Sentenza — n. 29218/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Gennaro Scura ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza emessa il 7 ottobre 2016 dalla Corte di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2017, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 22 giugno 2015, aveva condannato l'imputato alla pena di 4 anni di reclusione per il reato di cui all'art.390 cod. pen. aggravato ex art. 7 I. n. 203/91. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione, proposta dallo Scura all'esito dell'annullamento senza rinvio disposto da questa Corte per il coimputato Polillo, rilevando che l'incompatibilità non riguardava i fatti, ricostruiti in modo identico nelle sentenze a confronto, ma la valutazione degli stessi: in particolare, ha dato atto che in entrambe le ricostruzioni le condotte di favoreggiamento poste in essere per aiutare il Galluzzi a sottrarsi all'esecuzione della pena erano state delineate in modo identico, sicché non sussisteva la dedotta incompatibilità tra i fatti storici ricostruiti nelle sentenze irrevocabili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 cod. pen, art. 587 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29218/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impostazione della Corte di appello è errata, non essendosi avveduta né del radicale giudizio espresso da questa Corte sull'insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 26391 del 06/12/2017, dep. 2018) né della circostanza che non si è presenza di due giudizi diversi, bensì di un unico procedimento, relativo ad un unico reato contestato a più imputati, destinatari della stessa pronuncia soggetta ad impugnazione, con la conseguenza che il rimedio esperibile dal ricorrente, condannato non impugnante, che ritenga di aver potenzialmente diritto all'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione del coimputato, è l'estensione del giudicato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scura Gennaro, nato a Cariati il 02/06/1985 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Gennaro Scura ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza emessa il 7 ottobre 2016 dalla Corte di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2017, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 22 giugno 2015, aveva condannato l'imputato alla pena di 4 anni di reclusione per il reato di cui all'art.390 cod. pen. aggravato ex art. 7 I. n. 203/91. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione, proposta dallo Scura all'esito dell'annullamento senza rinvio disposto da questa Corte per il coimputato Polillo, rilevando che l'incompatibilità non riguardava i fatti, ricostruiti in modo identico nelle sentenze a confronto, ma la valutazione degli stessi: in particolare, ha dato atto che in entrambe le ricostruzioni le condotte di favoreggiamento poste in essere per aiutare il Galluzzi a sottrarsi all'esecuzione della pena erano state delineate in modo identico, sicché non sussisteva la dedotta incompatibilità tra i fatti storici ricostruiti nelle sentenze irrevocabili.
Il difensore ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 630 lett.
a) cod. proc. pen. e per vizio di motivazione. Deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto i fatti considerati per il ricorrente identici a quelli valutati per il Polillo. Richiamati i principi affermati in tema di revisione per contrasto tra giudicati, sottolinea che il dato fattuale valorizzato da questa Corte per il Polillo nella sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 390 cod. pen. è ultroneo e diverso da quello valorizzato dalla Corte di appello di Catanzaro per lo Scura, ma, unitariamente considerati, non sono conciliabili tra loro.
Evidenzia che la richiesta di revisione valorizzava il materiale captativo intercorso tra lo Scura e il Galluzzi, le dichiarazioni del maresciallo Lato e la relazione di servizio del 24 dicembre 2010, dalla quale risulta che lo Scura si interfacciava con il Galluzzi non per aiutarlo a sottrarsi all'esecuzione della pena, ma per questioni diverse, non essendosi occupato della fase preparatoria della fuga del Galluzzi né avendo posto in essere condotte finalizzate a favorirne la latitanza. Sostiene pertanto, che i giudici avrebbero dovuto procedere ad una rivalutazione congiunta del materiale probatorio posto a base della sentenza di condanna, raffrontandolo con i dati fattuali accertati nella sentenza in conflitto, dando conto delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti inconciliabili, la sentenza di condanna dovesse essere confermata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, mancando i presupposti per proporre l'istanza di revisione. Manca infatti, il presupposto essenziale per proporre il rimedio eccezionale utilizzato per rimuovere il giudicato di condanna ovvero l'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici ricostruiti nelle sentenze in conflitto, emesse in due diversi procedimenti nei confronti di coimputati. E noto che l'inconciliabilità ricorre quando un identico fatto sia oggetto di due distinte statuizioni afferenti a diversi procedimenti penali e che il contrasto di giudicati, che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Sez. 4, n. 43871 del 15 maggio 2018).
La revisione può quindi, incidere sull'errore di fatto, ma non sulla valutazione dello stesso, non risultando ammissibile l'istanza che fa leva sulla circostanza che il medesimo quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due distinti procedimenti. Ebbene, il provvedimento impugnato ha inquadrato l'istanza in detta cornice e fatto riferimento all'orientamento di questa Corte, secondo il quale non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso (Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902-01;
Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, Di Martino e altro, Rv. 269232-01). La Corte di appello ha nettamente escluso l'inconciliabilità tra "fatti" in base alla ricostruzione delle condotte contenuta nelle sentenze in conflitto; ha chiarito che l'esito liberatorio per il Polillo, che, a differenza del ricorrente, aveva proposto ricorso avverso la sentenza di appello, conseguiva alla diversa valutazione delle condotte effettuata da questa Corte, che, pur ritenendole oggettivamente sussistenti, non le aveva considerate idonee ad assicurare la protezione del condannato, sottolineando la rilevanza ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 390 cod. pen. unicamente della condotta funzionale ad assicurare la sottrazione all'esecuzione della pena da parte del latitante, escludendo, invece, la rilevanza della condotta diretta ad assicurare la continuazione degli affari pregressi.
L'impostazione della Corte di appello è errata, non essendosi avveduta né del radicale giudizio espresso da questa Corte sull'insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 26391 del 06/12/2017, dep. 2018) né della circostanza che non si è presenza di due giudizi diversi, bensì di un unico procedimento, relativo ad un unico reato contestato a più imputati, destinatari della stessa pronuncia soggetta ad impugnazione, con la conseguenza che il rimedio esperibile dal ricorrente, condannato non impugnante, che ritenga di aver potenzialmente diritto all'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione del coimputato, è l'estensione del giudicato.
In questo senso si è già espressa questa Corte, stabilendo che «... l'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguito dai coimputati impugnanti» (Sez. 1, n. 1475 del 7/5/1999, Freda e altri, Rv. 213507). Ma, l'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto in sede di cognizione dall'art. 587 cod. proc. pen. per il coimputato non impugnante, non è precluso dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, potendo essere invocato anche nella fase esecutiva dal condannato che intenda giovarsi dell'impugnazione da altri proposta, sempre che ricorrano i presupposti dell'estensione.
Va tuttavia, ribadito che l'estensione dell'impugnazione opera, pur quando si tratti di unico reato con pluralità di imputati, a condizione che il procedimento non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una medesima pronuncia soggetta ad impugnazione. E' stato infatti, precisato che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante un unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione (Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260445-01).
Negli altri casi in cui il coimputato è stato giudicato separatamente e, quindi, si è al di fuori dell'ambito operativo dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, il soddisfacimento delle esigenze di giustizia e di uniformità dei giudicati è affidato alla revisione delle sentenze di condanna, che ha tra i presupposti anche l'inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento di due diverse sentenze, una delle quali necessariamente di condanna penale (Sez. 1, n. 16678 del 01/03/2013 Antonelli, Rv. 255848 - 01). Alla luce dei principi illustrati deve escludersi che nel caso in esame fosse proponibile l'istanza di revisione, non avendo lo Scura, concorrente nel reato contestato al Polillo, proposto ricorso avverso la stessa sentenza di condanna, annullata senza rinvio per il coimputato impugnante.
L'inammissibilità dell'istanza di revisione, non rilevata dalla Corte di appello, che sulla stessa si è pronunciata, impone per le ragioni illustrate l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, essendo inammissibile l'istanza di revisione. Così deciso i