Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29825/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29825/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29825/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 7 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, rideterminando in anni due e mesi due di reclusione la pena irrogata a Claudio Fanara per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2), commessi in Capaci il 20 ottobre 2019, revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, con la conferma nel resto della decisione impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 29825/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Valutazioni discrezionali, queste, coerentemente esposte e come tali non assoggettabili a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa, o alternativa, e come tale non consentita rivalutazione della sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell'invocato beneficio, ovvero una diversa determinazione dell'entità della pena complessivamente irrogata.

Parole chiave

Generato dall'IA
difesa penale rinuncia al dibattimento orale circostanza attenuante reati contro la tranquillità pubblica calciatore professionista ripudiazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
d) dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fanara Claudio, nato il 08/09/1989 a Palermo avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 07/10/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, rideterminando in anni due e mesi due di reclusione la pena irrogata a Claudio Fanara per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2), commessi in Capaci il 20 ottobre 2019, revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, con la conferma nel resto della decisione impugnata.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non risultando in atti l'evidenza di un pericolo per la pubblica incolumità, atteso che la semplice fuga o il mero divincolarsi senza usare violenza al compimento dell'atto non integrano il reato de quo. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in relazione al diniego delle invocate attenuanti generiche e al conseguente giudizio di bilanciamento, avuto riguardo alla confessione resa dall'imputato ed al suo positivo comportamento processuale. 2.2.

Con un terzo motivo si censura la mancata esclusione della recidiva, la cui sussistenza è stata riconosciuta sulla base dei soli precedenti penali, senza tener conto del comportamento osservato dall'imputato al momento del fatto e in sede processuale, dove ha ammesso la sua responsabilità. 2.3. Con un quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di determinazione della pena base - fissata in misura eccessiva - e di applicazione degli aumenti conseguentemente operati a titolo di recidiva e di continuazione, la cui entità non è stata dai Giudici di merito congruamente motivata.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 aprile 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione dei motivi, avendo la sentenza impugnata congruamente ed esaustivamente illustrato le ragioni giustificative del percorso decisorio attraverso cui ha preso in esame e disatteso le analoghe censure difensive mosse in sede di gravame, dal ricorrente qui reiterate senza sviluppare un confronto criticamente volto a confutare in maniera puntuale e specifica il complesso delle argomentazioni esposte nella motivazione della sentenza impugnata.2. Nel condividere integralmente le conclusioni cui è pervenuta la prima decisione, la Corte distrettuale ha richiamato la non contestata dinamica dei fatti descritta nella prima decisione e le correlate emergenze del quadro probatorio, ponendo in evidenza i dirimenti elementi di fatto qui di seguito indicati:

a) che, nonostante l'intimazione dell'alt da parte dei militari operanti, l'imputato non arrestava la marcia dell'autovettura da lui guidata, dandosi alla fuga ad alta velocità con una serie di manovre azzardate e pericolose per le vie del centro cittadino, poste in essere allo scopo di sottrarsi al servizio di controllo stradale;

b) che in tal modo egli costringeva gli operanti ad effettuare un pericoloso inseguimento nel centro abitato, mettendo a rischio l'incolumità propria e degli altri utenti della strada;

c) che, dopo aver abbandonato la propria autovettura ancora accesa, l'imputato si dava alla fuga a piedi e, prima di far perdere le sue tracce, veniva ripreso da un sistema di videosorveglianza mentre lanciava in aria tre involucri di alluminio contenenti hashish ed un altro involucro a sua volta contenente grammi 0,94 di cocaina. Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251; Sez. 6, n. 4391 del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765), secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada.

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle residue doglianze mosse in punto di dosimetria della pena, aumento apportato per la continuazione con il reato di cui al capo 1), mancata esclusione della contestata recidiva e diniego delle invocate attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale puntualmente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento discrezionale, incentrato su una valutazione di merito che ha complessivamente tenuto conto:

a) delle gravi modalità di realizzazione della condotta dall'imputato posta in essere al fine di ostacolare in concreto l'attività d'ufficio degli operanti;

b) dei numerosi, ed anche specifici, precedenti penali a carico, motivatamente ritenuti sintomatici di una reiterazione indicativa di una maggiore capacità criminale ai sensi dell'art. 99, quarto comma, seconda parte, cod. pen.;

c) dell'esigenza di adeguamento del trattamento sanzionatorio alla condotta complessivamente tenuta dall'imputato, sulla base di un contenuto aumento di pena operato in relazione alla ulteriore fattispecie delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.;

d) dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Valutazioni discrezionali, queste, coerentemente esposte e come tali non assoggettabili a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa, o alternativa, e come tale non consentita rivalutazione della sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione dell'invocato beneficio, ovvero una diversa determinazione dell'entità della pena complessivamente irrogata.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, d'altronde, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli, come avvenuto nel caso in esame, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (v. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

4. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2021 Il Consigliere