Sentenza — n. 29212/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gentile Giuseppe, nato il 04/08/1978 a Taranto avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del Tribunale di Lecce, sezione del riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 311 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29212/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gentile Giuseppe, nato il 04/08/1978 a Taranto avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del Tribunale di Lecce, sezione del riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO - che con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Giuseppe Gentile, indagato per i delitti di cui agli artt. 74, commi 1, 3 e 4 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895; - che il difensore di fiducia di Gentile ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del Tribunale, il cui avviso di deposito è stato notificato in data 3 maggio 2021 al difensore e all'indagato, con atto spedito per posta alla cancelleria del Tribunale di Lecce il 13 maggio 2021 e ivi pervenuto in data 14 maggio 2021; - che il ricorso risulta proposto tardivamente, in violazione del termine prescritto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato; - che le Sezioni Unite hanno recentemente ribadito il principio di diritto per il quale il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. dev'essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, non trovando applicazione gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen.
È dunque posto a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività, atteso che la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). - che, nel caso di ricorso proposto senza l'osservanza dei termini fissati dalla legge, la Corte dichiara de plano, "senza formalità di procedura", l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017; - che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare in favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi iusept2.21 chete_97 DEPOSITATO