Sentenza — n. 29216/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Simone Pantò ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Messina in data 05/02/2019, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Ne chiede l'annullamento per violazione degli artt. 581, 582, 585 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Assume che l'atto di appello conteneva motivi specifici e formulava rilievi critici alla sentenza di condanna, sicché i motivi potevano ritenersi non fondati o non condivisibili, ma non aspecifici.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29216/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va infatti, ribadito che il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pantò Simone, nato a Messina il 25/09/1990 avverso l'ordinanza del 08/06/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Simone Pantò ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Messina in data 05/02/2019, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Ne chiede l'annullamento per violazione degli artt. 581, 582, 585 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Assume che l'atto di appello conteneva motivi specifici e formulava rilievi critici alla sentenza di condanna, sicché i motivi potevano ritenersi non fondati o non condivisibili, ma non aspecifici.
Contesta la censura della Corte di appello circa il mancato confronto con le argomentazioni spese dal primo giudice, evidenziando che questi non aveva indicato le ragioni sulle quali aveva fondato il proprio convincimento, ma si era limitato a riepilogare le dichiarazioni testimoniali, né aveva specificato quale fosse l'atto di ufficio in corso di esecuzione, che l'imputato avrebbe impedito o violenza o minaccia. Contesta altresì, la valutazione di genericità del motivo relativo alle richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche, di esclusione della recidiva e di mitigazione della pena, segnalando che neppure il primo giudice aveva indicato le ragioni per le quali aveva negato le attenuanti generiche e ritenuto di applicare l'aumento di pena per la recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi. Va ribadito che la modifica dell'art. 581 cod. proc. pen. operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 non ha introdotto modifiche sostanziali in tema di impugnazione, avendo recepito il precedente indirizzo interpretativo, confermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Nel caso in esame la Corte di appello ha rilevato il difetto di specificità dell'appello per mancanza di esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. In particolare, la Corte territoriale ha dato atto che l'appellante si era limitato a chiedere l'assoluzione, senza il minimo confronto con la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado e con i singoli elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale; analoga genericità è stata rilevata in relazione alle richieste in punto di attenuanti generiche, esclusione della recidiva e ridimensionamento della pena per mancata indicazione di elementi a sostegno delle singole richieste.
Ebbene, il ricorso si limita a contestare la valutazione senza precisare e illustrare in alcun modo argomentazioni o rilievi, formulati nell'atto di appello, per censurare specifici passaggi argomentativi della sentenza di primo grado 2 / onde evidenziarne illogicità o carenze, giustificative del controllo richiesto al giudice di secondo grado. Il ricorso riproduce pertanto, il vizio rilevato dai giudici di appello, risolvendosi i motivi di ricorso in una generica nota di dissenso, priva di indicazioni specifiche e di elementi idonei ad evidenziare l'erronea valutazione dei giudici di appello.
Va infatti, ribadito che il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Criscuol