Sentenza — n. 29215/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata per il riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa, in riforma dell'appellata ordinanza del 21 settembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, ha riqualificato ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il fatto ascritto in via provvisoria a Moez Bouali, già derubricato dal primo Giudice della cautela sotto l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, stesso decreto, confermando l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e il divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29215/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre precisare come, nel caso in oggetto, questa Corte non possa limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse atteso che, giusta previsione dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., dalla declaratoria d'inammissibilità dell'impug nazione scatterebbe l'esecuzione all'ordinanza impugnata, con il ripristino dello stato custodiale. Il che, per quanto testè evidenziato, non può più avvenire, stante l'inattualità del periculum in mora attestata dal Giudice procedente (in senso conforme, v. Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Guadiosi, Rv. 260821).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bouali Moez nato in Tunisia il 10/12/1991 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Firenze, Sezione specializzata per il riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa, in riforma dell'appellata ordinanza del 21 settembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, ha riqualificato ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il fatto ascritto in via provvisoria a Moez Bouali, già derubricato dal primo Giudice della cautela sotto l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, stesso decreto, confermando l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e il divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Moez Bouali chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui eccepisce la violazione di legge penale in relazione all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Evidenzia il ricorrente come il Tribunale distrettuale, nell'escludere la sussumibilità del fatto nell'ipotesi lieve, abbia trascurato di considerare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema; come il Collegio di merito abbia valorizzato in modo abnorme l'aspetto organizzativo e le circostanze dell'azione, a discapito degli altri parametri previsti dalla norma, trattandosi nella specie di un mero "spaccio di strada"; come il riferimento alla "piazza di spaccio" sia del tutto fuorviante; come, in particolare, nella specie, la quantità oggetto di ciascuna cessione fosse modesta, gli acquirenti fossero soltanto nove, mancasse qualsiasi modalità organizzata e professionale, non vi sia riscontro di costanti canali di approvvigionamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve dichiarato inammissibile.
2. Come acclarato dalla cancelleria di questa Corte, nelle more della celebrazione del presente ricorso, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha disposto la revoca della misura cautelare applicata nei confronti di Moez Bouali, non solo e non tanto per la decorrenza della durata massima della cautela, bensì sul rilievo che risultano venute meno le esigenze cautelari. 2.1. L'intervenuto mutamento della valutazione sulle esigenze cautelari, conseguente dalla rivalutazione del periculum in mora - nel senso della esclusione dello stesso - in relazione ad una vicenda storicamente immutata (sia pure delineata in questa fase in termini di elevata probabilità), non può non assorbire il profilo, fatto oggetto del ricorso, concernente l'inquadramento giuridico della fattispecie.
Non può non essere ribadito come, in ossequio ai principi generali in tema di impugnazioni ed in particolare all'art. 591 cod. proc. pen., per proporre impugnazione è necessario avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562). L Interesse alla diversa qualificazione giuridica che, stante la disposta remissione in libertà del Bouali, nella specie, non è (più) ravvisabile atteso che: per un verso, il nomen iuris assegnato al fatto reato non è più suscettibile di produrre riflessi sulla durata della restrizione; per altro verso, l'eventuale diversa qualificazione giuridica che fosse assegnata al fatto nel procedimento incidentale de libertate non potrebbe esercitare alcun condizionamento sulle scelte del Pubblico Ministero ai fini della richiesta di rinvio a giudizio o dei Giudici dell'udienza preliminare o del giudizio.
3. Occorre precisare come, nel caso in oggetto, questa Corte non possa limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse atteso che, giusta previsione dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., dalla declaratoria d'inammissibilità dell'impug nazione scatterebbe l'esecuzione all'ordinanza impugnata, con il ripristino dello stato custodiale. Il che, per quanto testè evidenziato, non può più avvenire, stante l'inattualità del periculum in mora attestata dal Giudice procedente (in senso conforme, v. Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Guadiosi, Rv. 260821).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza d'interesse, per l'effetto annullando senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso il 6 luglio 2021 Il consigliere este