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Ordinanza — n. 29223/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29223/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29223/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Jennifer Maletta ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Savona ha applicato all'imputata ex art.444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 4 mila euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, così riqualificate le condotte, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e operata la riduzione per il rito. Ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29223/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. la pena concordata tra le parti di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 4 mila euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, così riqualificate le condotte, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e operata la riduzione per il rito. Ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento.

Parole chiave

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motivi di cassazione abbandono del procedimento penale impugnabilità della decisione di rinvio disdetta in periodo di prova motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Maletta Jennifer, nata a Savona il 18/06/1996 avverso la sentenza del 30/04/2021 del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Jennifer Maletta ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Savona ha applicato all'imputata ex art.444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 4 mila euro di multa per i reati riuniti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, così riqualificate le condotte, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e operata la riduzione per il rito. Ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze del verbale di arresto, di perquisizione e sequestro ed alle dichiarazioni rese da un acquirente, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputata che, optando per il rito speciale, ha rinunciato implicitamente a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.

Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2021 Il consigliere es/ènsore Il Presidente Anna CriscuÀo Stef