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Ordinanza — n. 29222/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against non-appealable prosecution dismissal order citing procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29222/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it challenged a prosecution dismissal order that was not subject to appeal but only to a specific claim for nullity. The appellant argued that the dismissal incorrectly applied criminal law regarding the refusal of official acts, claiming investigative omissions prejudiced his case. The court rejected this, ruling that the appeal lacked legal standing as the proper remedy for such orders is a claim for nullity based on specific procedural violations, which were not alleged.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Appeals against prosecution dismissal orders are inadmissible unless they allege nullity due to violations of adversarial rights guarantees.

Parole chiave

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procedural inadmissibility prosecution dismissal order claim for nullity adversarial rights criminal procedure appeal omissione del ministero pubblico omissione di soccorso delitto d'omissione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis c.p.p.
Considerato che l'art. 410-bis cod.
art. 328 cod. pen
Con unico motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 328 cod. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
Considerato che l'art. 410-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Paunescu Ionel Silviu, nato in Romania il 16/10/1975 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Ione! Silviu Paunescu ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la richiesta di archiviazione e ha disposto l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di La Rosa Tommaso Biagio per i reati di cui agli artt. 328 e 372 cod. pen. Con unico motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 328 cod. pen. Deduce che sono errati gli argomenti posti a fondamento dell'archiviazione, in quanto il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, integrato ogni qualvolta venga negato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze considerate e protette dall'ordinamento, indipendentemente dall'esito dell'omissione.

Il reato si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione e nel caso di specie l'attività della polizia giudiziaria è compito di istituto, imposto per l'accertamento dei reati da compiere, di iniziativa o su delega del P.m., per ragioni di giustizia e senza ritardo, sicché l'omessa acquisizione da parte del maresciallo La Rosa della cartella clinica, dei tabulati telefonici e la mancata estrapolazione dei dati del cellulare della persona offesa hanno pregiudicato la posizione del Paunescu in relazione ai reati di estorsione, stalking, violenza privata e lesioni per i quali è stato condannato.

Rileva che l'indagato non solo non ha effettuato indagini di assoluta importanza, ma non ha giustificato l'omissione e il mancato espletamento dell'attività delegata dal P.m. né incombeva alla difesa del ricorrente sopperire alle lacune investigative e alle omissioni dell'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile né reclamabile. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza di archiviazione, emessa all'esito dell'udienza camerale del 18 novembre 2020, nella quale si dà atto sia dell'inammissibilità dell'opposizione perché proposta da persona non legittimata, non rivestendo il denunciante la qualità di persona offesa, sia dell'infondatezza della notizia di reato, non ravvisandosi incompletezze o lacune nelle indagini svolte dall'indagato, peraltro, non ravvisate né dai giudici di merito, che hanno condannato il Paunescu, né segnalate dalla difesa dello stesso né ravvisate dal P.m. procedente.

Considerato che l'art. 410-bis cod. proc. pen. disciplina i casi di nullità del provvedimento di archiviazione e prevede quale mezzo di impugnazione unicamente il reclamo al Tribunale in composizione monocratica; che, quindi, l'ordinanza di archiviazione, emessa all'esito di udienza camerale, non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. nei casi di nullità previsti dal comma 2 di detta norma cioè soltanto in caso di violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio, ipotesi che non ricorre nella fattispecie; rilevato, infatti, che non viene dedotta la violazione del contraddittorio, in quanto si censura il merito del provvedimento poiché il giudice avrebbe escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 328 cod. pen., il motivo esule dall'ambito dei vizi denunciabili, poiché si deduce la violazione del contraddittorio cd. "sostanziale" e si censura il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato.Non sussistendo alcuna delle nullità, tassativamente previste dall'art. 410- bis, comma 3, cod. proc. pen., che legittimano la proposizione del reclamo, il ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un'ordinanza di archiviazione, va dichiarato inammissibile senza formalità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2021 Il consigliere este/sor