Sentenza — n. 29829/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6976 del 4 dicembre 2018 - 13 febbraio 2019, in parziale riforma della decisione di condanna assunta in primo grado dal Tribunale di Firenze in data 5 dicembre 2013, ha riconosciuto agli imputati Luigi Finizio e Vittorio Fiume Pugliese l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ritenendola equivalente alla contestata aggravante e confermando nel resto la prima decisione, con la quale, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla predetta aggravante ed esclusa per entrambi la recidiva a fini sanzionatori, veniva irrogata ai predetti imputati la pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di truffa aggravata di cui agli artt. 110, 640, comma 2, n. 2, cod. pen., commesso in Firenze il 20 marzo 2010,.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29829/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine al ricorso proposto dal Fiume Pugliese deve preliminarmente escludersi la configurabilità dell'ipotizzata violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., avendo la sentenza rescindente affidato al giudice di appello la rivalutazione del solo profilo attinente alla concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. alla luce del principio di diritto ivi affermato in ordine alla natura "polivalente" del fattore relativo alla tenuità del danno, in quanto valorizzabile sia ai fini della concessione delle attenuanti generiche sia ai fini della concessione della predetta attenuante specifica, senza investire sotto alcun profilo le forme del bilanciamento oggetto del conseguente giudizio di comparazione.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Finizio Luigi, nato il 20/01/1969 a Napoli;
2. Fiume Pugliese Vittorio, nato il 08/05/1959 a Napoli avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione del Consigliere, Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal Fiume Pugliese e la declaratoria di inammissibilità di quello proposto dal Finizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6976 del 4 dicembre 2018 - 13 febbraio 2019, in parziale riforma della decisione di condanna assunta in primo grado dal Tribunale di Firenze in data 5 dicembre 2013, ha riconosciuto agli imputati Luigi Finizio e Vittorio Fiume Pugliese l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ritenendola equivalente alla contestata aggravante e confermando nel resto la prima decisione, con la quale, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla predetta aggravante ed esclusa per entrambi la recidiva a fini sanzionatori, veniva irrogata ai predetti imputati la pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di truffa aggravata di cui agli artt. 110, 640, comma 2, n. 2, cod. pen., commesso in Firenze il 20 marzo 2010,.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Lugi Finizio, deducendo vizi di manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e al giudizio di equivalenza con la contestata aggravante, per avere la Corte distrettuale solo formalmente riconosciuto l'esistenza della predetta attenuante, mantenendo invariato l'esito del giudizio di comparazione pur in presenza di due circostanze attenuanti a fronte di una sola aggravante: una valutazione, questa, che la sentenza impugnata avrebbe svolto in maniera astratta e generica, lasciando immutata la pena finale, senza alcun riferimento al danno immediato e diretto derivante dalla condotta degli imputati, nonostante le indicazioni al riguardo dettate nella sentenza rescindente. Dagli atti d'indagine, infatti, risultavano un solo episodio - denunciato dalla persona offesa Marco Greco - e il rinvenimento, a seguito di perquisizione personale e sequestro, della somma di nove euro indosso al Finizio.
3. Nell'interesse di Vittorio Fiume Pugliese è stato altresì proposto ricorso dal difensore di fiducia, che ha dedotto la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze, sul rilievo che la sentenza impugnata, pur riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ne avrebbe eluso gli effetti sul piano del trattamento sanzionatorio, confermando il giudizio di mera equivalenza già espresso con riguardo alle sole circostanze attenuanti generiche, benchè la sentenza rescindente avesse invitato il Giudice del rinvio a considerare non la complessiva somma eventualmente percepita da tutte le persone indotte in errore in conseguenza della condotta criminosa - somma che nel caso di specie, peraltro, è rimasta ignota nella sua entità, essendo stato identificato ed escusso un solo soggetto passivo del reato - quanto invece le somme ricavate da ciascuno dei soggetti indotti in errore.
4. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 aprile 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Fiume Pugliese e la declaratoria di inammissibilità di quello proposto dal Finizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito indicate.
2. In ordine al ricorso proposto dal Fiume Pugliese deve preliminarmente escludersi la configurabilità dell'ipotizzata violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., avendo la sentenza rescindente affidato al giudice di appello la rivalutazione del solo profilo attinente alla concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. alla luce del principio di diritto ivi affermato in ordine alla natura "polivalente" del fattore relativo alla tenuità del danno, in quanto valorizzabile sia ai fini della concessione delle attenuanti generiche sia ai fini della concessione della predetta attenuante specifica, senza investire sotto alcun profilo le forme del bilanciamento oggetto del conseguente giudizio di comparazione.
3. Ciò posto, deve rilevarsi come, per entrambi i ricorsi, la sentenza emessa nel giudizio rescissorio si sia pienamente attenuta alle richiamate indicazioni dettate da questa Suprema Corte, per un verso riconoscendo ed applicando anche l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cit., per altro verso mantenendo invariato, motivatamente, l'esito del giudizio di equivalenza sulla base di un congruo - e in questa Sede non contestabile, perché immune dai vizi logico-giuridici ivi utilmente deducibili - apprezzamento discrezionale di merito incentrato su una globale valutazione della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, che ha portato la Corte distrettuale a considerare non solo il modesto valore delle singole condotte truffaldine - ossia il prezzo corrisposto da ciascuno degli utenti per un singolo parcheggio abusivo - ma anche il non irrilevante danno complessivamente procurato, attraverso le particolari modalità di realizzazione del reato de quo, alla società dall'ente pubblico delegata alla riscossione dei parcheggi, in ciò richiamando e facendo proprie le argomentazioni svolte dal primo Giudice in relazione alle, affatto esigue, somme di denaro rinvenute in possesso degli imputati al momento del controllo svolto dalla Polizia.
Circostanze di fatto, quelle or ora indicate, sulla cui base la Corte d'appello ha coerentemente escluso la possibilità di pervenire ad una riduzione della pena all'esito del relativo giudizio di comparazione. Giova richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato, come nel caso di specie verificatosi, da un'adeguata motivazione (ex multis v.
Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712).
4. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 maggio 2021 Il Consigliere estensor