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Sentenza — n. 29836/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29836/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29836/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale della libertà di Genova ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Donferri Mitelli Michele, ritenuto gravemente indiziato dei reati di frode aggravata in pubbliche forniture e di attentato alla sicurezza dei trasporti. L'indagato, nella qualità di responsabile della direzione maintenance ed investimenti di Austostrade per l'Italia (Aspi), avrebbe, in concorso con l'amministratore delegato della società e con altri dirigenti, commesso frode nella esecuzione della convenzione conclusa il 18.10.2007 tra ASPI e lo Stato italiano e, in particolare, nell'adempimento degli obblighi contrattuali ivi previsti, facendo mancare cose necessarie al pubblico servizio.

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29836/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò sarebbe stato fatto per evitare le ingenti spese che la immediata sostituzione delle barriere con opere adeguate e, più in generale, il ripristino delle condizioni di sicurezza, avrebbero comportato. In tal modo sarebbero stati violati fraudolentemente gli obblighi derivanti dalla convenzione e al tempo stesso posto in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra.

Parole chiave

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reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici reati contro le pubbliche comunicazioni grave intralcio alla circolazione reati contro i doveri d'ufficio e professionali reticenza dolosa dei difetti reato di pericolo

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
art. 275 cod. proc. pen
o sulla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., in quanto si tratta di cause di illegittimità inidonee a fondare il diritto di cui all'art.
art. 314 cod. proc. pen
pen., in quanto si tratta di cause di illegittimità inidonee a fondare il diritto di cui all'art. 314 cod. proc. pen., stante la tassatività della formulazione della norma citata, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Donferri Mitelli Michele, nato a Roma 1'01/06/1963 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova il 02/12/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; uditi gli avv.ti Luca Siriotti e Giorgio Perroni, difensori dell'indagato, che hanno concluso insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della libertà di Genova ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Donferri Mitelli Michele, ritenuto gravemente indiziato dei reati di frode aggravata in pubbliche forniture e di attentato alla sicurezza dei trasporti. L'indagato, nella qualità di responsabile della direzione maintenance ed investimenti di Austostrade per l'Italia (Aspi), avrebbe, in concorso con l'amministratore delegato della società e con altri dirigenti, commesso frode nella esecuzione della convenzione conclusa il 18.10.2007 tra ASPI e lo Stato italiano e, in particolare, nell'adempimento degli obblighi contrattuali ivi previsti, facendo mancare cose necessarie al pubblico servizio.

Donferri sarebbe stato coobbligato a gestire la rete viaria autostradale in sicurezza ed a provvedere al risanamento acustico secondo il piano previsto dalla citata convenzione e, tuttavia, dopo aver appreso che le barriere antirumore realizzate dall'ASPI nella rete di competenza del 1 Tronco erano state progettate e costruite in modo errato e contrario alle norme sulla buona costruzione, che le stesse non erano in grado di sopportare l'azione del vento ed erano perciò a rischio ribaltarnento e che in diverse occasioni si erano davvero ribaltate sulla strada, avrebbe proseguito la gestione delle strade in concessione occultando fraudolentemente allo Stato ed agli organi ispettivi l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e, in particolare, l'errore di progetto, l'inidoneità e la pericolosità delle barriere stesse.

Ciò sarebbe stato fatto per evitare le ingenti spese che la immediata sostituzione delle barriere con opere adeguate e, più in generale, il ripristino delle condizioni di sicurezza, avrebbero comportato. In tal modo sarebbero stati violati fraudolentemente gli obblighi derivanti dalla convenzione e al tempo stesso posto in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando tre motivi.

1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in tema di competenza territoriale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio. 2.4. Sono pervenuti motivi nuovi con cui si rappresenta che il 9/02/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha sostituito nei riguardi del ricorrente la misura degli arresti domiciliari con quella della interdizione per dodici mesi dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese nonché dall'esercizio di attività professionali legate in qualsiasi modo alla sicurezza stradale e dei trasporti; in tal senso si argomenta sulla persistenza dell'interesse a ricorrere. Sotto altro profilo si riprendono e si sviluppano ulteriormente il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per sopravenuta carenza di interesse.2. Le Sezioni unite hanno chiarito in materia cautelare che l'interesse dell'indagato all'impugnazione permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento incidentale "de libertate", la misura della custodia cautelare in carcere sia sostituita con quella del divieto di dimora, sempre che l'applicazione dell'originaria misura possa costituire per l'interessato presupposto del diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234268). Corollario di tale principio è che l'interesse all'impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione o la sostituzione della misura cautelare non permane quando l'impugnazione, come nel caso di specie, è diretta ad ottenere una decisione solo sulla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. o sulla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., in quanto si tratta di cause di illegittimità inidonee a fondare il diritto di cui all'art. 314 cod. proc. pen., stante la tassatività della formulazione della norma citata, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt. 273 e 289 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Salvatore, Rv. 267909;

Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013, Rubino, Rv. 256497; Sez. 6, n. 9943 del 15/11/2006, dep. 2007, Campodonico, Rv. 235886; Sez. 6, n. 37894, del 26/05/2004, Torriglia; Sez. 5, n. 4091 del 09/12/1993,Lazzarini).

3. Ne deriva l'inamnnissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a cui non consegue la condanna alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.