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Sentenza — n. 29823/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29823/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29823/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 luglio 2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella del Tribunale di Bergamo in data 18 aprile 2019, con cui è stata affermata la penale responsabilità di Andrea David Oldrati in ordine ai reati di cui agli artt.368 e 483 cod. pen. Ha presentato ricorso Oldrati tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla condanna per falso ideologico. A fronte del tenore dell'imputazione e dei rilievi del primo Giudice, la Corte aveva ravvisato il reato non tanto nel certificato di esecuzione dei lavori bensì nell'invio della PEC del 30 maggio 2016, con cui si segnalava la falsità delle sottoscrizioni risultanti dai documenti inviati da Amboni ai fini dell'ottenimento della certificazione SOA. In particolare la Corte aveva reputato che l'atto pubblico dovesse ravvisarsi nel conseguente accertamento operato da SOA, che su quella base aveva escluso i presupposti per il rilascio dell'attestazione.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen; Sentenza — n. 29823/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò conduce ad escludere con riguardo alla produzione di falsi certificati di esecuzione lavori il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. Ma a questo punto altrettanto deve dirsi per ciò che attiene alla comunicazione inviata a mezzo PEC dal ricorrente in data 30 maggio 2016, nella quale si segnalava da parte dell'Oldrati la falsità delle firme apposte sui certificati inviati dalla ditta richiedente. Tale comunicazione era parimenti destinata ad inserirsi nel procedimento, quale oggetto delle verifiche demandate alla società attestatrice, senza che peraltro alla stessa potesse attribuirsi valenza di per sé fidefaciente, quale contenuto di un atto pubblico.

Parole chiave

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denuncia mendace uso di false generalità inchiesta per falsità atti sviamento della giustizia pseudonimo falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
Il difensore ha invocato nel corso del processo a sostegno dell'assunto relativo all'insussistenza del contestato delitto di cui all'art. 483 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Oldrati Andrea David, nato il 04/04/1967 nella Confederazione Elvetica Svizzera Avverso la sentenza del 09/07/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udito la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Emilio Gueli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 luglio 2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella del Tribunale di Bergamo in data 18 aprile 2019, con cui è stata affermata la penale responsabilità di Andrea David Oldrati in ordine ai reati di cui agli artt.368 e 483 cod. pen.

2. Ha presentato ricorso Oldrati tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla condanna per falso ideologico. A fronte del tenore dell'imputazione e dei rilievi del primo Giudice, la Corte aveva ravvisato il reato non tanto nel certificato di esecuzione dei lavori bensì nell'invio della PEC del 30 maggio 2016, con cui si segnalava la falsità delle sottoscrizioni risultanti dai documenti inviati da Amboni ai fini dell'ottenimento della certificazione SOA. In particolare la Corte aveva reputato che l'atto pubblico dovesse ravvisarsi nel conseguente accertamento operato da SOA, che su quella base aveva escluso i presupposti per il rilascio dell'attestazione.

Ma nell'imputazione non vi era alcun riferimento ad atti redatti da SOA, pur trattandosi di elementi costitutivi del reato. Conseguentemente o ci si basava sull'imputazione e si doveva prendere atto dell'insussistenza dei presupposti del reato o doveva rilevarsi il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.521 e 522 cod. proc. pen. con riguardo al delitto di calunnia. A fronte di un'imputazione in cui si addebitava al ricorrente di aver simulato a carico di Amboni tracce del reato di cui all'art. 483 cod. pen., la Corte, stravolgendo il fatto contestato, aveva ritenuto che attraverso la PEC nella quale si assumeva la falsità dei documenti inviati da Amboni fossero state simulate tracce del reato di cui agli artt. 56, 48, 479 cod. pen. cioè del tentativo di falso ideologico per induzione, avuto riguardo al fatto che i documenti erano volti all'ottenimento di una attestazione di rilievo pubblicistico, concernente la sussistenza di determinati requisiti in capo al costruttore richiedente.

Ma nel procedimento non si era discusso di autore mediato o di falso per induzione, profili avulsi dall'imputazione e dal contenuto della sentenza di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati. Era stato prospettato nell'atto di appello che la PEC inviata a SOA confermava la coerenza delle dichiarazioni dell'imputato in ordine al fatto che egli non avesse contestato tanto la sottoscrizione e dunque la falsità della firma quanto il contenuto delle dichiarazioni. Non era stata formulata una falsa incolpazione e nessun falso era stato voluto.

La Corte tuttavia si era limitata ad affermare che era più che nota all'imputato l'innocenza dell'accusato, in tal modo eludendosi le deduzioni difensive, in particolare quella incentrata sulla nota ANAC del 27 giugno 2017, in cui si segnalava la stranezza di una sottoscrizione del CEL da parte del ricorrente in data 13 aprile 2016, quando nella successiva mali del 18 aprile 2016 inviata ad Amboni si deduceva la difformità dal reale. Inoltre, il ricorrente non avrebbe potuto predisporre documentazione in un periodo in cui era attinto da ordinanza di custodia in carcere per altri motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Relativamente alla ricostruzione della vicenda viene in rilievo il terzo motivo, che risulta inammissibile. Esso è volto infatti a riproporre deduzioni inerenti al merito, che sono state esaminate dalla Corte sulla base di un'esauriente analisi degli elementi rilevanti: la Corte ha in particolare osservato come l'assunto difensivo, incentrato sulla denuncia da parte dell'Oldrati dell'asserita falsità non tanto delle firme del ricorrente, apposte sugli atti inviati da Edile Asperianum ai fini dell'ottenimento della certificazione SOA -e risultate genuine-, quanto piuttosto del contenuto di quegli atti, fosse in varia guisa smentita dall'insistenza dello stesso ricorrente sul fatto di non aver mai firmato i certificati di esecuzione dei lavori, dal tenore delle e-nnail scambiate tra le parti, che non contenevano riferimenti a tutti i pretesi errori contenuti nei documenti, dalla circostanza che nella comunicazione alla SOA non si prospettava di aver apposto delle firme per errore o per mera superficialità.

A fronte di ciò i rilievi difensivi non sono idonei ad insinuare fratture logiche nel ragionamento o ad evidenziare l'omessa valutazione di elementi rilevanti, in rapporto al tipo di scrutinio operato dalla Corte.

2. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto, accanto al tema del difetto di correlazione tra contestazione e sentenza di condanna, contengono argomenti volti a contrastare in radice la configurabilità dei reati posti a fondamento della condanna. In tale specifica prospettiva il ricorso risulta fondato.

3. Il difensore ha invocato nel corso del processo a sostegno dell'assunto relativo all'insussistenza del contestato delitto di cui all'art. 483 cod. pen. l'analisi contenuta in una sentenza della Corte di cassazione (Sez. 5, 32046 del 10/06/2014, Mazzola, Rv. 261756), che la Corte di appello ha invece valorizzato al fine di ritenere configurabile il delitto di calunnia. Sta di fatto che il richiamato arresto giurisprudenziale costituisce un puntuale punto di approdo in merito al procedimento che conduce al rilascio della certificazione SOA, essendosi condivisibilmente rilevato come il certificato di // / esecuzione dei lavori non costituisca atto pubblico e come il soggetto che lo rilascia non rivesta la qualità di pubblico ufficiale, ma semmai di esercente un servizio di pubblica necessità.

D'altro canto, è stato sottolineato come tale atto si inserisca nel procedimento destinato al rilascio dell'attestazione, essa sì costituente il risultato di una verifica fidefaciente demandata alla società attestatrice, che deve valutare la documentazione prodotta dal soggetto interessato. Ma nel contempo deve escludersi sulla base della medesima analisi che il certificato di esecuzione lavori (C.E.L.) costituisca parte integrante di un atto pubblico e che correlativamente il privato abbia il compito o il potere di determinare il contenuto dell'atto pubblico attraverso una propria attestazione.

Ciò conduce ad escludere con riguardo alla produzione di falsi certificati di esecuzione lavori il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. Ma a questo punto altrettanto deve dirsi per ciò che attiene alla comunicazione inviata a mezzo PEC dal ricorrente in data 30 maggio 2016, nella quale si segnalava da parte dell'Oldrati la falsità delle firme apposte sui certificati inviati dalla ditta richiedente. Tale comunicazione era parimenti destinata ad inserirsi nel procedimento, quale oggetto delle verifiche demandate alla società attestatrice, senza che peraltro alla stessa potesse attribuirsi valenza di per sé fidefaciente, quale contenuto di un atto pubblico.

Né avrebbe potuto farsi riferimento, diversamente da quanto ipotizzato dalla Corte territoriale, al fatto che per effetto della comunicazione dell'Oldrati SOA avesse bloccato l'iter per il rilascio dell'attestazione e attivato la procedura ex art. 40, comma 9-ter d.lgs. 163 del 2006, in quanto non era comunque ravvisabile un atto pubblico nel quale la comunicazione potesse dirsi immedesimata, costituendone una parte necessitata o comunque strutturalmente essenziale. Già su tali basi dunque deve escludersi la configurabilità del reato di cui all'art.483 cod. pen., contestato in relazione all'invio della comunicazione contenente l'indicazione della falsità delle firme apposte sui documenti inviati dalla ditta richiedente.

4. La Corte territoriale ha comunque ravvisato anche il delitto di calunnia, nel presupposto che la comunicazione inviata a SOA costituisse falsa incolpazione nei confronti del titolare della ditta Edile Asperianunn del delitto di cui agli artt. 56, 48, 479 cod. pen. In particolare la Corte ha ritenuto che la comunicazione relativa alla falsità della firma esponesse il richiedente all'accusa di aver tentato di indurre in errore il pubblico ufficiale in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'attestazione. Deve invero rilevarsi come proprio la surrichiamata pronuncia della Corte di cassazione suffraghi una simile impostazione, ritenendo ravvisabile l'ipotesi del tentativo di falso per induzione da parte di un privato.

Deve tuttavia rilevarsi come sul punto la conclusione, fatta propria dalla Corte territoriale, non sia condivisibile. L'ipotesi del tentativo nel caso di reato proprio non può essere ravvisata ab extrinseco sulla base della sola condotta di un privato, fino a quando il soggetto qualificato non sia direttamente investito del compito affidatogli e si determini in modo da porre in essere attività volte al compimento della pur fuorviata condotta idonea ad integrare il reato. Ciò vale anche nel caso del falso ideologico, che pur connotato da un momento consumativo coincidente con il perfezionamento dell'atto, discende ad un iter formativo, che può non essere unisussistente, ma implicare il compimento di attività prodromiche orientate nel senso di giungere alla redazione dell'atto ideologicamente falso per effetto dell'attività di induzione.

In tale prospettiva deve condividersi il diverso orientamento in forza del quale «non sussiste il tentativo di falsità ideologica per induzione in errore del pubblico ufficiale allorché quest'ultimo non si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, a porre in essere una condotta qualificabile come atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del tentativo del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato» (Sez. 5, n. 12606 del 17/12/2017, Grosso, Rv. 269484; per analoghi rilievi si rinvia a Sez. 5, n. 28945 del 17/05/2012, Ardizzone, Rv. 254060 e Sez. 5, n. 41205 del 23/09/2002, Malpica, Rv. 223187).

A tale stregua deve rilevarsi che non è stato dato conto di un'attività del soggetto qualificato volta alla realizzazione del reato sulla base di un'induzione in errore, risultando al contrario che proprio la comunicazione del ricorrente aveva bloccato il procedimento, prima di suo qualsiasi sviluppo. Ciò significa che non avrebbe potuto ravvisarsi neppure in via ipotetica il delitto di tentato falso ideologico per induzione e che correlativamente non è ravvisabile il delitto di calunnia avente ad oggetto la falsa incolpazione di quel reato, in relazione alla comunicazione della falsità delle firme apposte sui certificati di esecuzione dei lavori.5.

In conclusione, dunque, i reati posti a fondamento della condanna devono ritenersi insussistenti, conseguendone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i fatti non sussistono.