Sentenza — n. 29214/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Trento, Sezione specializzata per il riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da Drival Hajdaraj avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, applicativa nei confronti del medesimo della misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Nel ricorso a firma dei difensori di fiducia, Avv. Nicola Canestrini e Nicola Nettis, Drival Hajdaraj chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui eccepisce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c), e 185 cod. proc. pen., 4 Direttiva 2013/48/UE (recepita con d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184), 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 6 e 8 CEDU ed il correlativo vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame stimato erroneamente inammissibile o comunque infondata l'eccezione di nullità dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. in quanto celebrata in aula virtuale Teams.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 309 cod. proc. pen, art. 294 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29214/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 43561 del 01/10/2004, Piccirillo, Rv. 231023-01). 2.2. L'eventuale nullità dell'interrogatorio di convalida produce, dunque, un riflesso diretto sul provvedimento di convalida, in quanto incide sul presupposto processuale di esso ex art. 391, comma 3, cod. proc. pen., ed un riverbero solo indiretto sul provvedimento coercitivo, imponendo la celebrazione dell'interrogatorio di garanzia entro cinque giorni dall'esecuzione della custodia a norma dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. (che prescrive al giudice di procedere all'interrogatorio «se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo»), dovendosi equiparare l'interrogatorio nullo all'interrogatorio non celebrato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hajdaraj Drival nato in Albania il 28/10/1992 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte inoltrate via PEC dai difensori, avv. Nicola Nettis e Nicola Canestrini, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Trento, Sezione specializzata per il riesame, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da Drival Hajdaraj avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, applicativa nei confronti del medesimo della misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Nel ricorso a firma dei difensori di fiducia, Avv. Nicola Canestrini e Nicola Nettis, Drival Hajdaraj chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui eccepisce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c), e 185 cod. proc. pen., 4 Direttiva 2013/48/UE (recepita con d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184), 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 6 e 8 CEDU ed il correlativo vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame stimato erroneamente inammissibile o comunque infondata l'eccezione di nullità dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. in quanto celebrata in aula virtuale Teams.
Rimarca la difesa che, come esplicitato nel decreto di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto dell'indagato, nel prevedere la partecipazione da remoto delle parti, prima dell'inizio dell'udienza, fossero dati quindici minuti al difensore per poter conferire con il proprio assistito, con la precisazione che "il sistema non garantisce, allo stato, la riservatezza della conversazione", con conseguente nullità dell'interrogatorio di convalida e del provvedimento applicativo della misura; che, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale, il difensore non ha in alcun modo concorso a provocare il vulnus denunciato, avendo optato per la celebrazione dell'udienza da remoto, né ha avuto modo di predisporre la difesa con l'assistito il giorno dell'udienza.
Sottolinea il ricorrente come la legislazione dell'Unione Europea e la giurisprudenza della Corte EDU riconoscano il segreto professionale dell'avvocato ed il diritto del legale a conversare con il proprio assistito in forma riservata. Sotto diverso aspetto, la difesa rimarca l'erroneità della decisione assunta dal Collegio della cautela allorchè ha ritenuto che l'eventuale vizio derivante dall'interlocuzione in forma non riservata fra avvocato e indagato abbia inciso sulla validità della sola convalida e non anche del provvedimento applicativo della misura cautelare, stante la stretta connessione tra le dichiarazioni rese in udienza dall'interessato e l'adozione del provvedimento coercitivo; rileva altresì l'erroneità dell'assunto del Tribunale secondo cui l'avvocato avrebbe "dato causa" alla nullità, atteso che l'impossibilità di interloquire con il cliente in modo non riservato è imputabile soltanto ad una disfunzionalità del sistema Teams, il ricorso al quale è stato deciso dal Giudice delle indagini preliminari, e che - in ogni caso - non è stata garantita all'indagato la possibilità di interloquire riservatamente con il proprio difensore, non soltanto prima, ma anche durante l'udienza di convalida dell'arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Il ricorrente rinnova una questione già dedotta negli stessi termini dinanzi al Tribunale del riesame e non si confronta con il corretto argomentare svolto dal Collegio della cautela in risposta. 2.1. Ed invero, come correttamente rilevato dai Giudici del merito cautelare, il provvedimento di convalida ed il provvedimento applicativo della misura cautelare sono tra loro autonomi, come autorevolmente riconosciuto anche dal più ampio consesso di questa Corte là dove ha sancito che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, nè sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida (Sez.
U, n. 17 del 14/07/1999, Salzano, Rv. 214238- 01; Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449-03). Ne discende che la nullità dell'interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell'arresto non determina la nullità dell'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, siccome questa è provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida, ma determina esclusivamente la necessità di compiere un valido interrogatorio nel termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, Calvignoni, Rv. 258993-01;
Sez. 1, n. 43561 del 01/10/2004, Piccirillo, Rv. 231023-01). 2.2. L'eventuale nullità dell'interrogatorio di convalida produce, dunque, un riflesso diretto sul provvedimento di convalida, in quanto incide sul presupposto processuale di esso ex art. 391, comma 3, cod. proc. pen., ed un riverbero solo indiretto sul provvedimento coercitivo, imponendo la celebrazione dell'interrogatorio di garanzia entro cinque giorni dall'esecuzione della custodia a norma dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. (che prescrive al giudice di procedere all'interrogatorio «se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo»), dovendosi equiparare l'interrogatorio nullo all'interrogatorio non celebrato.
Con l'ulteriore conseguenza processuale che dall'omessa celebrazione di un valido interrogatorio di garanzia discenderà l'inefficacia sopravvenuta della misura, ai sensi del combinato disposto degli artt.294 e 302 cod. proc. pen., da far valere proponendo al giudice procedente una richiesta di scarcerazione per inefficacia sopravvenuta della misura.
3. Ad ogni buon conto, quand'anche potesse ipotizzarsi un qualunque riverbero sul provvedimento applicativo della misura cautelare della nullità del provvedimento di convalida dell'arresto conseguente dalla nullità generale a regime intermedio dell'interrogatorio di convalida, detto vizio avrebbe comunque 3 CcW" dovuto essere dedotto con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata (Sez. 1, n. 5675 del 08/01/2019, Mauro, Rv. 274973-01,i í^.• c--2-A" Sets. 3C2 12 -.14 0/512,» ert RAI. L4 ?..3 3 '3).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2021 Il consigliere estensore Il Presidente