Sentenza — n. 29211/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, respingeva l'appello proposto nell'interesse di Giuseppe Cantelmo avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata all'indagato in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (con riguardo a un quantitativo di alcune centinaia di chilogrammi di marijuana, in concorso con Isnnailaj Geraldo, Aliraj Niko e Pasqualino Cantelmo). L'ordinanza genetica era stata annullata con rinvio da questa Corte con sentenza n. 8365 del 24 gennaio 2020, sul rilievo che non era adeguatamente argomentata la ritenuta consumazione rispetto al tentativo, atteso che l'importazione non si era realizzata. Nel nuovo scrutinio il Tribunale aveva riqualificato il fatto sub specie di tentativo, confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari. In data 17 settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito detta misura con quella dell'obbligo di dimora.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29211/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo delle questioni poste col gravame cautelare cui il Tribunale ha fornito logica e completa risposta e con il cui apparato argomentativo non vi è reale confronto.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cantelmo Giuseppe, nato il 17/10/1976 a Foggia avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, respingeva l'appello proposto nell'interesse di Giuseppe Cantelmo avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata all'indagato in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (con riguardo a un quantitativo di alcune centinaia di chilogrammi di marijuana, in concorso con Isnnailaj Geraldo, Aliraj Niko e Pasqualino Cantelmo). L'ordinanza genetica era stata annullata con rinvio da questa Corte con sentenza n. 8365 del 24 gennaio 2020, sul rilievo che non era adeguatamente argomentata la ritenuta consumazione rispetto al tentativo, atteso che l'importazione non si era realizzata. Nel nuovo scrutinio il Tribunale aveva riqualificato il fatto sub specie di tentativo, confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari. In data 17 settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito detta misura con quella dell'obbligo di dimora.
2. Il difensore di Cantelmo ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando vizi di motivazione. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la persistenza delle esigenze cautelari, valorizzando la sola gravità delle contestazioni mosse a Cantelmo, senza adeguatamente valutare l'elemento di novità rappresentato dalla diversa e meno grave qualificazione del fatto in termini di tentativo. Né sono stati apprezzati, ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura, il tempo trascorso dall'applicazione delle misure personali e il comportamento successivo dell'indagato, immune da censure durante il periodo di sottoposizione alle medesime. Anche la valutazione del Tribunale circa la mancanza di una attività lavorativa lecita non tiene conto degli effetti negativi sull'occupazione causati dalla crisi pandemica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo delle questioni poste col gravame cautelare cui il Tribunale ha fornito logica e completa risposta e con il cui apparato argomentativo non vi è reale confronto.
2. Il Tribunale ha rappresentato che la precedente decisione del riesame, non gravata da ricorso per cassazione, ha confermato la ricorrenza del quadro indiziario a carico del ricorrente, limitandosi a fornire una diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di tentativo. Con riferimento al tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare, va sottolineato il principio di diritto secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 2, n. 46368 del 14/9/2016, Rv. 268567;
Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalarnana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). Orbene, il Tribunale, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato come nessun elemento in quella sede dedotto avesse rilevanza ai fini della attenuazione delle esigenze cautelari. Il decorso del tempo è peraltro già stato oggetto di valutazione, attesa l'applicazione di un affievolimento gradato nell'applicazione delle misure. I giudici del merito hanno evidenziato i collaudati collegamenti e il diretto coinvolgimento del ricorrente in traffici di sostanza stupefacente di notevole consistenza, nonché i legami con gruppi criminosi stabilmente operativi anche al di fuori del territorio nazionale, la possibilità di reperire natanti e piloti per attraversare il tratto di mare che separa l'Albania dall'Italia, di trovare luoghi per lo stoccaggio della sostanza e anche di corrompere le forze dell'ordine albanesi per consentire la partenza delle imbarcazioni.
A fronte di tali dati non sono emersi elementi indicativi della facoltà di recidere i rapporti, se non le mere asserzioni del ricorrente. Il Tribunale ha sottolineato che i fatti, pur diversamente qualificati in termini di tentativo (stando alla provvisoria imputazione, il trasporto di un ingente quantitativo di droga non si era realizzato a causa delle difficoltà logistiche determinate dal mancato reperimento del gommone), mantengono la loro rilevanza dimostrativa dell'inserimento nel circuito criminale del narcotraffico e del dominio delle dinamiche e dei contatti.
In esito a tale disamina il Tribunale afferma conclusivamente che l'arco temporale intercorso, invero modesto quantomeno in relazione alla misura di tipo non custodiale, non ha fatto venir meno le esigenze cautelari di tutela sociale contro le capacità crinninogene di Giuseppe Cantelmo nel settore del narcotraffico, tanto da rendere molto elevata la potenzialità ripetitiva delle condotte contestate, anche alla luce del mancato effetto dissuasivo di una precedente condanna.
3. Non risponde, infatti, allo schema dell'impugnazione di legittimità, né è consentito alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto, logico ed esauriente, apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione al motivato apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito. E ciò soprattutto quando il ricorrente si limiti sostanzialmente a prospettare quella che, a suo avviso, sulla base delle medesime risultanze investigative, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione dei fatti e della personalità del prevenuto ai fini della valutazione dei pericula libertatis.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere esten