita all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 159, con la conseguenza che non potrebbe rimettersi in discussione una misura applicata in base all'ipotesi di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 (Sez. 6, n. 29551 del 7/10/2020, Terenzio, Rv. 279845, principio in realtà non in contrasto con quanto risulta dalla motivazione della richiamata sentenza n. 36582, Iannuzzi).
7. L'orientamento che esclude l'applicabilità delle norme in materia di incidente di esecuzione fa leva sul fatto che gli artt. 666 e segg. in materia di prevenzione sono riferite alla sola fase di cognizione e che per contro sussistono plurimi momenti rilevanti in fase esecutiva, diversamente e non unitariamente disciplinati. Inoltre si rileva che la possibilità di far valere sopravvenienze in fatto o di rilievo normativo è assicurata dagli artt. 11 e 28 d.lgs. 159, senza necessità di far riferimento all'incidente di esecuzione.Per contro il diverso orientamento sottolinea come anche con riguardo alle misure di prevenzione possa individuarsi un momento unitario avente ad oggetto l'esecuzione del provvedimento, a fronte del quale nessuno dei rimedi tipizzati costituisce idoneo strumento per far valere l'originario venir meno dei presupposti applicativi della misura derivante da declaratoria di illegittimità costituzionale, essendo inoltre non confacente, nel caso di misura di prevenzione, la previsione di limiti temporali per la presentazione della relativa domanda.
8. Deve al riguardo osservarsi che l'esatto rilievo secondo cui sono disciplinati plurimi procedimenti inerenti alla fase esecutiva, essendo gli artt. 666 segg. cod. proc. pen. richiamati per la fase della cognizione, non considera che in realtà proprio tale richiamo sancisce la generale applicabilità di quella disciplina alla materia delle misure di prevenzione, ove non sia diversamente disposto. E soprattutto non considera, nella prospettiva indicata, che anche nella materia delle misure di prevenzione è configurabile il sicuro ricorso all'incidente di esecuzione allorché si tratti, ad esempio, di assicurare tutela ad un terzo, pretermesso nel procedimento di cognizione (Sez. 1, n. 6745 del 5/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528), il quale non potrebbe, nel caso di misura patrimoniale, utilizzare lo strumento previsto dall'art. 28 d.lgs. 159, che è destinato ad operare in relazione ad elementi sopravvenuti, che disvelino la mancanza originaria dei presupposti, e che dunque non può essere applicato a vantaggio del terzo, se non a costo di introdurre adattamenti che finiscono per snaturare il rimedio previsto dall'art.
28. Inoltre deve sottolinearsi come anche rispetto alle misure di prevenzione ben possa individuarsi un titolo esecutivo, integrato dal provvedimento che la applica, costituente norma del caso concreto, e debba individuarsi un giudice che, fatti salvi profili diversamente disciplinati, garantisca il rispetto dei presupposti e delle condizioni legittimanti l'attuazione del relativo comando (secondo quanto rilevato in motivazione con riguardo alla condanna da Sez. U. n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651), a prescindere da un termine a pena di decadenza e dal diverso problema dell'esaurimento degli effetti.
In tale ottica, con riguardo alle misure di prevenzione, non sembra necessario far ricorso al rimedio contemplato dall'art. 28, che si fonda su presupposti specifici, rispetto ai quali risulta coerente la previsione di un termine per la presentazione della richiesta, mentre non sembra che possa assumere autonomo rilievo il disposto del secondo comma dell'art. 28, che non introduce una ipotesi aggiuntiva di revoca, ma qualifica la rilevanza delle ipotesi previste, le quali devono «in ogni caso» dimostrare il difetto originario dei presupposti (sul punto si richiama Sez. 1, n. 21958 del 6/7/2020, Marzo, Rv. 279374, mentre sembra attribuire un valore al secondo comma dell'art. 28, nella prospettiva qui in esame, la richiamata sentenza della Seconda Sezione, n. 33641, Sabatelli).
Relativamente al termine contemplato dall'art. 28, si è nella recente sentenza n. 20256, Ascione, sopra richiamata (cfr. anche Sez. 1, n. 20827 del 8/4/2021, Spinelli, non massinnata), osservato che la verifica della nuova base legale della misura può avvenire ai sensi dell'art. 28 senza che operi il termine previsto a pena di decadenza: si è però al riguardo fatto leva su un argomento non decisivo, cioè il consolidato allargamento in via interpretativa delle ipotesi di revoca a quello della c.d. revisione europea, che in realtà non risulta incompatibile con il rispetto del termine, essendo indispensabile che sia apprestato uno strumento ripristinatorio adeguato, che ben può essere rimesso all'iniziativa del soggetto interessato, diversamente da quanto deve ritenersi nel caso in cui venga meno con effetto ex tunc la norma applicata a fondamento della misura disposta.
E' stato però da taluni osservato che anche l'orientamento che prospetta l'utilizzabilità dell'incidente di esecuzione finisce per adattare il dato normativo, in assenza di una previsione specifica. Deve in proposito rilevarsi che in effetti il sistema previsto dagli artt. 666 segg. cod. proc. pen. contempla fra gli altri il caso della depenalizzazione o della declaratoria di illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice, ma non quello della declaratoria di illegittimità di una misura di prevenzione, non risultando dunque direttamente applicabile sul piano letterale l'art. 673 cod. proc. pen.
Tuttavia la norma di riferimento, nel caso della declaratoria di illegittimità costituzionale, è quella dettata dall'art. 30 legge 87 del 1953, il cui terzo comma, in via generale, stabilisce che «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione», mentre il quarto comma stabilisce che «Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali». Nel caso di specie non viene in rilievo una condanna, ma la circostanza che la norma applicata non possa essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, non può non trovare un corrispondente rimedio sul piano esecutivo, non diversamente da quanto ritenuto nei casi di declaratoria di illegittimità costituzionale incidente sulla pena e non direttamente sulla punibilità del fatto (sul punto si richiama l'analisi di Sez.
U. n. 42858, Gatto, Rv. 260697). Ciò impone di scrutinare il titolo esecutivo e di verificare se sullo stesso abbia influito la norma divenuta ex tunc inapplicabile, ciò che si pone su un piano ricognitivo tipicamente assicurato dallo strumento dell'incidente di esecuzione, del tutto a prescindere da termini previsti a pena di decadenza e dalla ricorrenza di specifiche condizioni legittimanti. Sulla scorta di tali considerazioni deve ritenersi che nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che vale a qualificare il presupposto applicativo di una misura di prevenzione debba utilizzarsi il residuale strumento dell'incidente di esecuzione, quale mezzo destinato ad operare ogni qual volta si imponga una verifica del titolo e della sua applicabilità, salve diverse specifiche previsioni.
9. A questo punto tuttavia si pone il problema di stabilire se e come possa in concreto valutarsi l'applicabilità della misura di prevenzione, ove la stessa si fondi sia sul presupposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 159 del 2011, dichiarato incostituzionale, sia su quello di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), relativamente al quale l'eccezione di illegittimità costituzione non è stata invece accolta dalla Corte costituzionale sulla base di un'interpretazione tassativizzante, ritenuta idonea a superare i rilievi che erano stati formulati dalla Corte di Strasburgo.
Sulla base di quanto fin qui esposto deve ritenersi che debba farsi ricorso al giudice dell'esecuzione per far riconoscere il venir meno della base legale del provvedimento, in relazione alla norma dichiarata incostituzionale. Ma nel contempo spetta allo stesso giudice dell'esecuzione di verificare se e in che limiti la misura possa risultare ancora applicabile sulla base dell'ulteriore presupposto, ove la stessa sia stata richiesta e disposta anche in relazione all'ipotesi di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), come detto non caducata, ma solo ricondotta all'alveo di una maggiore tassatività.
Tale operazione non può dirsi incompatibile con la sfera di operatività dell'incidente di esecuzione, in via generale utilizzabile anche per valutazioni non legate ad una mera presa d'atto, come nel caso in cui si tratti di riconoscere la continuazione tra reati, oggetto di diverse condanne, ovvero di mettere a punto il titolo esecutivo, ove esso sia solo parzialmente venuto meno, trattandosi ad esempio di rideterminare la pena o di applicare un beneficio cui era d'ostacolo una condanna in varia guisa caducata (sul punto si rinvia a Sez. U. n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610).
Deve peraltro rilevarsi che nel caso, in cui si tratti di rivalutare il titolo esecutivo -diversamente da quanto può avvenire allorché il decreto applicativo sia stato annullato prima di diventare irrevocabile-, la valutazione deve essere effettuata sulla base di quanto accertato con il decreto irrevocabile, dovendosi da esso desumere se e in che limiti sussistano i perduranti presupposti applicativi della misura di prevenzione: peraltro tali presupposti devono essere valutati nell'attualità, cioè nel momento in cui la nuova valutazione viene effettuata, con la conseguenza che a quel punto non potrà non recuperarsi, ora per allora, l'interpretazione tassativizzante prospettata dalla Corte costituzionale con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b).
Vuol dirsi dunque che, senza necessità di una complessiva rilettura del compendio, ma sulla base del decreto applicativo, come letto alla luce dei rilievi formulati nel giudizio di appello e in quello di legittimità, deve stabilirsi se persistano o meno i presupposti applicativi della misura di prevenzione.
10. Concludendo sul punto, deve ritenersi che nel caso di specie, in cui la misura aveva avuto una doppia base di riferimento, il ricorso risulta inammissibile, essendo volto a sollecitare un'inammissibile istanza di revoca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159 del 2011. Deve nondimeno rilevarsi come, anche volendo far riferimento ai soli presupposti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, il ricorso risulti parimenti inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato in relazione all'effettivo presupposto applicativo, che risulta in concreto alla base della confisca di prevenzione.
11. Deve al riguardo preliminarmente osservarsi, per doverosa chiarezza, che la Corte costituzionale nell'ampia analisi dedicata al tema ha in primo luogo segnalato l'esigenza di «eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto di tassatività sostanziale, relativa al thema pro bandum, e quello di cosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova. Mentre il primo attiene al rispetto del principio di legalità al metro dei parametri già sopra richiamati, inteso quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile a differenti parametri costituzionali e convenzionali - tra cui, in particolare, il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo" ai sensi, assieme, dell'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU - i quali, seppur di fondamentale importanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale del sistema delle misure di prevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in esame».
Di seguito, dopo aver rilevato che la giurisprudenza di legittimità si era nel tempo confrontata con l'esigenza di desumere dalla norma di riferimento presupposti applicativi tassativi e specifici, la Corte costituzionale ha riconosciuto come l'assetto interpretativo fosse in concreto idoneo. (-1 Ha in particolare rilevato che «La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con í proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato.
Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura. Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.
Ai fini dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale di tali requisiti dovrà naturalmente aggiungersi la valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno - in conformità all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di cui si è poc'anzi dato conto (al punto 10.3) - essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare.
Dal momento che, secondo quanto autorevolmente affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la necessità della correlazione temporale in parola «discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880), l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare».Su tali basi è stato rilevato, alla luce della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, che l'interpretazione tassativizzante si fonda riassuntivamente sul riscontro di «delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo» (così Sez. 2, n. 33641 del 13/10/2020, Sabatelli, Rv. 279970, cit., nonché Sez. 2, n. 27263 del 16/4/2019, Germanò, Rv. 275827).
12. Ma se questo è il parametro di valutazione della base legale di una misura di prevenzione applicata in relazione all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, è agevole rimarcare come nel caso di specie fosse stato applicato proprio l'orientamento restrittivo e tassativizzante, fatto proprio dalla Corte costituzionale. E' sufficiente al riguardo considerare la sentenza n. 11846 del 19/1/2018, con cui la Corte di cassazione, Seconda Sezione, ha rigettato il ricorso di Vincenzo Oliveri. In tale sentenza si è esaminato il rapporto con la sentenza De Tommaso e si è dato conto dell'esigenza di un'interpretazione tassativa.
In tale prospettiva si è posta in evidenza la «realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto; la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento); la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare. Date queste coordinate, in ordine alla tipologia di condotte rilevanti a fini social preventivi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato anche quali connotati dovrà assumere la pericolosità per poter rilevare a fini dell'applicazione della misura di prevenzione, essendo necessario che le dette condotte illecite • siano poste in essere in modo non episodico ma cronologicamente apprezzabile.
E' necessario cioè evidenziare una sorta di "iter esistenziale" non avente chiaramente le caratteristiche di cui all'art. 4 lett a) legge citata, ma che comunque connoti in modo significativo Io stile di vita del soggetto che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi. Tali attività delittuose devono consentire una produzione di reddito illecito idoneo anche parzialmente a sostentare il proposto ed eventualmente anche il suo nucleo familiare ove esistente.
Occorre quindi una continuità nell'illecito e nel reddito prodotto con espulsione dal novero delle valutazioni rilevanti ai fini della pericolosità generica, di tutto ciò che assuma le caratteristiche di sporadicità e occasionalità». Esaminato quindi il tema delle fonti probatorie, che peraltro, contrariamente a quanto assunto nel motivo di ricorso, non può costituire oggetto di vaglio in questa sede, alla luce dei rilievo della stessa Corte costituzionale, la Corte di cassazione ha proseguito osservando che la Corte d'appello aveva ben recepito l'insegnamento della Corte di legittimità in materia, sottolineando, da un lato, «l'autonomia della valutazione del giudice della prevenzione, rispetto l'accertamento svolto in sede penale (Sez. 1 n 7585/2014, rv. 259672), dall'altro la rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità, delle sentenze di proscioglimento per estinzione del reato dovuta a prescrizione che possono assumere rilevanza nel giudizio di prevenzione laddove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia ricavabile in via autonoma dagli atti (Sez. 1, 31209/2015, Scagliarini , rv., 264320); ed ha ritenuto il precedente citato ( che la difesa ed il Procuratore generale vorrebbero allineato sulle proprie posizioni), perfettamente sovrapponibile al caso esaminato posto che il proposto 01/veri Vincenzo, risultava essere stato condannato in primo grado nel proc. n. 214/95, per il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte dirette e l'IVA e poi prosciolto in appello per intervenuta prescrizione e risultava in molti altri processi, tutti specificamente esaminati, prosciolto in primo grado per estinzione del reato dovuta a prescrizione o archiviato per effetto del decorso del tempo potendosi ricavare da tali vicende, un giudizio prognostico di pericolosità in ragione della sistematicità e serialità del ricorso reiterato alle truffe ed alla falsa fatturazione, sempre ritenuta costituente delitto, che ha comportato risparmi di imposta e proventi notevoli poi reinvestiti nell'attività produttiva che riceveva esponenziale sviluppo dall'attività delittuosa posta in essere».
Ha quindi concluso la Corte di cassazione che «alla luce di tali elementi appaiono superabili le considerazioni svolte dalle parti, circa la carenza del requisito di pericolosità per mancanza di una condanna o di un accertamento definitivo per delitto doloso, atteso che il soggetto proposto non solo risulta essere stato condannato in primo grado nel proc.n. 214/95, e poi prosciolto per prescrizione , ma risulta essersi dedicato al delitto come pratica comune di vita per periodi assai significativi, sicchè il giudizio di pericolosità giustificativo della misura lungi dall'apparire sprovvisto di dati fattuali certi, è risultato ancorato a condotte rivelatrici della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine economico perchè poste in essere abitualmente ed al fine di ricavarne il provento per il proprio sostentamento.
La pronuncia si pone perfettamente in linea anche con gli arresti giurisprudenziali citati dai ricorrenti ( Sez. 5 del 6/12/2016 , Malara e Sez. 6 del 21/9/2017, D' Alessandro) posto che nelle sentenze citate non si esclude affatto che condotte di evasione fiscale possano essere incluse nel novero delle condotte sintomatiche di pericolosità generica, quanto piuttosto si sottolinea, in relazione alle diverse fattispecie di cui al D.L.vo 74/2000, che venga effettuato un positivo accertamento di tali condotte fraudolente specificando che esse ben possono far ritenere che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente considerati, determinandosi quella sorta di tendenziale confusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria che sta alla base del principio affermato da Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260244 nonché, per l'evasione contributiva, da Sez. 1 sent. n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256450). La Corte d'appello nel caso di specie, recependo tale insegnamento, ha evidenziato la sussistenza di reiterate condotte fraudolente e di falsa fatturazione che al di là degli esiti processuali, spesso legati al decorso del tempo, in quanto oggettivamente riscontrate, sono state legittimamente poste a base del giudizio di pericolosità sociale trattandosi proprio di quelle condotte ex art. 640 bis c.p. e 2 Divo 74/2000 che, in quanto reiterate, sono significative ai fini del giudizio di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 lett.
a) e b) D.Lvo 159/2011». Si tratta di valutazione che dà conto dei parametri specifici e tassativi indicati dalla Corte costituzione, senza che, a fronte di ciò, la richiesta originaria e il ricorso si confrontino con la reale trama della motivazione che ha condotto all'applicazione della misura di prevenzione, essendo stati dedotti e in questa sede ribaditi profili irrilevanti e comunque smentiti dalla sentenza di rigetto della Corte di cassazione ed essendo stata omessa la reale denuncia della mancanza dei presupposti tassativi evocati dalla Corte costituzionale.
13. Su tali basi, risultando non rilevante nella specie il contrasto interpretativo in materia di procedura applicabile e dunque non occorrendo rimettere la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, può dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento