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Sentenza — n. 29834/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29834/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29834/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Dbibih Mohamed ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa il 28 febbraio 2014 dal Tribunale di Livorno, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di 10 mesi di reclusione per il reato di evasione, commesso nel pomeriggio del 12 febbraio 2014, assolvendolo per l'evasione commessa alle 19.40 dello stesso giorno per mancanza di dolo. Con unico motivo deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29834/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv. 279676). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento ed in ragione dei profili di colpa ravvisabili anche a versare la somma, determinata in via equitativa, in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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momento del reato rinvio del dibattimento riduzione della pena aiuto all'evasione di detenuti termine calcolato a ore esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dbibih Mohamed, nato in Marocco il 17/04/1990 avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. , che ha concluso per

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Dbibih Mohamed ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa il 28 febbraio 2014 dal Tribunale di Livorno, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di 10 mesi di reclusione per il reato di evasione, commesso nel pomeriggio del 12 febbraio 2014, assolvendolo per l'evasione commessa alle 19.40 dello stesso giorno per mancanza di dolo. Con unico motivo deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Eccepisce la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, rilevando l'errore commesso dalla Corte di appello nel ritenere che il primo giudice avesse distinto la condotta in due momenti, mentre il Tribunale aveva assolto l'imputato dall'unico reato contestato ovvero l'evasione dalle 19.20 alle 19.40 e lo aveva condannato per un fatto nuovo- la presunta evasione pomeridiana-, mai contestato all'imputato. Su tale fatto, che secondo il giudice emergerebbe dagli atti, la difesa non è stata posta in grado di argomentare, essendone venuta a conoscenza solo con la pronuncia del dispositivo e con la lettura della motivazione, che riguarda due condotte distinte.

L'imputato è stato quindi, condannato per un fatto diverso da quello per il quale era stato rinviato a giudizio, rispetto al quale non è stato posto in condizione di difendersi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo e già motivatamente disatteso in sentenza per insussistenza della denunciata violazione di legge. Per consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e altri, Rv. 216430 - 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602-01), dovendo escludersi la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955 - 01).

Muovendo dalla descrizione del fatto contenuto nel capo di imputazione e dalla considerazione che il processo si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato ovvero allo stato degli atti depositati e noti alla difesa dell'imputato, risulta che al Dbibih, sottoposto alla detenzione domiciliare con possibilità di restare fuori dall'abitazione dalle ore 6.30 alle 19.10 per frequentare un istituto scolastico, si contesta di avere ritardato il rientro di oltre dieci minuti e di essersi in seguito allontanato dal domicilio senza motivo per recarsi presso il commissariato di Piombino, affermando di non voler più rientrare a casa.Risulta pertanto, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, che la condotta descritta si articola in due fasi, riguardando la prima fase il ritardato rientro nel luogo di detenzione alle 19.20 anziché alle ore 19.10, come da autorizzazione, e un successivo allontanamento delle ore 19.40 per recarsi presso i CC, manifestando l'intento di non rientrare più a casa.

Ne deriva che, indipendentemente dalla mancata contestazione formale di una pluralità di fatti, in concreto l'accusa contempla due distinti episodi di evasione, partitamente esaminati, giudicati e definiti con esito diverso. Ed infatti, l'affermazione di responsabilità è stata confermata solo per il primo episodio, concretizzatosi nel ritardato rientro presso l'abitazione, accertato dagli operanti e verificatosi solo su sollecitazione della madre dell'imputato, che, da ulteriori accertamenti, risultava aver frequentato la scuola solo al mattino, disertando le lezioni pomeridiane e non rientrando entro l'orario prescritto in totale violazione dell'autorizzazione concessa.

A fronte di tali elementi deve ritenersi del tutto corretta la valutazione dei giudici di merito, in linea con i principi affermati da questa Corte secondo i quali integra il reato di evasione la violazione delle prescrizioni previste per il regime della detenzione domiciliare, al quale non è applicabile il regime previsto per la semilibertà, che prevede un periodo di "assenza tollerata", quantificato in dodici ore, entro il quale la sanzione prevista in caso di ritardato rientro in istituto non è di natura penale ma solo disciplinare (Sez. 6, n. 8156 del 29/02/2012, P.m. in proc.

Nardino, Rv. 252433-01; Sez. 6, n. 48547 del 21/10/2009, Pitorri, Rv. 245533-01). La Corte di appello ha ritenuto parimenti corretta la valutazione del primo giudice relativamente al secondo episodio di evasione, commesso nella stessa serata, dopo una breve permanenza presso l'abitazione, dalla quale il ricorrente si allontanava per recarsi presso il commissariato: da tale reato l'imputato è stato assolto, ma l'evasione è stata correttamente ravvisata, atteso che, a fronte di plurimi accertamenti dell'allontanamento dal luogo di detenzione relativamente al medesimo arco temporale, sussiste pluralità di reati solo ove sia provato che l'imputato, dopo ogni singolo allontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura cautelare era in esecuzione, interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte degli organi di vigilanza (Sez. 6, n. 14401 del 05/11/2020, dep. 2021, Fieschi, Rv. 280879-01;

Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv. 279676). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento ed in ragione dei profili di colpa ravvisabili anche a versare la somma, determinata in via equitativa, in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am