Sentenza — n. 29839/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAntonino Sortino ricorre avverso l'ordinanza in data 2/2/2021 con la quale il Tribunale di Brescia ha, in sede di appello cautelare, confermato quella del GUP dei Tribunaie ai Esrescia dei 2iji2/202i che aveva respinto i'istanza di modifica del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29839/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1. Questa stessa Sezione, con sentenza n. 17366/21 pronunciata il 17/3/2021, ha annullato senza rinvio l'ordinanza n. 661/20 emessa nei confronti dell'attuale ricorrente dal Tribunale di Brescia in data 5/1/2021, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia aveva respinto la richiesta di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, era stata applicata a Antonino Sortino la misura di massimo rigore in ordine al reato di cui all'art. 322, secondo comma, cod. pen. per il quale egli risulta attualmente imputato e condannato in primo grado.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sortino Antonino, nato a Riesi il 28/1/1955 avverso l'ordinanza del 2/2/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Stefano Mogini; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore Avvocato Andrea Cavaliere, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Antonino Sortino ricorre avverso l'ordinanza in data 2/2/2021 con la quale il Tribunale di Brescia ha, in sede di appello cautelare, confermato quella del GUP dei Tribunaie ai Esrescia dei 2iji2/202i che aveva respinto i'istanza di modifica del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente.
2. Il 3/7/2020 il Gip del Tribunale di Brescia aveva convalidato l'arresto del ricorrente per ii reato di cui airart. 322, comma 2, cod. pen. e gii aveva appiicato la misura cautelare della custodia in carcere. Tale misura era stata sostituita dal Tribunale della libertà in sede di appello cautelare con quella degli arresti domiciliari in Casalecchio di Reno, ritenendosi che la collocazione dell'imputato in un ambiente geograficamente lontano dal contesto dei fatti contestati, con divieto di contatto coi familiari conviventi, avrebbe potuto soddisfare le ritenute esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen..
Con sentenza pronunciata in data 17/11/2020 ad esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Brescia condannava il ricorrente per i fatti a lui contestati alla pena di due anni e due mesi di reclusione. Il 16/12/2020 il ricorrente chiedeva la modifica del luogo di esecuzione degli arresti donniciliari, sottolineando l'intervenuta recisione con gli ambienti criminali di riferimento, le esigenze di ricongiungimento familiare e le condizioni di salute della sorella dello stesso ricorrente, presso la cui abitazione egli si trovava cautelarmente ristretto.
Tuttavia, il giorno successivo, 17/12/2021, il P.M. chiedeva ex art. 299 cod. proc. pen. la sostituzione della misura in essere con quella della custodia in carcere. Valorizzava al riguardo gli esiti di intercettazioni telefoniche dalle quali sarebbe risultato che il ricorrente aveva in plurime occasioni violato le prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari, chiamando al telefono (utilizzando una nuova utenza telefonica e l'applicativo Whatsapp) la moglie, coindagata in altro procedimento per reati fiscali, cercando di concordare versioni collimanti circa i fatti contestati in quel procedimento e dandole indicazioni in ordine a futuri incontri con altri soggetti coinvolti nelle stesse condotte illecite.
Il GUP respingeva entrambe le istanze. Avverso tale decisione Sortino interponeva appello cautelare, ribadendo il contenuto tranquillizzante del suo interrogatorio ed escludendo che le conversazioni telefoniche da lui intrattenute con la moglie potessero avere carattere illecito o essere finalizzate all'inquinamento delle prove, sicché le intercettazioni in esame sarebbero state inidonee sia a giustificare il ripristino della misura cautelare di maggior rigore, sia a negare la possibilità per il Sortino di riprendere la coabitazione coniugale.
Con ordinanza in data 5/1/2021 il Tribunale di Brescia ha ritenuto aggravate le esigenze cautelari sulla base dei contatti telefonici intercorsi tra il ricorrente e la moglie ed na sostituito ia cautela domiciliare con quella in carcere. Richiamate testualmente le considerazioni svolte nel provvedimento da ultimo citato, il Tribunale ha ribadito il proprio giudizio di aggravamento del rischio cautelare e ha ritenuto che l'invocata modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciiiari sarebbe stata -inadeguata a prevenire ii rischio di recidiva -, poiché avrebbe permesso i contatti del ricorrente con la moglie, coinvolta nell'attività illecita del primo.3.
Il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine ai concreti elementi dedotti e documentati dalla difesa come significativi di assenza di carattere illecito delle conversazioni telefoniche intercettate e della loro finalizzazione all'inquinamento probatorio; elementi consistenti in una serie di e-mail che spiegano il contenuto, del tutto lecito, delle telefonate e la cui lettura - unitamente a quella del verbale dì interrogatorio reso al PM il 2/12/2020 nell'ambito del procedimento che vede il ricorrente coindagato con la moglie - rende evidente come non vi sia stato alcun tentativo di inquinamento probatorio o di riallacciare i contatti con ambienti criminali.
Inoltre, il ricorrente e la moglie sono stati autorizzati ad avere colloqui in carcere prima che la misura cautelare di maggior rigore fosse sostituita con quella degli arresti domiciliari. Appare pertanto illogico ritenere l'attuale, concreta sussistenza del rischio di inquinamento probatorio in relazione ai rapporti tra i coniugi coindagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa stessa Sezione, con sentenza n. 17366/21 pronunciata il 17/3/2021, ha annullato senza rinvio l'ordinanza n. 661/20 emessa nei confronti dell'attuale ricorrente dal Tribunale di Brescia in data 5/1/2021, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia aveva respinto la richiesta di sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, era stata applicata a Antonino Sortino la misura di massimo rigore in ordine al reato di cui all'art. 322, secondo comma, cod. pen. per il quale egli risulta attualmente imputato e condannato in primo grado.
L'appena citata sentenza di questa Corte osserva, in particolare, che l'aggravamento della misura cautelare è stato disposto sull'assunto che Sortino abbia violato le prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciiiari impostagli dallo stesso Tribunale di Brescia il 13 ottobre 2020 all'atto della sostituzione della misura di massimo rigore in precedenza applicatagli e che il Giudice dell'udienza preliminare ha rifiutato di convertire nuovamente in custodia in carcere, respingendo la ricniesta dei PU0011C0 Ministero cne allegava proprio il verificarsi di quella violazione.
Questa Sezione ha peraltro ritenuto, con articolata motivazione che qui si intende richiamata, che l'obiettiva imprecisione sui termini del divieto di contatto imposto all'indagato a corredo degli arresti domiciliari sia tale da inficiare daiie fondamenta ia congruità cieiie argomentazioni contenute neiForciinanza impugnata, poiché non è logicamente sostenibile ritenere sussistenti gravi violazioni del regime detentivo domiciliare, fino a reputarle espressione di "un atteggiamento di ribellione alle regole e all'ordinamento, oltre che di assoluta carenza di capacità di autocontrollo e contenimento" (pag. 3 dell'ordinanza in quella sede impugnata), se, come nel caso in esame, di quel regime non si siano indicati con esattezza termini contenutistici e prescrizioni accessorie.
Sicché l'impossibilità di stabilire con certezza gli esatti termini del divieto asseritamente violato dall'imputato comporta la correlata impossibilità di ritenere sussistenti i presupposti per l'aggravamento della misura in atto e ciò a prescindere dal contenuto intrinseco delle intercettate conversazioni intercorse con il coniuge - eventualmente rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. - e la conseguente necessità di annullare senza rinvio l'ordinanza sottoposta ad esame in quella sede. 1.2. Il descritto esito di annullamento senza rinvio colpisce dunque in modo completo e irreversibile proprio l'ordinanza la cui motivazione il Tribunale ha testualmente richiamato nel provvedimento impugnato allorché ha ribadito il proprio giudizio di aggravamento del rischio cautelare e ha ritenuto che l'invocata modifica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari sarebbe stata "inadeguata a prevenire il rischio di recidiva", poiché avrebbe permesso i contatti del ricorrente con la moglie, coinvolta nell'attività illecita del primo. 1.3.
Si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia affinché, tenuto conto di quanto precede, proceda a nuovo giudizio sui punti e profili critici segnalati, anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dal ricorrente, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le indicate lacune e discrasie della motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7,