Sentenza — n. 29219/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Andrea Carbone ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Monza ha applicato all'imputato ex art.444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di mesi 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 379 cod. pen., riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e operata la riduzione per il rito. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge, in particolare per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Deduce che il giudice aveva errato nel determinare e nel calcolare la pena richiesta dalle parti, atteso che, dopo aver riportato correttamente la richiesta delle parti, nella determinazione della pena riportava un calcolo del tutto diverso, che, se applicato, avrebbe addirittura portato ad una pena finale di gran lunga superiore rispetto a quella concordata, per poi applicare in dispositivo la pena di 8 mesi di reclusione, effettuando un ulteriore e diverso calcolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29219/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così come concordata, in quanto corrispondente alla sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi (Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217), che non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale, come nel caso di specie, l'impugnazione non è sorretta da alcun interesse concreto del ricorrente né il motivo rientra tra quelli deducibili con ricorso ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carbone Andrea, nato a Seregno il 03/04/1984 avverso la sentenza del 26/01/2021 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Andrea Carbone ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Monza ha applicato all'imputato ex art.444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di mesi 8 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 379 cod. pen., riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e operata la riduzione per il rito. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge, in particolare per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Deduce che il giudice aveva errato nel determinare e nel calcolare la pena richiesta dalle parti, atteso che, dopo aver riportato correttamente la richiesta delle parti, nella determinazione della pena riportava un calcolo del tutto diverso, che, se applicato, avrebbe addirittura portato ad una pena finale di gran lunga superiore rispetto a quella concordata, per poi applicare in dispositivo la pena di 8 mesi di reclusione, effettuando un ulteriore e diverso calcolo.
Ritiene pertanto, che la sentenza sia viziata da manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente all'omessa considerazione della richiesta come proposta dalle parti e chiede che questa Corte riconduca la sanzione inflitta nei limiti legali al fine di assicurare la prevalenza della volontà delle parti su quella formale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile nonché per carenza di interesse. Pur rilevandosi le incongruenze segnalate nella motivazione della sentenza impugnata, atteso che il giudice, dapprima, riporta correttamente i termini dell'accordo raggiunto tra le parti, per poi riportarli in modo errato, secondo un prospetto del tutto diverso e conducente ad un risultato deteriore, tuttavia l'errore è irrilevante, avendo il giudice applicato esattamente la pena nella misura concordata tra le parti, previo bilanciamento tra attenuanti e recidiva in termini di equivalenza, come richiesto dalle parti.
Considerato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così come concordata, in quanto corrispondente alla sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi (Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217), che non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale, come nel caso di specie, l'impugnazione non è sorretta da alcun interesse concreto del ricorrente né il motivo rientra tra quelli deducibili con ricorso ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2021 Il consigliere astensore Il Presidente Anna CrisI Depositato in