Sentenza — n. 29827/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 luglio 2020 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava Emanuele Salvatore Miraglia alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen., previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata ed infra-quinquennale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 102 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29827/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, infatti, l'istanza di rinvio per il legittimo impedimento sopra indicato, benchè ritualmente documentata e tempestivamente comunicata dal difensore nella ricorrenza di tutte le condizioni poste dall'art. 420-ter, comma 5, cit., è stata rigettata sulla base dell'erroneo assunto che il concomitante impegno prospettato non integrasse i presupposti del legittimo impedimento, senza applicare la regula iuris al riguardo stabilita da questa Corte.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Miraglia Emanuele Salvatore, nato il 03/07/1967 a Caltanissetta avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 09/07/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Calogero Montante, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 luglio 2020 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava Emanuele Salvatore Miraglia alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen., previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata ed infra-quinquennale.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge ex artt. 429, comma 1, lett. f), 601, commi 1 e 6, cod. proc. pen. e vizi della motivazione in ordine alla nullità della notifica del decreto di differimento dall'udienza del 14 maggio 2020 a quella del 9 luglio 2020, per avere la Cancelleria della Corte di appello comunicato via p.e.c. al difensore il rinvio del procedimento senza indicarne tuttavia il numero, né altri dati concernenti l'esatta identificazione dell'imputato, l'ora ed il luogo in cui l'udienza avrebbe dovuto esser celebrata, sicchè il decreto di citazione dovrebbe considerarsi nullo per la mancanza o l'insufficiente indicazione dei requisiti previsti dall'art. 429 cit. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano analoghi vizi ai sensi degli artt. 420-ter, comma 5, 178, lett.
c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale depositata dal difensore il 7 luglio 2020, in vista dell'udienza che avrebbe dovuto tenersi dinanzi alla Corte di appello in data 9 luglio 2020, ove si rappresentava lo svolgimento in atto delle sue funzioni di vice procuratore onorario nell'ufficio di collaborazione istituito all'interno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, come da attestazione rilasciata dalla segreteria della stessa Procura in data 9 luglio 2020, pervenuta in pari data alla predetta Corte distrettuale, che ne aveva richiesto la trasmissione.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 aprile 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 5 maggio 2021 il difensore, Avv. Calogero Montante, ha rassegnato le sue conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e ne determina l'accoglimento con effetto logicamente assorbente rispetto alla residua doglianza difensiva, non avendo la Corte d'appello fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 2083 del 12/11/2018, dep. 2019, Ginevra, Rv. 275303; v., inoltre, con riferimento alla funzione di giudice onorario di Tribunale, Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549), secondo cui il concomitante impegno del difensore nell'esercizio della funzione di vice-procuratore onorario può essere assimilato all'impegno professionale in altro procedimento, a condizione che lo stesso presenti i requisiti per costituire legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., essendo necessario che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l'impossibilità nel concomitante impegno di natura pubblica di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione, nonchè l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., nel processo di cui si chiede il rinvio.
Nel caso in esame, infatti, l'istanza di rinvio per il legittimo impedimento sopra indicato, benchè ritualmente documentata e tempestivamente comunicata dal difensore nella ricorrenza di tutte le condizioni poste dall'art. 420-ter, comma 5, cit., è stata rigettata sulla base dell'erroneo assunto che il concomitante impegno prospettato non integrasse i presupposti del legittimo impedimento, senza applicare la regula iuris al riguardo stabilita da questa Corte.
2. S'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello in dispositivo indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 11 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr Gaetano D A .icis Gior