Sentenza — n. 29830/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 8 gennaio 2021 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Tribunale di Ragusa in data 10 dicembre 2018, che condannava Giuseppe Sanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in Ragusa il 14 febbraio 2014, per essersi allontanato dalla propria abitazione, ove si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Sentenza — n. 29830/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 maggio 2021, il difensore, Avv. Biagio Giudice, ha formulato le sue conclusioni insistendo nell'accoglimento dei motivi.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposta da Sanna Giuseppe, nato il 02/06/1980 a Augusta avverso la sentenza del 08/01/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Annicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Biagio Giudice, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 8 gennaio 2021 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Tribunale di Ragusa in data 10 dicembre 2018, che condannava Giuseppe Sanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso in Ragusa il 14 febbraio 2014, per essersi allontanato dalla propria abitazione, ove si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo vizi della motivazione in relazione alla configurabilità dell'elemento psicologico del reato, avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto generiche ed inconferenti le giustificazioni fornite dall'imputato in merito all'assunzione di tranquillanti e allo stato di agitazione psicofisica, attestato da una certificazione del locale nosocomio. 2.1. Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 23, comma 4, d.l. 19 novembre 2020, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per avere la difesa trasmesso alla Corte d'appello in data 4 gennaio 2021, a mezzo p.e.c., un documento del SER.T. del 21 maggio 2019, non inserito agli atti del fascicolo processuale e dalla predetta Corte non valutato, ove si certificava il fatto che l'imputato soffre, da alcuni anni, di un "disturbo da attacchi di panico", ciò che potrebbe confermare le sue dichiarazioni in merito all'assunzione di tranquillanti.
3. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 maggio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 maggio 2021, il difensore, Avv. Biagio Giudice, ha formulato le sue conclusioni insistendo nell'accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle doglianze ivi prospettate, avendo la sentenza impugnata congruamente ed esaustivamente illustrato le ragioni giustificative del percorso decisorio sulla cui base ha preso in esame e disatteso le analoghe obiezioni mosse in sede di gravame, in questa Sede finanche riproposte senza sviluppare un confronto criticamente orientato a confutare in maniera puntuale e specifica il complesso delle argomentazioni linearmente esposte nella motivazione del provvedimento impugnato.
2. In ordine ai richiamati profili di doglianza, invero, la Corte distrettuale ha posto in rilievo, con argomenti immuni da vizi rilevanti nel giudizio di legittimità, i dirimenti elementi di fatto qui di seguito indicati:
a) che gli agenti di Polizia giudiziaria operanti effettuarono, in occasione del controllo svolto il 14 febbraio 2014, ripetuti passaggi nell'abitazione dell'imputato, azionando ogni volta il citofono per circa 20/30 secondi senza ricevere alcuna risposta dal Sanna, che colà avrebbe dovuto trovarsi in stato di detenzione cautelare;
b) che nessuna autorizzazione egli aveva ottenuto per allontanarsi dal luogo ove era ristretto;
c) che nessuna prova è stata offerta a sostegno di ipotizzati guasti al campanello ovvero del fatto che l'imputato fosse, all'atto del controllo, sottoposto a calmanti, o, tanto meno, in stato di narcolessia. La documentazione relativa ai colloqui dall'imputato intrattenuti presso il SER.T. è stata motivatamente ritenuta irrilevante dai Giudici di merito, così come quella attestante la sua presentazione in stato di agitazione psicomotoria presso il locale nosocomio, verificatasi un mese dopo i fatti oggetto del giudizio e in assenza di alcuna prescrizione farmacologica.
La doglianza dal ricorrente prospettata in questa Sede riguardo all'omesso esame del nuovo documento del SER.T. inviato telematicannente alla Cancelleria della Corte distrettuale secondo la richiamata previsione normativa è, per un verso, del tutto irrilevante, là dove fa riferimento al fatto che l'imputato è soggetto ad attacchi di panico (circostanza, questa, priva di significatività rispetto al fatto contestato di non essere stato presente nell'abitazione allorché i Carabinieri effettuarono il controllo di rito e alla giustificazione, addotta in sede di merito, di non aver sentito il campanello per essersi addormentato), per altro verso inammissibile, sia perché incentrata su una produzione non consentita in ragione della natura del rito prescelto, sia perché aspecifica, là dove non precisa quali sarebbero i profili di decisività rispetto al complesso delle inequivoche emergenze probatorie poste a fondamento del giudizio di responsabilità.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis