Sentenza — n. 29838/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Milano, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Rispoli Raffaele, ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione e tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art 416- bis.1 cod. pen. per avere in concorso con altri, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza di Rispoli Vincenzo, fratello dell'indagato, alla locale di ndrangheta di Legnano - Lonate- Pozzuolo, collegata, insieme ad altre, alla locale di Cirò, costretto tale Matteo Molinari, legale rappresentante della società SMR Ecologia s.r.I., gestore dell'impianto di trattamento rifiuti sito a La Guzza (Como), a corrispondere diverse utilità consistenti nell'assunzione di Giovanni Lillo, genero di Rispoli Vincenzo, e di Frustillo Daniele e nella dazione a questi di una serie di somme di denaro, nonché nella dazione allo stesso Rispoli Raffaele della somma di euro 1000 in quanto "aveva bisogno di soldi".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 627 cod. proc. pen, art. 210 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29838/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dunque, secondo il Tribunale, Molinari, rispetto ai fatti oggetto del processo, assume la veste di persona informata dei fatti, con conseguente non necessità che le dichiarazioni rese sia valutate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Ha aggiunto il Tribunale che, pur volendo ritenere che nella specie le dichiarazioni del Molinari debbano essere valutate ai sensi della norma richiamata, nondimeno il c.d. riscontro non dovrebbe avere valenza di prova autonoma e che nella specie le dichiarazioni sarebbero sufficientemente riscontrate.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rispoli Raffaele, nato a San Giorgio su Legnano il 02/04/1966 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 10/12/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito l'avv. Giambattista Colombo, difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Milano, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Rispoli Raffaele, ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione e tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art 416- bis.1 cod. pen. per avere in concorso con altri, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza di Rispoli Vincenzo, fratello dell'indagato, alla locale di ndrangheta di Legnano - Lonate- Pozzuolo, collegata, insieme ad altre, alla locale di Cirò, costretto tale Matteo Molinari, legale rappresentante della società SMR Ecologia s.r.I., gestore dell'impianto di trattamento rifiuti sito a La Guzza (Como), a corrispondere diverse utilità consistenti nell'assunzione di Giovanni Lillo, genero di Rispoli Vincenzo, e di Frustillo Daniele e nella dazione a questi di una serie di somme di denaro, nonché nella dazione allo stesso Rispoli Raffaele della somma di euro 1000 in quanto "aveva bisogno di soldi".
In particolare, Rispoli Raffaele, fratello di Rispoli Vincenzo e persona ritenuta di estrema fiducia di questi, avrebbe coordinato a controllato presso la società l'operato di tale Frustillo Raffaele, che era stato assunto a titolo di ricompensa per l'interessamento mostrato a seguito di una rapina subita dal fratello di Molinari Matteo e che avrebbe garantito a questi sicurezza personale. La tesi accusatoria è che Molinari sarebbe stato vittima di estorsione continuata, atteso che nella "sua" società si sarebbe ingerita in modo rilevante la criminalità organizzata, attraverso il referente Frustillo Daniele, che, oltre ad influire sulle scelte aziendali, avrebbe dato vita ad un sistema di soccorso e sostegno, realizzato attraverso continue richieste di denaro ed altre utilità.
L'annullamento da parte della Corte di cassazione della precedente ordinanza che aveva confermato il titolo cautelare genetico era stato disposto sul presupposto che i gravi indizi di colpevolezza fossero derivati dalle dichiarazioni dello stesso Molinari Matteo che, oltre a rendere dichiarazioni autoaccusatorie in ordine alla propria gestione illegale dei rifiuti, aveva accusato anche Vincenzo Rispoli, Daniele Frustillo e Vincenzo Lillo in ordine alle richieste ed ai condizionamenti subiti. Secondo la Corte, le dichiarazioni di Molinari sarebbero state contraddittorie perché da quanto riferito sarebbe stato attribuito a Frustillo un doppio ruolo incompatibile: questi, da una parte, sarebbe stata la persona che aveva esasperato Molinari con le sue richieste e la sue ingerenze al punto da indurre lo stesso Molinari a tentare di liberarsene cercando aiuto nell'odierno ricorrente, e, dall'altra, la persona a cui proprio Molinari si sarebbe rivolto dopo aver ricevuto la richiesta di denaro dal Rispoli.
Sotto altro profilo, secondo la Corte, le dichiarazioni del collaboratore sarebbero state non adeguatamente riscontrate. Il Tribunale ha confermato il titolo custodiale affermando: - quanto al primo rilievo, che:
a) la contraddizione rilevata dalla Corte sarebbe in realtà non tale perché i rapporti tra Molinari, Frustillo e Rispoli dovrebbero inquadrarsi nel loro sviluppo storico ed ambientale, in ragione del ruolo ricoperto da Frustillo - da subito presentatosi come un soggetto di elevata caratura criminale- che si era inserito nel tempo nella attività economica di Molinari, rendendosi indispensabile per la prosecuzione dell'attività;
b) anche in altre occasioni precedenti Molinari aveva tentato di "liberarsi" di Frustillo, per le stringenti richieste di questi, attraverso altri interlocutori, per poi tornare ad accompagnarsi con lo stesso;-quanto al secondo rilievo, che a Molinari, nella qualità di partecipe all'associazione finalizzata al traffico di rifiuti e persona offesa del reato di estorsione, non potrebbe essere attribuita la veste di indagato in procedimento connesso o probatoriamente collegato a quello per cui si procede, ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. perché i fatti fra cui vi sarebbe interferenza si collocherebbero in contesti spazio temporali diversi e rispetto ad essi gli accertamenti reciproci sarebbero sostanzialmente ininfluenti, atteso che la prova dalla partecipazione al reato associativo non rileverebbe sulla prova del fatto estorsivo.
Dunque, secondo il Tribunale, Molinari, rispetto ai fatti oggetto del processo, assume la veste di persona informata dei fatti, con conseguente non necessità che le dichiarazioni rese sia valutate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Ha aggiunto il Tribunale che, pur volendo ritenere che nella specie le dichiarazioni del Molinari debbano essere valutate ai sensi della norma richiamata, nondimeno il c.d. riscontro non dovrebbe avere valenza di prova autonoma e che nella specie le dichiarazioni sarebbero sufficientemente riscontrate.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e difetto di motivazione. Il tema attiene ai profili contradditori da cui sarebbero inficiate le dichiarazioni di Molinari e che, si assume, non avrebbero potuto essere spiegati solo facendo riferimento alle altre vicende che avrebbero interessato lo stesso Molinari, Frustillo e gli altri soggetti (Romanella, Manerba); in tal senso si rivisita il contenuto della ordinanza impugnata anche sotto ulteriori passaggi motivazionali valorizzati nel ricorso per cassazione presentato avverso la prima ordinanza del Tribunale del riesame.
Si rivisita anche il tema dei riscontri che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbero attinenti al fatto reato e neppure avrebbero valenza individualizzante. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari, alla concretezza e all'attualità del pericolo di recidiva, alla adeguatezza della misura. Rispoli è un incensurato ed il pericolo di recidiva sarebbe stato fatto derivare dalla gravità della condotta e dalla nuova carcerazione del fratello Vincenzo, ma non sarebbe stato considerato che non vi sarebbe nessun elemento comprovante la vicinanza tra l'indagato e il fratello; né sarebbe stato motivato perché le esigenze cautelari non potrebbero essere soddisfatte con la misura degli arresti domiciliari CONSIDERATO IN DIRITTO1.11 ricorso è nel complesso infondato.
2. Il primo motivo è, in parte, inammissibile, in parte, infondato. Il motivo è inammissibile quanto al tema dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie di Molinari ed alla veste giuridica del dichiarante. Il Tribunale con una motivazione adeguata ha chiarito perché la posizione del dichiarante nella specie non sia quella di soggetto indagato di reato connesso o probatoriamente collegato a quello per cui si procede; si è spiegato perché Molinari, rispetto al reato per cui si procede, non sia un soggetto coinvolto nei fatti e, dunque, perché le dichiarazioni in questione non siano sottoposte al criteri di valutazione previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Sul punto il ricorso è assolutamente silente, avendo il ricorrente costruito il motivo di ricorso come se il Tribunale non avesse spiegato perché lo status del dichiarante non sia riconducibile all'art. 210 cod. proc. pen., limitandosi a riproporre questioni relative alla "chiamata" in reità.
3. Sotto altro profilo, il motivo è infondato quanto alla valutazione della attendibilità del dichiarato e dei profili di contraddittorietà che la Corte di cassazione aveva segnalato. Il Tribunale, come detto, ha spiegato in maniera non manifestamente illogica perché le dichiarazioni di Molinari non siano contraddittorie quanto al tema del rapporto con Frustillo, ove si consideri l'evoluzione del rapporto che con questi era stato instaurato e si era sviluppato nel tempo: sul punto, il motivo di ricorso è, da una parte, aspecifico perché non si confronta con la motivazione, e, dall'altra, è finalizzato a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine ai significato dei singoli elementi fattuali ovvero a riproporre questioni sulle quali nulla aveva segnalato la Corte di cassazione con la sentenza di annullamento.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.
è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948;
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
4. È inammissibile perché aspecifico anche il secondo motivo di ricorso Rispetto ad una motivazione congrua con cui il Tribunale ha spiegato come, nonostante lo stato di incensuratezza, vi sia il concreto ed attuale pericolo di recidiva e come la misura disposta sia adeguata in ragione della inesistenza di elementi volti a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la cui esistenza non è stata nemmeno contestata, e tenuto conto della valenza della intera ricostruzione accusatoria, nulla di specifico è stato dedotto. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art