Sentenza — n. 29826/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava Francesco Catanese responsabile del reato di cui all'art. 388, terzo comma e quarto comma, cod. pen., irrogandogli la pena di un mese di reclusione ed euro 100,00 di multa, otre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, per avere sottratto o comunque deteriorato un veicolo di sua proprietà, sottoposto a pignoramento in esecuzione di una sentenza (n. 399/2010) del Tribunale di Termini Imerese ed affidato alla sua custodia con verbale del 6 maggio 2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 388 cod. pen; Sentenza — n. 29826/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 aprile 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore, Avv. Luigi Spinosa, ha rassegnato le sue conclusioni, trasmesse alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 maggio 2021, chiedendo l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sentenza impugnata.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Catanese Francesco, nato il 26/07/1960 a Cefalù avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Luigi Spinosa, che ha chiesto accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava Francesco Catanese responsabile del reato di cui all'art. 388, terzo comma e quarto comma, cod. pen., irrogandogli la pena di un mese di reclusione ed euro 100,00 di multa, otre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, per avere sottratto o comunque deteriorato un veicolo di sua proprietà, sottoposto a pignoramento in esecuzione di una sentenza (n. 399/2010) del Tribunale di Termini Imerese ed affidato alla sua custodia con verbale del 6 maggio 2014.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità di cui agli artt. 120, 124 cod. pen., 336 ss. cod. proc., sul duplice assunto che dalla lettura dell'esposto sottoscritto dal denunciante, Giovanni Portera, in data 11 luglio 2014 non sarebbe rinvenibile alcuna traccia della volontà di procedere per i fatti che ne costituivano l'oggetto e che alcuna manifestazione di volontà in tal senso potrebbe correttamente ricavarsi ex post da un atto di querela del 6 marzo 2015, riguardante fatti solo successivi alla data di accertamento indicata nell'imputazione. 2.1.
Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in relazione alla configurabilità della contestata condotta delittuosa, sul rilievo che la Corte distrettuale non avrebbe accertato l'effettiva sottrazione ovvero il deterioramento del mezzo oggetto del pignoramento, ma si sarebbe limitata a valorizzare il mero dato formale relativo alla differenza chilometrica (superiore di 373 km.) tra il momento del pignoramento e quello in cui venne effettuato, in data 11 luglio 2014, il relativo controllo. La stesura del verbale di pignoramento, peraltro, è stata effettuata in un luogo diverso da quello in cui i beni dovevano essere custoditi, tanto che il custode è stato autorizzato a trasportare le cose pignorate in altro luogo, con la conseguenza che la rilevata discrasia non sarebbe, almeno in parte, riconducibile all'ipotizzata violazione dell'art. 388 cod. pen.: aspetto, questo, privo di adeguata valutazione da parte dei Giudici di merito.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 aprile 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore, Avv. Luigi Spinosa, ha rassegnato le sue conclusioni, trasmesse alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 maggio 2021, chiedendo l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione dei motivi, avendo la sentenza impugnata congruamente ed esaustivamente illustrato le ragioni giustificative del percorso decisorio attraverso cui ha preso in esame e disatteso le analoghe censure mosse in sede di gravame, dal ricorrente qui reiterate senza sviluppare un confronto criticamente volto a confutare in maniera puntuale e specifica il complesso delle argomentazioni esposte nella motivazione della sentenza impugnata.
2. Nel condividere integralmente le conclusioni cui è pervenuta la prima decisione, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto la sussistenza dei presupposti della condizione di procedibilità, osservando come già nell'atto presentato ai Carabinieri di Cefalù in data 11 luglio 2014 la persona offesa Giovanni Portera aveva chiaramente esposto il fatto che l'imputato utilizzava il predetto veicolo nonostante il vincolo derivante dall'intervenuto pignoramento, con il conseguente obbligo di custodia del bene su di lui incombente e l'ingiunzione di astenersi da qualunque diretto a sottrarlo alla garanzia del credito, manifestando la volontà che si procedesse nei suoi confronti per i fatti ivi rappresentati.
Ai fini della validità di una querela, infatti, non è necessario l'uso di formule sacramentali, sufficienti dovendosi ritenere la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (ex multis v. Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439). Al richiamato atto di denuncia, poi, ne faceva seguito un altro, compilato dallo stesso Portera in data 6 marzo 2015 e formalmente denominato "querela", con il quale la persona offesa esponeva i medesimi fatti perpetrati in prosecuzione dal Catanese.
In relazione alla condotta addebitata, ricostruita la vicenda storico-fattuale sulla base di un lineare e coerente apprezzamento delle evidenze probatorie in motivazione richiamate, la Corte distrettuale ha preso in esame e confutato le su esposte obiezioni difensive, ponendo in evidenza il dirimente dato oggettivo rappresentato dall'ampio e reiterato uso del mezzo (con la rilevante differenza di 373 km. risultante dalla misurazione effettuata a soli due mesi dal sequestro), nonostante il vincolo giudizialmente appostovi per impedirne anche la mera amotio, Priva di qualsiasi connotazione di decisività ai fini della esclusione dei presupposti di configurabilità del reato in esame deve infine ritenersi la - genericamente prospettata - circostanza di fatto secondo cui la stesura del verbale di pignoramento è stata effettuata in un luogo diverso da quello in cui i beni dovevano esser custoditi, ove si consideri che, in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento si realizza anche con la mera "amotio" della "res", quando la stessa sia ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante (Sez. 6, n. 17397 del 27/02/2012, Tomasich, Rv. 252500;
Sez. 6, n. 27999 del 18/06/2014, Ingoglia, Rv. 261902).
3. Sulla base delle considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso