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Sentenza — n. 29832/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29832/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29832/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 luglio 2020 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che condannava Claudio Ruffino per il reato di peculato continuato per essersi appropriato - quale capo squadra esperto in servizio presso l'ufficio autorimessa di raccordo del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino - di litri 2.518,41 di gasolio destinato all'alimentazione degli automezzi di servizio, riconoscendogli la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e, conseguentemente, riducendo ad anni due di reclusione la pena irrogatagli, con la conferma nel resto dalla decisione impugnata.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 29832/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti in sede di legittimità, atteso che le doglianze ivi prospettate mirano ad accreditare una diversa e alternativa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in punto di fatto all'iter argomentativo tracciato nella sentenza impugnata, dalla cui disamina, di contro, emerge una congrua ed esaustiva risposta ai rilievi difensivi, avendo la Corte distrettuale offerto, con motivazione logicamente adeguata, piena giustificazione dell'epilogo decisorio cui è pervenuta all'esito di un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques traente truffa in materia di credito reato economico contraffazione di merci imposta sui carburanti

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 640 cod. pen., eventualmente aggravato ex art.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposta da Ruffino Claudio, nato il 31/01/1959 a Avigliana avverso la sentenza del 16/07/2020 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto la declaratoria di rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2020 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che condannava Claudio Ruffino per il reato di peculato continuato per essersi appropriato - quale capo squadra esperto in servizio presso l'ufficio autorimessa di raccordo del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino - di litri 2.518,41 di gasolio destinato all'alimentazione degli automezzi di servizio, riconoscendogli la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e, conseguentemente, riducendo ad anni due di reclusione la pena irrogatagli, con la conferma nel resto dalla decisione impugnata.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 640 cod. pen., eventualmente aggravato ex art. 61, n. 9, cod. pen., atteso che l'imputato aveva nella sua disponibilità una carta ("Fuel card") non assimilabile ad una carta di credito ovvero ad un bancomat, che poteva utilizzare solo per l'acquisto del carburante e soltanto presso i distributori convenzionati, tanto che l'appropriazione del danaro avveniva dichiarando di aver effettuato un rifornimento maggiore rispetto a quello effettivamente operato, con la successiva suddivisione della differenza tra il distributore di benzina e lo stesso Ruffino, che provvedeva ad una sovrafatturazione indicando nella scheda carburante dei litri in più, quale artifizio necessario per ottenere l'erogazione del denaro ed impossessarsene.

3. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 aprile 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti in sede di legittimità, atteso che le doglianze ivi prospettate mirano ad accreditare una diversa e alternativa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in punto di fatto all'iter argomentativo tracciato nella sentenza impugnata, dalla cui disamina, di contro, emerge una congrua ed esaustiva risposta ai rilievi difensivi, avendo la Corte distrettuale offerto, con motivazione logicamente adeguata, piena giustificazione dell'epilogo decisorio cui è pervenuta all'esito di un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali.

2. In ordine ai richiamati profili di doglianza, invero, la Corte distrettuale ha illustrato le condivise emergenze del quadro probatorio già delineato nella prima decisione ed ha posto in rilievo, con argomenti immuni da vizi rilevanti nel giudizio di legittimità, i dirimenti elementi di fatto qui di seguito indicati:

a) che l'appropriazione del denaro della pubblica amministrazione è avvenuta in ragione della piena disponibilità, da parte dell'imputato, di una "card" (dotata di codice "pin" personale) che per ragioni di ufficio lo legittimava al prelievo diretto dei fondi destinati alle spese di rifornimento del carburante dei mezzi in uso presso il distaccamento della città ove svolgeva le sue funzioni;

b) che proprio in forza della disponibilità dei fondi dell'amministrazione di cui era dipendente egli utilizzava la carta per pagare i rifornimenti presso i distributori autorizzati, attraverso prelievi direttamente effettuati dalle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza, facendo figurare, d'intesa con l'operatore del distributore utilizzato, un rifornimento maggiore di quello effettivo per lucrare in denaro parte della differenza tra il valore del carburante effettivamente acquistato e quello apparentemente erogato e pagato a mezzo della predetta carta;

c) che, pertanto, l'imputato, nel momento in cui utilizzava la carta attraverso quel modus operandi, determinava una parziale, illecita, erogazione di somme di denaro d'importo corrispondente alla quantità dei litri di carburante in eccedenza, delle quali indebitamente si appropriavano egli stesso e, in parte, il terzo che di volta in volta se ne rendeva complice. L'attività successiva alla consumazione del reato di peculato, diretta a far apparire un quantitativo di carburante acquistato (e quindi di spesa sostenuta) maggiore di quello effettivo, costituisce una condotta finalizzata ad occultare il reato, già consumato, di impossessamento del denaro della pubblica amministrazione di cui l'agente aveva la giuridica disponibilità.

La sentenza impugnata, in definitiva, ha fatto buon governo del criterio differenziale al riguardo tracciato da questa Suprema Corte, secondo cui il reato di truffa aggravata è configurabile solo nella diversa ipotesi in cui il pubblico agente, non avendo il possesso del bene di cui intende appropriarsi, se la procuri fraudolentemente facendo ricorso ad artifici o raggiri (ex multis v. Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282): l'attività diretta a far figurare che il carburante oggetto dell'attività di rifornimento fosse di quantità maggiore rispetto alla realtà dei fatti era finalizzata, invero, ad occultare all'amministrazione l'intervenuta appropriazione, la quale, pertanto, come puntualmente rilevato dai Giudici di merito, avrebbe potuto essere senz'altro attuata a prescindere da tale attività di successiva "copertura".

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Con