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Sentenza — n. 29837/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29837/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29837/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Strazzullo Paolo, nato a Roma il 07/09/1973 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova il 21/12/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29837/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo il Tribunale di fatto già escluso la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio dal momento che ha espressamente affermato la sussistenza della sola esigenza di cui all'art. 274, lett.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali osservanza del segreto professionale cancellazione dall'albo avvocati sospensione dei lavori ostacoli tecnici deduzione delle spese professionali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Strazzullo Paolo, nato a Roma il 07/09/1973 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova il 21/12/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Genova ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui non è stata revocata la misura cautelare interdittiva della sospensione per dodici mesi dell'attività professionale disposta nei confronti di Strazzullo Paolo, responsabile tecnico presso la Direzione 1 tronco Genova di Austostrade per l'Italia (Aspi). Strazzullo, in concorso con l'amministratore delegato della società e con altri dirigenti, avrebbe commesso frode nella esecuzione della convenzione conclusa il 18.10.2007 tra ASPI e lo Stato italiano e, in particolare, nell'adempimento degli obblighi contrattuali facendo così mancare cose necessarie al pubblico servizio.

Secondo l'imputazione provvisoria, l'indagato sarebbe stato coobbligato a gestire la rete viaria autostradale in sicurezza ed a provvedere al risanamento acustico secondo il piano previsto dalla citata convenzione e tuttavia, dopo aver appreso che le barriere antirumore realizzate dall'ASPI nella rete di competenza del 1 Tronco erano state progettate e costruite in modo errato e contrario alle norme sulla buona costruzione, che le stesse non erano in grado di sopportare l'azione del vento ed erano perciò a rischio ribaltamento e che in diverse occasioni si erano davvero ribaltate sulla strada, avrebbe proseguito la gestione delle strade in concessione occultando fraudolentemente allo Stato ed agli organi ispettivi l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e, in particolare, l'errore di progetto, l'inidoneità e la pericolosità delle barriere stesse.

Ciò sarebbe stato fatto per evitare le ingenti spese che la immediata sostituzione delle barriere con opere adeguate e, più in generale, il ripristino delle condizioni di sicurezza, avrebbero comportato. In tal modo sarebbero stati violati fraudolentemente gli obblighi derivanti dalla convenzione e al tempo stesso sarebbe stata posta in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Paolo Strazzullo articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto persistente rischio di recidiva. L'indagato da111.7.2020 non lavorerebbe più come manager presso la sede Aspi di Roma, essendo stato distaccato presso la Società Italiana per Azioni per il traforo del Monte Bianco (SITMB), come direttore del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE- TMB). Il GEIE sarebbe un organismo di diritto comunitario, costituito dalla SITMB, partecipata al 51% da ASPI, e da ATMB (società concessionaria per la costruzione e la gestione del tunnel stradale sotto il Monte Bianco) e dotato di propria personalità giuridica.

Aspi controllerebbe solo il 25,5% del gruppo presso cui l'indagato svolge le sue mansioni direttive e la posizione di lavoro dell'indagato non gli consentirebbe alcuna autonomia decisionale perché farebbe parte di un comitato di direzione, cioè di un organo collegiale, composto da tre direttori, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto. Sulla base di tale presupposto, si aggiunge, il pericolo di recidiva non sarebbe concreto ed attuale e sarebbe errata la valutazione del Tribunale secondo cui Strazzullo, seppur preposto ad altra realtà aziendale, continuerebbe a svolgere la sua attività all'interno del gruppo ASPI a livello apicale; né, si argomenta, sarebbe condivisibile l'assunto la tesi del Tribunale secondo cui non rileverebbe la natura collegiale dell'organo presso il quale l'indagato presta la propria opera.2.2.

Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione quanto al rischio di inquinamento probatorio. Al di là di espressioni generiche contenute nella ordinanza di rigetto, non sarebbero stati indicati gli elementi concreti da cui far derivare il pericolo in questione. 2.3. È stata depositata una memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente le argomentazioni poste a fondamento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, il Tribunale con una motivazione puntuale e coerente con la documentazione prodotta dalla stessa difesa, ha chiarito, quanto al pericolo di recidiva, che:

a) l'indagato è stato distaccato da Aspi presso la Società italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco con il ruolo di direttore di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE- TMB);

b) il GEIE- TMB ha per oggetto il compito di assicurare la manutenzione e la gestione del Traforo e provvede alla gestione della sicurezza delle opere in concessione (art. 2 par 2.2. del contratto prodotto in cui si precisa che il raggruppamento assicura la responsabilità di tutti i lavori di manutenzione, di grandi riparazioni e delle migliorie necessarie del tunnel";

c) dunque l'indagato continua ad esercitare a livello apicale funzioni in materia di sicurezza e gestione del rischio del tutto sovrapponibili a quelle che esercitava in Aspi al momento in cui si verificarono i fatti per cui si procede;

d) non assume decisiva valenza la circostanza, valorizzata in chiave difensiva, per cui l'indagato svolgerebbe le sua funzioni nell'ambito di un organo collegiale, atteso che anche in Aspi i fatti per cui si procede si sarebbero verificati nell'ambito di organizzazioni complesse e con condotte plurisoggettive.

3. La giurisprudenza di questa Corte in più occasioni ha avuto modo dì affermare che il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato di reati contro la pubblica amministrazione non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla "mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio, commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta" (Sez. 6, n. 1963 del 16/12/2009, Rotondo).

Si richiede in questi casi che la validità di tale principio sia rapportata al caso concreto, in cui il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata sia reso probabile da una "permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso" (Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020 Carletti, Rv. 278338; Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, De Pietro, Rv. 256223;

Sez. 6, n. 22377 del 10/03/2004, Pierri). Nella specie, il Tribunale si è puntualmente attenuto a questi principi, formulando al riguardo una coerente e logica motivazione, in cui si è messo in evidenza come la cessata carica ricoperta in Aspi non abbia fatto venire meno il pericolo di recidiva, dal momento che l'indagato continua a svolgere funzioni che ben potrebbero consentirgli di reiterare la commissione di reati dello stesso genere di quelli, obiettivamente gravi, per cui si procede.

4. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo il Tribunale di fatto già escluso la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio dal momento che ha espressamente affermato la sussistenza della sola esigenza di cui all'art. 274, lett.

c) cod. proc. pen.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al