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Sentenza — n. 29831/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29831/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29831/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 11 novembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, che condannava Alessandro Salvati alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Milano il 13 novembre 2013.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 29831/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 maggio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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agenti di polizia minaccia contro le autorità impedimento di un atto dell'autorità fermo di polizia illecita violenza sabotaggio

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Con sentenza del 11 novembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, che condannava Alessandro Salvati alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Milano il 13 novembre 2013.
art. 133 cod. pen
Con un terzo motivo, infine, si deducono vizi analoghi ex art. 133 cod. pen., in ragione della eccessività della pena irrogata all'imputato.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposta da Salvati Alessandro, nato il 04/02/1972 a Milano avverso la sentenza del 11/11/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto la declaratoria di rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11 novembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, che condannava Alessandro Salvati alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Milano il 13 novembre 2013.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo vizi della motivazione in relazione alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato de quo, difettando nel caso di specie la messa in atto di una effettiva "forza oppositiva" sorretta da una precisa volontà di ostacolare o impedire l'intervento del pubblico ufficiale, tenuto conto del fatto che l'azione posta in essere dall'imputato, limitatosi istintivamente ad una mera "esitazione" nel conformarsi alla richiesta dell'agente della Polizia di Stato, in conseguenza del dubbio che la presenza sua e di altre persone all'interno dell'abitazione di Denis Sarro non fosse permessa, è stata dettata unicamente da uno stato di smarrimento ed agitazione prodottosi al momento del controllo svolto dalla Polizia per l'accertamento della violazione del divieto di frequentazione di pregiudicati imposto al Sarro, senza che il mero frapporsi tra l'agente Meli e le altre persone presenti nel bagno di quell'abitazione possa configurare il reato di resistenza.

L'imputato, infatti, legato da vincoli di amicizia al Sarro, nella cui abitazione casualmente si trovava, non ha inteso agevolarne in alcun modo l'allontanamento, né ha ritenuto di minacciare gli operanti, avuto riguardo alla paura e all'agitazione del momento, anche per la consapevolezza che la situazione dell'amico andava complicandosi. 2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'erroneo diniego delle invocate attenuanti generiche, per la non particolare gravità del fatto e in considerazione della circostanza che l'imputato è gravato da un solo precedente penale. 2.2.

Con un terzo motivo, infine, si deducono vizi analoghi ex art. 133 cod. pen., in ragione della eccessività della pena irrogata all'imputato.

3. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 maggio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti in sede di legittimità, atteso che le doglianze ivi prospettate mirano ad accreditare una diversa e alternativa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in punto di fatto all'iter argomentativo tracciato nella sentenza impugnata, dalla cui disamina, di contro, emerge una congrua ed esaustiva risposta ai rilievi difensivi, avendo la Corte distrettuale offerto, con motivazione logicamente adeguata, piena giustificazione dell'epilogo decisorio cui è pervenuta all'esito di un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali.

2. In ordine ai richiamati profili di doglianza, invero, la Corte distrettuale ha illustrato le condivise emergenze del quadro probatorio già delineato nella prima decisione ed ha posto in rilievo, con argomenti immuni da vizi rilevanti nel giudizio di legittimità, i dirimenti elementi di fatto qui di seguito indicati:

a) che la resistenza opposta dall'imputato all'intervento operato dagli agenti della Polizia di Stato, intenti ad effettuare un controllo presso l'abitazione di Denis Sarro, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., ha direttamente ostacolato l'espletamento dell'atto di ufficio, sia nel frapporsi fisicamente dinanzi alla porta del bagno dell'abitazione al fine di ritardare l'ingresso degli agenti che intendevano verificare se all'interno vi fossero altre persone (in violazione della prescrizione di non accompagnarsi a soggetti pregiudicati, al predetto Sarro imposta con la menzionata misura di prevenzione personale), sia nel consentire allo stesso Sarro di sottrarsi al controllo di polizia fuggendo dall'appartamento;

b) che l'imputato, infatti, chiamato per nome dallo stesso Sarro all'atto del controllo, uscì dal bagno richiudendo la porta alle sue spalle per impedire agli agenti operanti di accertare che al suo interno vi erano altre tre persone, tutte pregiudicate, e per consentire al predetto di allontanarsi dall'abitazione (come in effetti poi avvenuto), cercando in tutti i modi di distrarre l'agente di Polizia, anche parandoglisi di fronte, in modo da renderne difficoltoso il controllo sia sull'identità di coloro che frequentavano l'abitazione del Sarro, sia sul comportamento da costui tenuto;

c) che l'imputato, inoltre, ebbe a proferire frasi minacciose verso gli operanti sia durante il trasferimento in Questura, sia una volta giunto presso i relativi uffici, ove affermava, fra l'altro, che si sarebbe procurato delle lesioni per poi addebitarne la responsabilità agli stessi operanti. Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 5147 del 16/01/2014, Picco, Rv. 258631), secondo cui integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento - anche implicito, purchè percepibile ex adverso - volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle residue doglianze, avendo la Corte distrettuale correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una condivisa, rispetto a quella già operata dal primo Giudice, valutazione di merito riguardo alla gravità delle plurime azioni violente e minacciose dall'imputato poste in essere al fine di ostacolare in concreto l'attività d'ufficio degli operanti, alla gravità del precedente penale a carico e all'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato: valutazioni discrezionali, queste, coerentemente esposte e come tali non assoggettabili a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa, o alternativa, e come tale non consentita rivalutazione della sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell'invocato beneficio, ovvero una diversa determinazione dell'entità della pena irrogata.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d'altronde, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (v. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2021 I